Contenzioso europeo
Presentazione
La Corte europea dei diritti dell'uomo
Competenza e accesso alla tutela
La Corte europea dei diritti
dell’uomo, con sede a Strasburgo, è l’organo
giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della CEDU da parte
degli Stati contraenti.
E’ competente a giudicare «tutte le questioni riguardanti
l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei
suoi Protocolli» (art. 32 della CEDU) e può essere
adita una volta esauriti i rimedi interni previsti dal
diritto nazionale, in omaggio ai principi di sovranità dello
Stato, di dominio riservato e di sussidiarietà, per i quali uno
Stato prima di essere chiamato a rispondere di un proprio illecito sul
piano internazionale, deve avere la possibilità di porre termine
alla violazione all’interno
del proprio ordinamento giuridico.
Il ricorso può essere proposto sia da ciascuno Stato contraente
(c.d. ricorso interstatale) sia (ed è questa una delle norme
chiave del sistema di tutela dei diritti umani) da una persona
fisica, da un’organizzazione non governativa o da un gruppo
di individui (c.d. ricorso individuale); in entrambi
i casi il ricorso va proposto nei confronti di un Stato
contraente: non sono dunque ammessi atti diretti contro privati (persone
fisiche od istituzioni).
Gli Stati contraenti sono rappresentati da agenti, che
possono farsi assistere da avvocati o consulenti.
Le persone
fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi privati, possono
introdurre il ricorso personalmente o per mezzo di un
rappresentante.
Dopo la notifica del ricorso alla parte convenuta, però, il
Regolamento di procedura stabilisce che il ricorrente, salvo decisione
contraria del Presidente della Camera, sia rappresentato
in giudizio o da un avvocato abilitato all’esercizio della professione
in uno qualsiasi degli Stati contraenti e residente nel territorio di
uno di essi, o da persona autorizzata dal presidente della Camera; quest’ultimo,
in casi particolari (necessità del patrocinio, indisponibilità di
mezzi finanziari) può altresì ammettere il ricorrente
al gratuito patrocinio.
Dopo la notifica del ricorsi le comunicazioni con il
ricorrente o il suo rappresentante e le osservazioni
orali o scritte da questi presentate che si riferiscono
all’udienza devono farsi
o essere redatte in una delle lingue ufficiali della
Corte (inglese o francese) salvo che il Presidente della
Camera conceda l’autorizzazione
ad utilizzare la lingua ufficiale di una parte contraente.
Composizione ed organizzazione
La Corte è formata da un numero di membri pari a quello degli
Stati contraenti (attualmente 47), scelti tra giuristi che posseggono «i
requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni
giudiziarie o giureconsulti di riconosciuta competenza» (art.
21 CEDU).
Essi, una volta eletti dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa, sono chiamati a svolgere il loro mandato, per un periodo
di sei anni – rinnovabile - in posizione di assoluta imparzialità ed
indipendenza (art. 4 del Regolamento della Corte europea). Tuttavia « per
quanto concerne i giudici designati alla prima elezione i mandati di
una metà di essi scadranno al termine di tre anni» (art.
23 CEDU). Ciascun giudice può essere revocato dal mandato solo
ove gli altri giudici, riuniti in seduta plenaria, dopo averlo sentito,
decidano a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica che
egli non soddisfa più i requisiti richiesti.
La Corte plenaria elegge, a scrutinio segreto, il suo
presidente, uno o due vicepresidenti e i presidenti delle
sezioni, per un periodo di tre anni. Elegge, altresì, il suo
cancelliere (Greffier) per un periodo di cinque anni.
La Corte giudica sia a mezzo di Comitati, composti da
tre giudici, i quali hanno il compito di esaminare (e di respingere
se vi è unanimità fra i giudici) i ricorsi manifestamente
irricevibili, sia a mezzo di Camere (Chambre) di sette giudici
che hanno in compito di trattare in prima battuta il
ricorso.
La Grande Camera (Grande Chambre), di diciassette giudici,
può essere chiamata eccezionalmente a pronunciarsi:
- su richiesta di una Camera, laddove il
caso da decidere, a norma dell’art. 30 della
Convenzione, «solleva gravi problemi di
interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli,
o se la soluzione (della questione) rischia di dare
luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata
anteriormente dalla Corte»;
- su richiesta di una parte della controversia, come una sorta
di istanza di appello, purchè, secondo quanto prescritto dall’art.
43 della Convenzione, un collegio di cinque giudici della sezione
ritenga la domanda meritevole di accoglimento, in ragione della natura
e delle caratteristiche della questione giuridica oggetto del ricorso.
La Corte europea dei diritti dell’uomo
non va confusa con la Corte
di giustizia delle comunità europee.