L. 12 aprile 1995, n. 116.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
[ Aggiornata al 5.08.2002]
Art 1.
Rapporti tra Stato ed UCEBI.
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista
d'Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli
che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo 1993,
allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia ed applicabilità nei confronti dell'UCEBI,
delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni,
associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte,
le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio
decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Art 2.
Libertà religiosa.
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UCEBI,
liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica
italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti
dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione
dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti,
delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa
aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti
in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna
ingerenza da parte dello Stato.
Art 3.
Ministri dell'UCEBI.
1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri
al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi
dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli
5, 6, 7 e 10.
Art 4.
Esercizio della libertà religiosa.
1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri
servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di
assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione
e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio
della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche
di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
Art 5.
Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla
polizia e ad altri servizi assimilati.
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri
servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare,
nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività
religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI,
nelle località ove essi si trovano per ragione del loro
servizio.
2. Qualora nelle località ove essi si trovano per ragione
del loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall'UCEBI,
i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque
ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso
di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Ove in
ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto
di Chiese rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa più vicina
invia il ministro a ciò designato per prestare l'assistenza
spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione
dall'ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma
1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente
competente adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari
del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le
liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati,
sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli
obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale
nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario
per lo Stato.
Art 6.
Assistenza spirituale ai ricoverati.
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle
Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che
ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case
di cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla
Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI.
L'accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle
Chiese a prestare assistenza spirituale, è libero e senza
limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle
Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute
dai ricoverati.
3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere per lo
Stato o per altri enti pubblici.
Art 7.
Assistenza spirituale ai detenuti.
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai detenuti
è assicurata dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI attraverso
ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI nell'apposita
lista di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi nella
categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare
autorizzazione gli istituti medesimi.
2. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa
dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione
dalla direzione dell'istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti
la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI
perché possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere finanziario
per lo Stato e per gli altri enti pubblici.
Art 8.
Insegnamento religioso.
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di
coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche
non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti
religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi
dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà
parentale o la tutela su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede affinché l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che
abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinché
non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello
svolgimento dei programmi di altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Art 9.
Richieste in ordine allo studio del fatto religioso.
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola
pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile,
aperto al contributo di tutte le componenti della società,
assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di
rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro
famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del
fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività
culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.
2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario
per lo Stato.
Art 10.
Matrimonio.
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio
celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò
designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a condizione
che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella
casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei
registri dello stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione
del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato
civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle
pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà
attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice
originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione
nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel
comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che
ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti
e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del
codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la celebrazione
nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale,
l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati
dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo
la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è
avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo
originale del nulla osta.
5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto
stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia
al ministro che glielo ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione
abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
Art 11.
Riconoscimento di enti ecclesiastici.
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente
patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n.
19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite
in ente nell'ordinamento battista, ai sensi dell'articolo 22
del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento
è concesso su domanda del Presidente dell'UCEBI, che
allega la delibera motivata dall'Assemblea generale unitamente
allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo
al riconoscimento.
2. Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici
le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista,
con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto
con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di culto, quelle dirette all'esercizio del
culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri,
a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza
e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso,
le attività commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si
chiede il riconoscimento della personalità giuridica,
al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente si propone.
5. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
Art 12.
Gestione degli enti ecclesiastici.
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo
dei competenti organi a norma dell'ordinamento battista e senza
ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri
enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti
all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti
delle persone giuridiche.
Art 13.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili
nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle
indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile,
devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli
organi di rappresentanza dell'ente.
2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale iscrizione
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'Ente patrimoniale
dell'UCEBI può concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art 14.
Regime tributario degli enti ecclesiastici.
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro attività
dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di
istruzione e di assistenza.
2. Le attività diverse da quelle di culto svolte da tali
enti sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli
enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività
e al regime tributario previsto per le medesime.
Art 15.
Mutamenti degli enti ecclesiastici.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti ecclesiastici
acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto
del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di
Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere
revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il presidente dell'UCEBI e udito il parere del Consiglio
di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente
da parte del presidente dell'UCEBI determina la cessazione,
con provvedimento statale, della personalità giuridica
dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'Assemblea generale
dell'UCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti,
i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate,
in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative
agli acquisti delle persone giuridiche.
Art 16.
Deduzione agli effetti IRPEF.
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate
dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e
al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte
volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono
dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali
in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI
per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri
e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.
4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita
commissione paritetica nominata dall'autorità governativa
e dall'UCEBI.
Art 17.
Tutela degli edifici di culto.
