Contenzioso europeo
Procedimento contenzioso dinanzi alla Corte
Procedura dinanzi alla Grande Camera
Il
procedimento dinanzi alla Grande Camera può essere attivato o
su richiesta di una Camera (art. 30 Convenzione) o su
istanza di parte (art. 43 della Convenzione).
Nel primo caso, le parti dispongono del termine di un
mese, a decorrere dalla data della comunicazione con
la quale il cancelliere informa le parti di tale intendimento,
per presentare alla cancelleria della Corte, per iscritto,
una eventuale opposizione debitamente motivata. Nel caso di inadeguata
motivazione, l’opposizione non sarà considerata
valida dalla Camera. La Grande Camera si pronuncia nella composizione
pari al numero dei membri della Camera che se n’è spogliata.
Nel secondo caso, la parte deposita in cancelleria un’istanza
scritta entro il termine di tre mesi dalla data della pronuncia della
sentenza resa da una Camera. La richiesta deve indicare le motivazioni
relative alla grave questione attinente all’interpretazione o
all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o alla
grave questione di carattere generale che, secondo la
parte, meriterebbe di essere esaminata dalla Grande Camera.
Un collegio
di cinque giudici della Grande Camera, costituito ai
sensi dell’articolo
24, paragrafo 5, del Regolamento della Corte, esamina
l’istanza e la
accoglie solamente se valuta che il caso sollevi realmente
la grave questione prospettata.
La decisione
di rigetto dell’istanza non necessita di essere motivata.
La composizione
della Grande Camera, ai fini del giudizio, non comprende
alcun giudice che ha partecipato alle sedute della Camera
che ha reso la sentenza oggetto di rinvio, ad eccezione del Presidente
di questa Camera e del giudice che vi ha partecipato con riferimento
alla Parte contraente interessata. La Grande
Camera, secondo la composizione integrale prevista, si
pronuncia con una sentenza che è immediatamente definitiva ( art. 44, paragrafo 1, della Convenzione).