Contenzioso europeo
Controllo esecuzione sentenze e loro attuazione
L'azione di rivalsa
L’azione di rivalsa è uno degli interventi attuati in
chiave europea dalla legge finanziaria 2007.
Per ciò che
concerne l’ambito del contenzioso della Corte europea dei diritti dell’uomo,
la legge prevede la possibilità per lo Stato di rivalersi nei confronti
di regioni, enti locali ed enti pubblici in generale, al fine di recuperare le
somme erogate per dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di Strasburgo,
in conseguenza di accertate violazioni delle disposizioni della Convenzione,
cui abbia dato causa l’illegittima azione amministrativa dei suddetti
enti.
L’esercizio
del diritto di rivalsa è disciplinato dall’articolo 16-bis, comma
5 e seguenti, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nel testo introdotto
dall’articolo
6 della legge comunitaria 2007.
Per ovviare
ai dubbi sorti in merito alla possibilità di azionale la rivalsa anche
per le somme spese in regolamenti amichevoli, con l’articolo
42-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del d.l. 30 dicembre
2008, n. 207), si è provveduto a fornire un’interpretazione autentica
del predetto articolo 16-bis “nel senso che la rivalsa si esercita
anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle
controversie presso la Corte europea dei diritti dell’uomo che si siano
concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli
articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali”.