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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Controllo esecuzione sentenze e loro attuazione

 

L'azione di rivalsa

L’azione di rivalsa è uno degli interventi attuati in chiave europea dalla legge finanziaria 2007.

Per ciò che concerne l’ambito del contenzioso della Corte europea dei diritti dell’uomo, la legge prevede la possibilità per lo Stato di rivalersi nei confronti di regioni, enti locali ed enti pubblici in generale, al fine di recuperare le somme erogate per dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di Strasburgo, in conseguenza di accertate violazioni delle disposizioni della Convenzione, cui abbia dato causa l’illegittima azione amministrativa dei suddetti enti.

L’esercizio del diritto di rivalsa è disciplinato dall’articolo 16-bis, comma 5 e seguenti, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nel testo introdotto dall’articolo 6 della legge comunitaria 2007.

Per ovviare ai dubbi sorti in merito alla possibilità di azionale la rivalsa anche per le somme spese in regolamenti amichevoli, con l’articolo 42-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207), si è provveduto a fornire un’interpretazione autentica del predetto articolo 16-bis “nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell’uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

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