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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Pronunce

 

Tipologia

La Corte europea emette decisioni di rito qualora dichiari irricevibile un ricorso o ne ordini la cancellazione dal ruolo.

In tutti gli altri casi  la Corte decide con sentenza di merito (judgement) che deve essere motivata, “se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l’esposizione della sua opinione individuale” (c.d. dissenting opinion -  art. 45 CEDU).  

 La Corte laddove accolga il ricorso, accerta la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli da parte dello Stato interessato e, conseguentemente, determina a carico di quest’ultimo l’obbligo di rimuovere gli effetti dannosi della violazione commessa, attraverso il ripristino (dello stato quo ante) della situazione precedente la violazione stessa.

La pronuncia della Corte diviene definitiva dopo tre mesi dalla data in cui è stata resa la sentenza dalla Camera se nessuna delle parti ha chiesto il rinvio dinanzi alla Grande Camera, o prima di tale data, ove le parti dichiarino di non avere alcuna intenzione di avvalersi del rinvio, o, ancora, se il collegio di cinque giudici rigetta la richiesta di rinvio; qualora, viceversa, l’accolga, la Grande Camera si pronuncerà a maggioranza e con sentenza definitiva.

Il giudizio della Corte può, dunque, esaurirsi nel momento in cui essa rilevi che, a seguito della pronuncia di accertamento della violazione della CEDU o dei suoi Protocolli aggiuntivi, lo Stato, conformemente a quanto previsto dall’art. 46 della Convenzione, ha eliminato integralmente in capo alla vittima il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto di questa.

In caso contrario la Corte può riconoscere alla parte lesa, che ne abbia fatto specifica richiesta, “un’equa soddisfazione” (art. 41 CEDU), consistente nella valutazione equitativa dei danni morali (relativi allo stress ed agli altri turbamenti soggettivi) e dei danni materiali causati alla vittima dalla violazione, nonchè delle spese ed onorari di giudizio “reali necessari e ragionevoli” affrontate. La domanda volta ad ottenere “un’equa soddisfazione”, nella quale devono essere esposte e quantificate le pretese del ricorrente, viene trasmessa al Governo convenuto affinché possa produrre le proprie osservazioni al riguardo.

La Corte europea, una volta accertata la violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, può pronunciarsi con la stessa sentenza circa l’applicazione dell’art. 41 CEDU. Laddove, viceversa, ritenga la questione non ancora matura per la decisione sull’equa soddisfazione, la Corte si può riservare di pronunciarsi circa il quantum dovuto alla parte lesa, fissando il successivo procedimento.

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