D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571
Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali
e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana,
firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni
culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche.
aggiornata al 5.08.2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il
Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996.
Intesa tra il ministro per i beni
culturali e ambientali e il presidente della conferenza episcopale
italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
quale autorità statale che sovraintende alla tutela,
alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio culturale,
previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 12 luglio
1996, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA
che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede, agisce a nome
della Conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 5 del suo statuto
e in conformità agli indirizzi contenuti nelle norme
e negli orientamenti approvati dalla Conferenza episcopale italiana,
rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992,
ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico
ed artistico di cui all'articolo 12, n. 1, commi 1 e 2, dell'accordo
Italia-Santa Sede del 18 febbraio 1984, concordano sulle modalità
previste, in prima attuazione, dalle seguenti disposizioni.
Articolo 1
1. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione
previste dalle presenti disposizioni:
a) a livello centrale, il Ministro per i beni culturali e ambientali
e i direttori generali degli uffici centrali del Ministero da
lui designati; il Presidente della Conferenza episcopale italiana
e le persone da lui eventualmente delegate;
b) a livello locale, i Soprintendenti e i vescovi diocesani
o le persone delegate dai vescovi stessi.
2. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso,
gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti
di vita consacrata, le società di vita apostolica e le
loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono,
a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti
ecclesiastici indicati nel comma precedente, secondo le disposizioni
emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi
statali di cui al medesimo comma.
Articolo 2
1. Ai fini di cui alla premessa della presente intesa, i competenti
organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali
e ambientali, allo scopo della definizione dei programmi o delle
proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per
i beni culturali e i relativi piani di spesa, invitano ad apposite
riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.
2. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli
organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere
per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad
enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le
eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni
in ordine alle esigenze di carattere religioso.
3. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano
gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta
intendono intraprendere.
Articolo 3
1. Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali
e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per
realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla
normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria
rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastici,
oltre che, eventualmente, di altri soggetti.
Articolo 4
1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti
ai sensi dell'art. 1 è in ogni caso assicurata la più
ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione
dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché
allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle
iniziative di cui agli articoli 2 e 3.
Articolo 5
1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone
congruità e priorità, le richieste di intervento
di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti
beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua
giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente
art. 2.
2. Le richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici
di cui all'art. 1, comma 2, sono inoltrate ai soprintendenti
per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.
3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono
presentate, per il tramite del vescovo diocesano, all'ufficio
centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Articolo 6
1. A norma dell'art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089,
i provvedimenti amministrativi concernenti i beni culturali
appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono assunti
dal competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali
previa intesa, per quel che concerne le esigenze di culto, con
l'ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati
ai titolari dei beni per il tramite dell'ordinario stesso.
Articolo 7
1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione
delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni,
di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti
per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra
le parti, è istituito l'"Osservatorio centrale per
i beni culturali di interesse religioso di proprietà
ecclesiastica".
2. L'Osservatorio è composto in modo paritetico da rappresentanti
del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza
episcopale italiana ed è presieduto, congiuntamente,
da un rappresentante del Ministero e da un vescovo rappresentante
della Conferenza episcopale italiana. Le riunioni sono tenute
alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza
episcopale italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre,
nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti
di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni
ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine
del giorno.
Articolo 8
1. Le presenti disposizioni possono costituire base di riferimento
per le eventuali intese stipulate, nell'esercizio delle rispettive
competenze, tra le regioni e gli altri enti autonomi territoriali
e gli enti ecclesiastici.