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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Presentazione

 

La Corte europea dei diritti dell'uomo

Competenza e accesso alla tutela

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, è l’organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della CEDU da parte degli Stati contraenti.
E’ competente a giudicare «tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli» (art. 32 della CEDU) e può essere adita una volta esauriti i rimedi interni previsti dal diritto nazionale, in omaggio ai principi di sovranità dello Stato, di dominio riservato e di sussidiarietà, per i quali uno Stato prima di essere chiamato a rispondere di un proprio illecito sul piano internazionale, deve avere la possibilità di porre termine alla violazione all’interno del proprio ordinamento giuridico. 

Il ricorso può essere proposto sia da ciascuno Stato contraente (c.d. ricorso interstatale) sia (ed è questa una delle norme chiave del sistema di tutela dei diritti umani)  da una persona fisica, da un’organizzazione non governativa  o da un gruppo di individui (c.d. ricorso individuale); in entrambi i casi il ricorso va proposto nei confronti di un Stato contraente: non sono dunque ammessi atti diretti contro privati (persone fisiche od istituzioni).

Gli Stati contraenti sono rappresentati da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti.
Le persone fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi privati,  possono introdurre il ricorso personalmente o per mezzo di un rappresentante.

Dopo la notifica del ricorso alla parte convenuta, però, il Regolamento di procedura stabilisce che il ricorrente, salvo decisione contraria del Presidente della Camera, sia rappresentato in giudizio o da un avvocato abilitato all’esercizio della professione in uno qualsiasi degli Stati contraenti e residente nel territorio di uno di essi, o da persona autorizzata dal presidente della Camera; quest’ultimo, in casi particolari (necessità del patrocinio, indisponibilità di mezzi finanziari) può altresì ammettere il ricorrente al gratuito patrocinio. 

Dopo la notifica del ricorsi le comunicazioni con il ricorrente o il suo rappresentante e le osservazioni orali o scritte da questi presentate che si riferiscono all’udienza devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte (inglese o francese) salvo che il Presidente della Camera conceda l’autorizzazione ad utilizzare la lingua ufficiale di una parte contraente.

Composizione ed organizzazione

La Corte è formata da un numero di membri pari a quello degli Stati contraenti (attualmente 47), scelti tra giuristi che posseggono «i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o  giureconsulti di riconosciuta competenza» (art. 21 CEDU).

Essi, una volta eletti dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, sono chiamati a svolgere il loro mandato, per un periodo di sei anni – rinnovabile - in posizione di assoluta imparzialità ed indipendenza (art. 4 del Regolamento della Corte europea). Tuttavia « per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni» (art. 23 CEDU). Ciascun giudice può essere revocato dal mandato solo ove gli altri giudici, riuniti in seduta plenaria, dopo averlo sentito, decidano a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

La Corte plenaria elegge, a scrutinio segreto, il suo presidente, uno o due vicepresidenti e i presidenti delle sezioni, per un periodo di tre anni. Elegge, altresì, il suo cancelliere (Greffier) per un periodo di cinque anni.

La Corte giudica sia a mezzo di Comitati, composti da tre giudici,  i quali hanno il compito di esaminare (e di respingere se vi è unanimità fra i giudici) i ricorsi manifestamente irricevibili, sia a mezzo di Camere (Chambre) di sette giudici che hanno in compito di trattare in prima battuta il ricorso.

La Grande Camera (Grande Chambre), di diciassette giudici, può essere chiamata eccezionalmente a pronunciarsi:

  • su  richiesta di una Camera, laddove il caso da decidere, a norma dell’art. 30 della Convenzione, «solleva  gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione (della questione) rischia di dare luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte»;
  • su richiesta di una  parte della controversia, come una sorta di istanza di appello, purchè, secondo quanto prescritto dall’art. 43 della Convenzione, un collegio di cinque giudici della sezione ritenga la domanda meritevole di accoglimento, in ragione della natura e delle caratteristiche della questione giuridica oggetto del ricorso.

La Corte europea dei diritti dell’uomo non va confusa con la Corte di giustizia delle comunità europee.

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