Parte prima
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI
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Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purché non si tratti di riti contrari
al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di
culto d'una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
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