L. 29 novembre 1995, n. 520
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
[ Aggiornata al 5.08.2002]
Art. 1.
Abrogazione della normativa sui culti ammessi.
1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in
Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli
che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993,
allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28
febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità
nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti
che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.
Art. 2.
Libertà religiosa.
1. In conformità ai princìpi della Costituzione,
è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente
la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta
del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne
e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.
2. È garantita alle Comunità della CELI, alle
loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e
lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Art. 3.
Riconoscimento dell'autonomia della CELI.
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della
CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente
organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate
dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine
dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione
comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale,
nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono
senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera
comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale
delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.
Art. 4.
Ministri di culto.
1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale,
diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI
e dalle sue Comunità è assicurato il libero esercizio
del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività
di cui all'articolo 22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto
il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso
nello svolgimento del proprio ministero.
Art. 5.
Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla
polizia e ad altri servizi assimilati.
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri
servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno
diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio,
nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose
ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località
dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI
nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma
1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto
delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa
evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito
locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della
Comunità di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività
delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI
o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente
all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i
soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente,
fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a
disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi
avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma
1 facenti parte delle Comunità della CELI, l'ente competente
adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie
ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle
Comunità della CELI.
5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio
militare o assimilati sono posti in condizioni di poter svolgere,
unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero
di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
Art. 6.
Assistenza spirituale ai ricoverati.
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità
della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che
ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case
di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite
pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine
libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla
Comunità della CELI più vicina le richieste di
assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Art. 7.
Assistenza spirituale ai detenuti.
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità
della CELI.
2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all'autorità
competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili
dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti
nella circoscrizione delle predette autorità statali
competenti, allegando la certificazione di cui all'articolo
8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono
visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa
dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione
dal direttore dell'istituto penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni
richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della
CELI più vicina.
Art. 8.
Certificazione della qualifica di ministro di culto.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI
rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore,
diacono o presbitero.
Art. 9.
Oneri per l'assistenza spirituale.
1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli
articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità
della CELI territorialmente competenti.
Art. 10.
Insegnamento religioso nelle scuole.
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di
coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche
non universitarie, che siano membri delle Comunità della
CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello
Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà
su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso
non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti
comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento
religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Art. 11.
Richieste in ordine allo studio del fatto religioso.
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue
Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste
provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi
scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle
sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi
previsti dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità
della CELI territorialmente competenti.
Art. 12.
Istituzione di scuole ed istituti di educazione.
1. La Repubblica italiana, in conformità al princìpio
della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei
termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il
diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado
ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni,
è assicurato un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Art. 13.
Matrimonio.
1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità
in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato
italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti
civili del matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio
celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza
italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle
pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio
sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione
del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato
civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle
pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà
attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice
originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione
nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel
comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che
ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti
e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del
codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta
la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice
originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla
osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre
cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al
quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello
stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di
matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto
stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia
al ministro che glielo ha inviato.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione
abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
Art. 14.
Tutela degli edifici di culto.
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue
Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono
essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo
responsabile della sua Comunità interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi
con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto
della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese
della CELI e delle Comunità.
Art. 15.
Manifestazione del pensiero religioso.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle
sue Comunità, effettuate all'interno ed all'ingresso
delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi
il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi,
sono effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza
da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali,
ai quali nessuna comunicazione è dovuta, e sono esenti
da qualunque tributo.
Art. 16.
Tutela dei beni culturali.
1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela
e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio
storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate
dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra l'altro il compito
della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei
beni suddetti.
Art. 17.
Riconoscimento di enti ecclesiastici.
1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della presente
legge, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici,
le Comunità evangeliche luterane di Bolzano, Firenze,
Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia,
fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana
Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica
di Ispra-Varese.
2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell'interno.
Art. 18.
Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità.
1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre
Comunità della CELI, nonché la modifica delle
rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione
di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda
di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata
delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar
titolo al riconoscimento.
Art. 19.
Modalità per il riconoscimento.
1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese,
gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della
CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o
di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di
cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica,
al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della
documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta
in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo
22.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a
norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici
luterani civilmente riconosciuti.
Art. 20.
Mutamenti degli enti ecclesiastici.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri
enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista
efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può
essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito
il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio
di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente
da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione
con provvedimento statale della personalità giuridica
dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI,
salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei
terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento
ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle
persone giuridiche.
Art. 21.
Trasferimenti di beni.
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio
della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo
17 o viceversa, nonché gli altri atti ed adempimenti
relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti
da ogni tributo ed onere.
Art. 22.
Attività di religione e di culto.
