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Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali

Edilizia ed edifici di culto


L’edilizia di culto è disciplinata dal diritto comune in materia di edilizia ed urbanistica, sia statale DPR 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, che regionale, salvo disposizioni diverse derivanti da impegni pattizi.

Con la sentenza del 27 aprile 1993, n. 195, la Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma di una legge della regione Abruzzo che dava diritto all’attribuzione di contributi pubblici per la costruzione di luoghi di culto solo alla Chiesa cattolica e alle confessioni con intesa. L’esclusione da tali benefici – afferma la Corte – in base allo status di una confessione religiosa, viola il principio di uguale libertà delle confessioni religiose sancito dal primo comma dell’articolo 8 della Costituzione.
Ferma restando la natura di confessione religiosa, l’attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici di culto è quindi condizionata solo alla consistenza e incidenza sociale della confessione richiedente e all’accettazione da parte di questa delle condizioni e ai vincoli di destinazione.

Nella sentenza 27 novembre 2010, n. 8298 il Consiglio di Stato ha affermato che, “. . . i Comuni non possono sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste delle confessioni religiose che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del libero esercizio garantito a livello costituzionale, non solo nel momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione delle modalità di utilizzo del territorio. Ciò rilevato, tuttavia, il diritto di culto, deve pertanto venire esercitato nel rispetto delle regole predisposte dalla normativa urbanistica che, nel suo contenuto essenziale, mira esplicitamente a contemperare i diversi possibili usi del territorio. . . .”.

 

Chiesa cattolica:
Gli edifici destinati al culto cattolico, anche se appartenenti a privati non possono essere sottratti a tale destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che la riguardano (articolo 831 c.c.). La tutela degli edifici di culto è affidata a disposizioni contenute nell’art. 5 dell’Accordo di revisione del Concordato del 1984, il quale prevede che “Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali”.

La legge 2 aprile 2001, n. 136, all’articolo 2, comma 4, statuisce che “I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390”.

Confessioni religiose diverse da quella cattolica:
Le intese stipulate tra lo Stato e le confessioni religiose prevedono al loro interno una norma che riproduce in maniera sostanzialmente identica il contenuto dell’Accordo di revisione del Concordato.

Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa approvata con legge:

  • Legge 449/1984, e successive modificazioni (Tavola valdese)-(art. 17)
  • Legge 516/1988 ,e successive modificazioni (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)-(artt. 16 e 34)
  • Legge 517/1988, e successive modificazioni (Assemblee di Dio in Italia)-(artt. 11 e 26)
  • Legge 101/1989, e successive modificazioni (Unione delle Comunità ebraiche italiane) -(artt. 15 e 16)
  • Legge 116/1995, e successive modificazioni (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)-(artt. 17 e 28)
  • Legge 520/1995, e successive modificazioni (Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)-(artt. 14 e 16)
  • Legge 126/2012 Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, firmata in data 4 aprile 2007-(artt. 11 e 12)
  • Legge 127/2012 Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni , firmata in data 4 aprile 2007-(artt. 15 e 16)
  • Legge 128/2012 Chiesa Apostolica in Italia, firmata in data 4 aprile 2007-(art. 14).
  • Legge 245/2012 (Unione Buddista italiana (UBI) -(art. 15)
  • Legge 246/2012 (Unione Induista Italiana (UII) -(art. 16)

Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa sottoscritta e non ancora approvata con legge alle quali si applica la disciplina generale.

 

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