1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese
aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo
con l'UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle
singole Chiese.
Art 18.
Tutela dei beni culturali.
1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare
per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio
storico e culturale delle Chiese rappresentate dall'UCEBI.
Art 19.
Manifestazione del pensiero religioso.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate
dall'UCEBI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi
di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette
Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza
autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi
dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa
ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero
e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della
pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste
presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte
dell'UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità
di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della
gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità
alla disciplina del settore.
Art 20.
Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell'UCEBI.
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale
dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI sono equiparati,
ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
Art 21.
Trasferimenti di beni.
1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale
dell'UCEBI della Philadelphia s.r.l., di cui all'atto a rogito
del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno
Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921,
dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del
notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio
n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del
dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 novembre 1974, repertorio
n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern
Baptist Convention, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto
Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226,
sono esenti da ogni tributo ed onere, fatte salve le somme già
percette dall'amministrazione finanziaria.
Art 22.
Norme di attuazione.
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della presente legge, debbono tener conto delle esigenze fatte
loro presenti dall'UCEBI e avviano, se richieste, opportune
consultazioni.
Art 23.
Norme contrastanti.
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese,
istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall'UCEBI,
nonché delle persone che in essi hanno parte, dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art 24.
Ulteriori intese.
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata
intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà
con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente
presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di
approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono
rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato,
verranno promosse previamente, in conformità all'articolo
8 della Costituzione, le intese del caso.
Art 25.
Copertura finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo
16, valutate in lire 935 milioni per l'anno 1996 ed in lire
550 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione
Cristiana Evangelica Battista d'Italia, in attuazione dell'articolo
8, comma terzo, della Costituzione
PREAMBOLO
La Repubblica italiana, richiamandosi ai princìpi di
libertà religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti
di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive
integrazioni e ratifiche e dai patti internazionali relativi
ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili
e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n.
881,
e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), richiamandosi
alla parola dell'Evangelo da cui discendono, al fine della presente
intesa, i seguenti princìpi:
1) il battesimo dei credenti e la pari responsabilità
di essi davanti a Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici;
2) il valore della Chiesa locale, quale autonoma assemblea di
credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo;
3) la non ingerenza reciproca fra Stato e Chiese nel rispetto
dell'ordinamento costituzionale dello Stato;
considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo,
della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti e che i loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con
le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui
culti ammessi del 1929 e 1930 non è idonea a regolare
i reciproci rapporti, riconosciuta l'opportunità di addivenire
alla predetta intesa;
convengono che la legge di approvazione della presente intesa
sostituisce a ogni effetto la legislazione sui culti ammessi
nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese, delle persone, degli
enti, istituzioni, associazioni e organismi in essa UCEBI aventi
parte.
Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana
prende atto che:
l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli
che in queste hanno parte, afferma che la fede non necessita
di tutela penale diretta,
l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli
che in queste hanno parte, dichiara, coerentemente con i princìpi
della loro fede, di voler continuare a sostenere tutte le spese
inerenti all'esercizio del culto senza oneri a carico dello
Stato o di altri enti pubblici.
Articolo 1
Abrogazione della normativa sui culti ammessi
1. Con l'entrata in vigore nella legge di approvazione della
presente intesa cessano di avere efficacia ed applicabilità
nei confronti dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
(UCEBI), delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni,
associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte,
le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio
decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Articolo 2
Libertà religiosa
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UCEBI,
liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica
italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti
dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione
dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti,
delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa
aventi parte; le relazioni fra essi intercorrenti, gli atti
in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna
ingerenza da parte dello Stato.
Articolo 3
Ministri dell'UCEBI
1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri
al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi
dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli
5, 6, 7 e 10 della presente intesa.
Articolo 4
Esercizio della libertà religiosa
1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri
servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di
assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione
e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio
della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche
di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
Articolo 5
Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla
polizia e ad altri servizi assimilati
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri
servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare,
nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività
religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI,
nelle località ove essi si trovano per ragione del loro
servizio.
2. Qualora nelle località ove essi si trovano per ragione
del loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall'UCEBI,
i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque
ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso
di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Ove in
ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto
di Chiese rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa più vicina
invia il ministro a ciò designato per prestare l'assistenza
spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione
dall'ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma
1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente
competente adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari
del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le
liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati,
sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli
obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale
nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario
per lo Stato.
Articolo 6
Assistenza spirituale ai ricoverati
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle
Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che
ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case
di cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla
Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI.
L'accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle
Chiese a prestare assistenza spirituale, è libero e senza
limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle
Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute
dai ricoverati.
3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere per lo
Stato o per altri enti pubblici.
