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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Controllo esecuzione sentenze e loro attuazione

 

Il Comitato dei Ministri

Nel sistema CEDU, nessuna norma riconosce efficacia esecutiva diretta alle sentenze della Corte all’interno degli Stati membri, a differenza del regime previsto dagli articoli 244 e 256 TUE per le sentenze della Corte di Giustizia.

Ciò non di meno, a carico degli Stati che abbiano commesso una violazione accertata dalla Corte, sussiste l’obbligo di adottare misure specifiche volte al superamento della stessa, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, CEDU.

Si può parlare di efficacia esecutiva “indiretta” delle sentenze perché esse obbligano gli Stati ad adeguarvisi, pur lasciandoli liberi di scegliere le misure più idonee al riguardo.

L’adozione di tali misure non è però svincolata da controllo:  la supervision of execution è infatti affidata al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, il quale a mezzo dell’apposito Servizio incardinato presso il suo Segretariato ed a mezzo di specifiche Raccomandazioni ai Paesi membri, è chiamato a verificare che siano stati rimossi gli effetti della violazione persistenti sulla persona che li ha denunciati; che non si prospetti la possibilità che vengano ripetute violazioni analoghe da parte dello Stato condannato e, ove lo ritenga opportuno, può chiedere che quest’ultimo adotti misure finalizzate ad eliminare questo pericolo. Il Comitato dei ministri è inoltre chiamato a verificare che sia avvenuto il pagamento della somma riconosciuta a titolo di “equa soddisfazione”. A tale organo, dunque, viene affidato il monitoraggio dello stato di attuazione dei judgements della Corte e, in quest’ottica, esso instaura una collaborazione stretta con lo Stato destinatario della pronuncia, al quale può richiedere informazioni circa le misure ed i tempi previsti per la loro esecuzione.

Laddove lo Stato risulti gravemente inadempiente, il Comitato può, quale extrema ratio, decidere di sospenderlo dalla rappresentanza nel Consiglio d’Europa o di invitarlo a ritirarsi.

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