D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751
Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana
e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche .
aggiornata al 5.08.2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede;
Visto il regio decreto 14 novembre 1901, numero 466;
Acquisita l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri
nella riunione del 14 dicembre 1985;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il
Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione
del punto 5, lettera b), del protocollo addizionale dell'accordo
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede, accordo ratificato con la legge 25
marzo 1985, n. 121.
Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
quale autorità statale che sovraintende all'istruzione
pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente
autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre
1985 a norma dell'art. 1, n. 13, del regio decreto 14 novembre
1901, n. 466, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza
stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can.
804, par. 1, del codice di diritto canonico,
in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede
e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni
al Concordato lateranense e che continua ad assicurare, nel
quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
di ogni ordine e grado,
determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti
per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo
addizionale relativo al medesimo accordo, fermo restando l'intento
dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico
degli insegnanti di religione.
1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica.
1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica
è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza
degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla
dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità
della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi
sono determinate come segue:
1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica
sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza episcopale
italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima
a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.
Con le medesime modalità potranno essere determinate,
su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei
programmi.
1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze,
a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa
i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo
conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine
e grado di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso
termine gli "orientamenti" della specifica attività
educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica
nella scuola materna.
Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi
rimangono in vigore quelli attualmente previsti.
2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento
della religione cattolica.
2.1. Premesso che:
a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare
alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri
per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico
giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro
orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica
all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico
cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in
cui e prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche
nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica;
c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione
agli interessati da parte del Ministero della pubblica istruzione
sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica
e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto;
d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito
ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale
da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità
ecclesiastica, le modalità di organizzazione dell'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate
come segue:
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della
religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso,
nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste
dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive
intese.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal
capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei
docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione
delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito
della scuola e per ciascuna classe.
2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito
in ordine ai valori religiosi nel decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche
e autonome attività di insegnamento della religione cattolica
secondo i programmi di cui al punto 1.
A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore
nell'arco della settimana.
2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n.
647, sono organizzate specifiche e autonome attività
educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica
nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto
1.
Le suddette attività sono comprese nella programmazione
educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità
peculiari della scuola materna, in unità didattiche da
realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati
periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco
dell'anno scolastico.
2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito
da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario
diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario
diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi
della normativa statale.
Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli
docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità
scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento
in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone
ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale
di cui al successivo punto 4.
2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità
a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo
addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito
di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità
scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di
classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono
revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno
scolastico.
2.6-bis. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento
della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca
da parte dell'Ordinamento diocesano.
2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno
parte della componente docente negli organi scolastici con gli
stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano
alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che
si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica,
fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto
e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale,
nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione
da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante
di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.
3. Criteri per la scelta dei libri di testo.
3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione
cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono
testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti,
alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo,
i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:
3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica,
per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del
nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione
dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel
testo stesso.
3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della
religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico
competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le
stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo
delle altre discipline.
4. Profili della qualificazione professionale degli
insegnanti di religione.
4.1. Premesso che:
a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro
delle finalità della scuola, deve avere dignità
formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;
b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità
alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei
dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione
professionale adeguata,
i profili della qualificazione professionale sono determinati
come segue:
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede
il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale
di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento
della religione cattolica può essere affidato a chi abbia
almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in
teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito
da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici
in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato
da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente
a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della
religione cattolica può essere impartito, ai sensi del
punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano
frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento
della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei
dall'ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non
venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso
può essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di
qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana
in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico
e attestata dall'ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti
di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi,
fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia
conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze
religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.5. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero
della pubblica istruzione l'elenco delle facoltà e degli
istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonché
delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera
a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti
4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91.
I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico
1989-1990, già in possesso del diploma rilasciato da
un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
episcopale italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno
accademico 1989-1990 il titolo prescritto.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica
può essere affidato a chi non è ancora in possesso
dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma
di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle facoltà
o agli istituti di cui al punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione
necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:
a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare
in servizio nell'anno scolastico 1985-86;
b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie
e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione
cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che
con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.
4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di
religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana e il
Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme
di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e
disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni
e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi
dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente
con le conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.
* * *
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che,
se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni,
procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione
per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa,
nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero
difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente,
dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa
nei propri ordinamenti.
Roma, addì 14 dicembre 1985
Il Ministro della pubblica istruzione
Franca Falcucci
Il Presidente
della Conferenza episcopale italiana
Card. Ugo Poletti