Articolo 7
Assistenza spirituale ai detenuti
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai detenuti
è assicurata dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI attraverso
ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI nell'apposita
lista di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi nella
categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare
autorizzazione gli istituti medesimi.
2. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa
dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione
dalla direzione dell'istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti
la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI
perché possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere finanziario
per lo Stato e gli altri enti pubblici.
Articolo 8
Insegnamento religioso nelle scuole
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di
coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche
non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti
religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi
dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà
parentale o la tutela su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto l'ordinamento
scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia
luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni
effetti comunque discriminanti e a che non siano previste forme
di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi
di altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richieste agli alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Articolo 9
Richieste in ordine allo studio del fatto religioso
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola
pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile,
aperto al contributo di tutte le componenti della società,
assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di
rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro
famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del
fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività
culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.
2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario
per lo Stato.
Articolo 10
Matrimonio
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio
celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò
designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a condizione
che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella
casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei
registri dello stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione
del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato
civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle
pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà
attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice
originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione
nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel
comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che
ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti
e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del
codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la celebrazione
nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale,
l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati
dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo
la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è
avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo
originale del nulla osta.
5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto
stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia
al ministro che glielo ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione
abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
Articolo 11
Riconoscimento di enti ecclesiastici
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente
patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n.
19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite
in ente nell'ordinamento battista, ai sensi dell'articolo 22
del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento
è concesso su domanda del Presidente dell'UCEBI, che
allega la delibera motivata dall'Assemblea generale unitamente
allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo
al riconoscimento.
2. Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici
le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista,
con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto
con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di culto, quelle dirette all'esercizio del
culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri,
a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza
e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso,
le attività commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la corrispondenza dell'ente, di cui
si chiede il riconoscimento della personalità giuridica,
al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente si propone.
5. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
Articolo 12
Gestione degli enti ecclesiastici
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo
dei competenti organi a norma dell'ordinamento battista e senza
ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri
enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti
all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti
delle persone giuridiche.
Articolo 13
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili
nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle
indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile,
devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli
organi di rappresentanza dell'ente.
2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale iscrizione
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
approvazione della presente intesa.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, l'ente patrimoniale
dell'UCEBI può concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 14
Regime tributario degli enti ecclesiastici
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, aventi fine di culto, come pure le loro attività
dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di
istruzione e di assistenza.
2. Le attività diverse da quelle di culto, svolte da
tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei
fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali
attività e al regime tributario previsto per le medesime.
Articolo 15
Mutamenti degli enti ecclesiastici
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti suddetti
acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto
del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di
Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere
revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il presidente dell'UCEBI e udito il parere del Consiglio
di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente
da parte del presidente dell'UCEBI determina la cessazione,
con provvedimento statale, della personalità giuridica
dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'Assemblea generale
dell'UCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti,
i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate,
in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative
agli acquisti delle persone giuridiche.
Articolo 16
Deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate
dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto ed
al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte
volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo,
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000,
a favore dell'UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficenza
che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli
enti aventi parte nell'UCEBI.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.
4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita
commissione paritetica nominata dall'autorità governativa
e dall'UCEBI.
Articolo 17
Tutela degli edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese
aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo
con l'UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle
singole Chiese.
Articolo 18
Tutela dei beni culturali
1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare
per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio
storico e culturale delle Chiese rappresentate dall'UCEBI.
Articolo 19
Manifestazione del pensiero religioso
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate
dall'UCEBI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi
di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette
Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza
autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi
dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa
ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero
e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della
pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste
presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte
dell'UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità
di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della
gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità
alla disciplina del settore.
Articolo 20
Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell'UCEBI
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale
dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI sono equiparati,
ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
Articolo 21
Trasferimenti di beni
1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale
dell'UCEBI dalla Philadelphia s.r.l., di cui all'atto a rogito
del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno
Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921,
dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del
notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio
n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del
dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 dicembre 1974, repertorio
n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern
Baptist Convention, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto
Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226,
sono esenti da ogni tributo e onere, fatte salve le somme già
percette dall'amministrazione finanziaria.
Articolo 22
Norme di attuazione
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della legge di approvazione della presente intesa, debbono tener
conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UCEBI e avviano,
se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 23
Norme contrastanti
1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere
efficacia e applicabilità nei confronti delle Chiese,
istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall'UCEBI,
e delle persone che in essi hanno parte dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
Articolo 24
Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della
legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà
con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente
presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di
approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono
rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato,
verranno promosse previamente, in conformità all'articolo
8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 25
Legge di approvazione dell'intesa
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno
di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione.