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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Procedimento contenzioso dinanzi alla Corte

Procedura dinanzi alla Grande Camera

Il procedimento dinanzi alla Grande Camera può essere attivato o su richiesta di una Camera (art. 30 Convenzione) o su istanza di parte (art. 43 della Convenzione).

Nel primo caso, le parti dispongono del termine di un mese, a decorrere dalla data della comunicazione con la quale il cancelliere informa le parti di tale intendimento, per presentare alla cancelleria della Corte, per iscritto, una eventuale opposizione debitamente motivata. Nel caso di inadeguata motivazione, l’opposizione non sarà considerata valida dalla Camera. La Grande Camera si pronuncia nella composizione pari al numero dei membri della Camera che se n’è spogliata.
Nel secondo caso, la parte deposita in cancelleria un’istanza scritta entro il termine di tre mesi dalla data della pronuncia della sentenza resa da una Camera. La richiesta deve indicare le motivazioni relative alla grave questione attinente all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o alla grave questione di carattere generale che, secondo la parte, meriterebbe di essere esaminata dalla Grande Camera.

Un collegio di cinque giudici della Grande Camera, costituito ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del Regolamento della Corte, esamina l’istanza e la accoglie solamente se valuta che il caso sollevi realmente la grave questione prospettata.

La decisione di rigetto dell’istanza non necessita di essere motivata.

La composizione della Grande Camera, ai fini del giudizio, non comprende alcun giudice che ha partecipato alle sedute della Camera che ha reso la sentenza oggetto di rinvio, ad eccezione del Presidente di questa Camera e del giudice che vi ha partecipato con riferimento alla Parte contraente interessata. La Grande Camera, secondo la composizione integrale prevista, si pronuncia con una sentenza che è immediatamente definitiva ( art. 44, paragrafo 1, della Convenzione).

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