1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti
delle leggi civili si considerano:
a) attività di religione e di culto quelle dirette alla
predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della
cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi
missionari e all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto,
quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e
cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a
scopo di lucro.
Art. 23.
Gestione degli enti ecclesiastici.
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si
svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti
a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle
regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione
di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati
da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi
civili relative alle persone giuridiche.
Art. 24.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute
devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone
giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ove non già iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono
risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi
di rappresentanza dell'ente.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 25.
Regime tributario degli enti ecclesiastici.
1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione
o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi,
sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività
diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia
soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività
ed al regime tributario previsto per le medesime.
Art. 26.
Deduzione agli effetti IRPEF.
1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene
finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti
ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro
fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e
delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento
dei ministri di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche
esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità
sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 27.
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato,
con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23
della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno
analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto
per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute
a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'articolo
26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari
e culturali in Italia e all'estero, e ciò sia direttamente,
sia attraverso le Comunità ad essa collegate.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunità
rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione
"Chiesa Evangelica Luterana in Italia". In caso di
scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione
alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai
commi 1 e 2, lo Stato corrisponderà annualmente, entro
il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione
del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.
Art. 28.
Commissione paritetica.
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota
IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione
paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla
CELI.
Art. 29.
Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto.
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale
dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad
essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito
di lavoro dipendente.
Art. 30.
Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite.
1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno
successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno
un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme
di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata
l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata
un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché
l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalità previste
dagli articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai
Ministri del tesoro e delle finanze.
Art. 31.
Norme di attuazione.
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro
presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 32.
Norme contrastanti.
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti
della CELI, nonché degli organi e persone che li costituiscono,
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33.
Ulteriori intese.
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata
intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tale fine.
3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di
una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento
di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono
rapporti delle chiese facenti parte della CELI con lo Stato,
verranno promosse previamente, in conformità all'articolo
8 della Costituzione, le intese del caso.
Art. 34.
Copertura finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli
21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il 1995, in lire 1.055
milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere
dal 1997, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la
Chiesa Evangelica Luterana in Italia in attuazione dell'articolo
8, comma terzo, della Costituzione
Preambolo
La Repubblica italiana e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia
(CELI), ente morale di culto munito di personalità giuridica
con decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del 18 maggio
1961, richiamandosi ai princìpi della libertà
di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e
ratifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai
diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili
e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n.
881;
- considerato che in forza dell'articolo 8 della Costituzione,
comma due e comma tre, le confessioni religiose hanno diritto
di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con
lo Stato sono regolati per legge sulla base di un'intesa con
le relative rappresentanze;
- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e
1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
- riconosciuta l'opportunità, di addivenire ad un'intesa;
- convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni
effetto, nei confronti della CELI e delle Comunità che
ne fanno parte, la citata legislazione sui culti ammessi.
Articolo 1
Abrogazione della normativa sui culti ammessi
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929,
n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano
di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della
CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte
e degli organi e persone che la costituiscono.
Articolo 2
Libertà religiosa
1. In conformità ai princìpi della Costituzione,
è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente
la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta
del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne
e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.
2. È garantita alle Comunità della CELI, alle
loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e
lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Articolo 3
Riconoscimento dell'autonomia della CELI
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della
CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente
organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate
dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine
dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione
comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale,
nell'ambito della CELI e delle sue Comunità si svolgono
senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera
comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale
delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.
Articolo 4
Ministri di culto
1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale,
diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI
e dalle sue Comunità è assicurato il libero esercizio
del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività
di cui all'articolo 22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto
il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso
nello svolgimento del proprio ministero.
Articolo 5
Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate,
alla polizia e ad altri servizi assimilati
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri
servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno
diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio,
nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose
ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località
dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI
nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma
1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto
delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa
evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito
locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della
Comunità di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività
delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI
o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente
all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i
soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente,
fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a
disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi
avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma
1 facenti parte delle Comunità della CELI, l'ente competente
adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie
ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle
Comunità della CELI.
5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio
militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere,
unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero
di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
Articolo 6
Assistenza spirituale ai ricoverati
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità
della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che
ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case
di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite
pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine
libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla
Comunità della CELI più vicina le richieste di
assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Articolo 7
Assistenza spirituale ai detenuti
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità
della CELI.
2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all'autorità
competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili
dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti
nella circoscrizione delle predette autorità statali
competenti, allegando la certificazione di cui all'articolo
8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono
visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa
dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione
dal direttore dell'istituto penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni
richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della
CELI più vicina.
Articolo 8
Certificazione della qualifica di ministro di culto
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI
rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore,
diacono o presbitero.
Articolo 9
Oneri per l'assistenza spirituale
1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli
articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità
della CELI territorialmente competenti.
