Legge 20 dicembre 1996, n. 638
"Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana
e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione
dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione"
Articolo 1
(Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987
ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101)
1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996
tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità
ebraiche italiane, che modifica l'intesa del 27 febbraio 1987,
approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101.
Articolo 2
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle Comunità
ebraiche italiane concorre con lo Stato, nonchè con i
soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge
22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che
stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari
all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.
L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà
le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità
istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge
8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività
culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico
e culturale, nonchè ad interventi sociali ed umanitari
volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il
razzismo e l'antisemitismo.
2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene
stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte
non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa
si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al
comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'Unione delle Comunità
ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui
ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base
delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta
precedente con destinazione all'Unione medesima.
Articolo 3
(Rendiconto)
1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette
annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo
alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo
2 e ne diffonde adeguata informazione.
Articolo 4
(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101)
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n.
101, è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa,
stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27
febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito
complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone
fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità
stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati
versati, nonchè le erogazioni liberali in denaro relative
allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità
ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo
18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire
due milioni".
2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n.
101, è sostituito dal seguente:
"4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una
apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità
governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane".
Articolo 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
L'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE INTEGRATIVA
DELL'INTESA FIRMATA IL 27 FEBBRAIO 1987 ED APPROVATA CON LEGGE
8 MARZO 1989, N. 101
Articolo 1
1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche
italiane, considerata l'opportunità di procedere alla
integrazione e modificazione dell'intesa stipulata il 27 febbraio
1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101, convengono,
ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della stessa legge, di modificarla
con le seguenti disposizioni.
Articolo 2
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di approvazione della presente
intesa integrativa, l'Unione delle Comunità ebraiche
italiane concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre
1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della
legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995,
n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla
ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità
ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale
titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente
indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101,
con particolare riguardo alle attività culturali, alla
salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale,
nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special
modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.
2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene
stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte
non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa
si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al
comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente alla Unione
delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno,
le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari
sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo
di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
Articolo 3
1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette
annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo
alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo
2 e ne diffonde adeguata informazione.
Articolo 4
1. Il secondo comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata il
27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione della intesa
integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche
possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della
imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi
annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo
di imposta nel quale sono stati versati, nonchè le erogazioni
liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in
favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane
ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della legge
8 marzo 1989, n. 101, fino all'importo complessivo di lire due
milioni".
2. Il quarto comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata il
27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:
"Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una
apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità
governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane".
Articolo 5
1. In conformità all'articolo 33, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, il Governo presenterà al Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa,
al quale sarà allegato il testo della medesima.
Roma, 6 novembre 1996
RomanoProdi
Tullia Zevi