LEGGE 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
(omissis)
Articolo 2
Attribuzioni del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale
del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
generale dell'azione amministrativa; delibera altresì
su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato
dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti
di attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa
del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la
questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli
impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo
chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni
di legge già presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti
da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127
della Costituzione e dagli statuti regionali speciali
in ordine alle leggi regionali e delle province autonome
di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti
speciali per la regione siciliana e per la regione Valle
d'Aosta;
e) le direttive da impartire tramite il commissario del
Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il ministro competente formula per
disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione
regionale, in caso di persistente inattività degli
organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
tali attività comportino adempimenti da svolgersi
entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti
dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione
o di resistere nei confronti degli altri poteri dello
Stato, delle regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale
e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi
internazionali, comunque denominati, di natura politica
o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la
Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo
8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente
della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato,
se il ministro competente non intende conformarsi a tale
parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte
dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli
regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario,
a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti
amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio
di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi
delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta
o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna
la deliberazione consiliare.
4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli
effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio
1994, n. 20.
(omissis)
Articolo 19
Compiti del Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri
(omissis)
i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei
Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali
in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme
restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di
cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo sul riordinamento dei Ministeri;
(omissis)