Articolo 10
Insegnamento religioso nelle scuole
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di
coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche
non universitarie, che siano membri delle Comunità della
CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello
Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà
su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso
non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti
comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento
religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Articolo 11
Richieste in ordine allo studio del fatto religioso
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue
Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste
provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi
scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle
sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi
previsti dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità
della CELI territorialmente competenti.
Articolo 12
Istituzione di scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica italiana, in conformità al princìpio
della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei
termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il
diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado
ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni,
è assicurato un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Articolo 13
Matrimonio
1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità
in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato
italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti
civili del matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio
celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza
italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle
pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio
sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione
del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato
civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle
pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà
attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice
originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione
nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel
comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che
ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti
e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del
codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta
la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice
originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla
osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre
cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al
quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello
stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di
matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto
stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia
al ministro che glielo ha inviato.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione
abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
Articolo 14
Tutela degli edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue
Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono
essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo
responsabile della sua Comunità interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi
con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto
della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese
della CELI e delle Comunità.
Articolo 15
Manifestazione del pensiero religioso
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle
sue Comunità, effettuate all'interno ed all'ingresso
delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi
il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi,
sono effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza
da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali,
ai quali nessuna comunicazione è dovuta, e sono esenti
da qualunque tributo.
Articolo 16
Tutela dei beni culturali
1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela
e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio
storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate
dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
2. Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione
e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni suddetti.
Articolo 17
Riconoscimento di enti ecclesiastici
1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della legge
di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti
quali enti ecclesiastici, le Comunità evangeliche luterane
di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata,
Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché
la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità
evangelica ecumenica di Ispra-Varese.
2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell'interno.
Articolo 18
Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità
1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre
Comunità della CELI, nonché la modifica delle
rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione
di quelle esistenti, è concesso con decreto ministeriale,
sentito il Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta
la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo
della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.
Articolo 19
Modalità per il riconoscimento
1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese,
gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della
CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o
di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di
cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica,
al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della
documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta
in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo
22.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.
5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a
termine dei commi precedenti, assumono la qualifica di enti
ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.
Articolo 20
Mutamenti degli enti ecclesiastici
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri
enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista
efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può
essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito
il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio
di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente
da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione
con provvedimento statale della personalità giuridica
dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI,
salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei
terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento
ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle
persone giuridiche.
Articolo 21
Trasferimenti di beni
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio
della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo
17 o viceversa, e gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari
a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa,
sono esenti da ogni tributo ed onere.
Articolo 22
Attività di religione e di culto
1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti
delle leggi civili si considerano:
a) attività di religione e di culto quelle dirette alla
predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della
cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi
missionari e all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto,
quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e
cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a
scopo di lucro.
Articolo 23
Gestione degli enti ecclesiastici
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si
svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti
a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle
regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione
di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati
da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi
civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 24
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute
devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone
giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge
di approvazione della presente intesa, ove non già iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono
risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi
di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 25
Regime tributario degli enti ecclesiastici
1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione
o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi,
sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività
diverse da quelle di religione o di culto, che restano, però
soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività
ed al regime tributario previsto per le medesime.
Articolo 26
Deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene
finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti
ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa,
le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo,
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due
milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa
collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto
di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di
evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate
con decreto del Ministro delle finanze.
Articolo 27
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa,
la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre
1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con
i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà
le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai
fini di cui all'articolo 26, anche per gli interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero,
e ciò sia direttamente, sia attraverso le Comunità
ad essa collegate.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le comunità
rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione
"Chiesa Evangelica Luterana in Italia". In caso di
scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione
alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al
comma 1 e comma 2 lo Stato corrisponderà annualmente,
entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione
del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.
Articolo 28
Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota
IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione
paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla
CELI.
Articolo 29
Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale
dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad
essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito
di lavoro dipendente.
Articolo 30
Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite
1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno
successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno
un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme
di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata
l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata
un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché
l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalità previste
dagli articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai
Ministri del tesoro e delle finanze.
Articolo 31
Norme di attuazione
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della legge di approvazione della presente intesa, terranno
conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno,
se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 32
Norme contrastanti
1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere
efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti
della CELI, e degli organi e persone che li costituiscono, dalla
data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
Articolo 33
Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della
legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,
dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tal fine.
3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di
una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento
di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono
rapporti delle Chiese facenti parte della CELI con lo Stato,
verranno promosse previamente, in conformità all'articolo
8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 34
Legge di approvazione della presente intesa
1. Il Governo della Repubblica italiana presenterà al
Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente
intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 20 aprile 1993
GIULIANO AMATO
HANNA BRUNOW FRANZOI