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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Procedimento contenzioso dinanzi alla Corte

Ricevibilità dei ricorsi

Il ricorso individuale perviene all’esame di merito della Corte solo dopo aver superato una preliminare delibazione sulla ricevibilità, tesa a verificare che siano state esaurite tutte le vie di ricorso interne, e che non siano trascorsi più di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva. Le decisioni delle Camere sulla ricevibilità devono essere adottate a maggioranza, devono essere motivate e rese pubbliche (art. 56 Regolamento della Corte europea).

Un ricorso può essere, all’unanimità, dichiarato irricevibile o cancellato dal ruolo della Corte, allorquando siffatta decisione possa essere presa senza che vi sia la necessità di procedere ad un esame più approfondito.

La Corte può anche procedere ad un esame congiunto della ricevibilità e del merito dei ricorsi. In casi del genere le parti sono invitate a produrre le proprie osservazioni sulla questione dell’ “equa soddisfazione” e, all’occorrenza, ad includervi le loro proposte nella prospettiva di una composizione transattiva  della controversia. Se le parti non pervengono ad un “regolamento amichevole” o ad altra soluzione e la Corte ritiene che la causa sia ricevibile e matura per il giudizio, essa pronuncia immediatamente una sentenza che comprende la decisione sulla ricevibilità e sul merito.

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