D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202
Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana
e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa
del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
aggiornata al 5.08.2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 26 gennaio 1990;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il
Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990, che modifica
l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
INTESA TRA AUTORITÀ SCOLASTICA
E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
quale autorità statale che sovraintende all'istruzione
pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 26 gennaio 1990 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA
che debitamente autorizzato, agisce a norme della Conferenza
stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can.
804, par. 1, del codice di diritto canonico,
Visti l'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica
italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato
lateranense e il punto 5, lettera b), del protocollo addizionale
relativo al medesimo accordo;
Determinano le seguenti modificazioni alla precedente intesa
del 14 dicembre 1985, ai sensi della clausola finale di cui
al terz'ultimo capoverso dell'intesa stessa.
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che,
se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni,
procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione
per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa,
nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero
difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente,
dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa
nei propri ordinamenti.