Contenzioso europeo
Controllo esecuzione sentenze e loro attuazione
Il Comitato dei Ministri
Nel sistema CEDU, nessuna norma riconosce efficacia
esecutiva diretta alle sentenze della Corte all’interno
degli Stati membri, a differenza del regime previsto
dagli articoli 244 e 256 TUE per le sentenze della Corte
di Giustizia.
Ciò non di meno, a carico degli Stati che abbiano
commesso una violazione accertata dalla Corte, sussiste
l’obbligo di adottare misure specifiche volte al
superamento della stessa, ai sensi dell’art. 46,
paragrafo 1, CEDU.
Si può parlare di efficacia esecutiva “indiretta” delle
sentenze perché esse obbligano gli Stati ad adeguarvisi,
pur lasciandoli liberi di scegliere le misure più idonee
al riguardo.
L’adozione di tali misure non è però svincolata
da controllo: la supervision of execution è infatti
affidata al Comitato
dei ministri del Consiglio d’Europa, il quale a mezzo dell’apposito
Servizio incardinato presso il suo Segretariato ed a
mezzo di specifiche Raccomandazioni ai Paesi membri, è chiamato
a verificare che siano stati rimossi gli effetti della
violazione persistenti sulla persona che li ha denunciati;
che non si prospetti la possibilità che vengano
ripetute violazioni analoghe da parte dello Stato condannato
e, ove lo ritenga opportuno, può chiedere che
quest’ultimo adotti misure finalizzate ad eliminare
questo pericolo. Il Comitato dei ministri è inoltre
chiamato a verificare che sia avvenuto il pagamento della
somma riconosciuta a titolo di “equa soddisfazione”.
A tale organo, dunque, viene affidato il monitoraggio
dello stato di attuazione dei judgements della Corte
e, in quest’ottica, esso instaura una collaborazione
stretta con lo Stato destinatario della pronuncia, al
quale può richiedere informazioni circa le misure
ed i tempi previsti per la loro esecuzione.
Laddove lo Stato risulti gravemente inadempiente, il
Comitato può, quale extrema ratio, decidere di
sospenderlo dalla rappresentanza nel Consiglio d’Europa
o di invitarlo a ritirarsi.