(pubbl. G.U. n. 288 del 12 dicembre 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della
legge 6 luglio 2002, n.137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo edella Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo
3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 settembre 2003; Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre
2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto
legislativo
30 luglio 1999, n. 303, dopo le parole: «di comunicazione
istituzionale» sono inserite le seguenti: «,
di informazione, nonche'
relative all'editoria ed ai prodotti editoriali».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma
4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo,
il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire,
in misura non superiore al venti per cento dei posti
disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento
selettivo, a parita' di qualifica, del personale di
altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza
ed in possesso di requisiti professionali adeguati e
comprovati nel tempo.».
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza,
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni
altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti.
Il servizio prestato in posizione di comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti
di appartenenza, presso la Presidenza dal personale
di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli
1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti,
anche giuridici e di carriera, al servizio prestato
presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette
posizioni in ogni caso non possono determinare alcun
pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento
nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni
comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni,
anche quando comportino l'attribuzione di specifici
incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneita',
non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni,
ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra
analoga posizione, che proseguono senza soluzione di
continuita'. Il predetto personale e' collocato in posizione
soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a
lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso
la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso
la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto
ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture
di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene
il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni
di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,
ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.
Per il personale appartenente ad altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare
servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede,
d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente,
alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio
per il trattamento economico fondamentale spettante
al dipendente medesimo. 5-quater. Con il provvedimento
istitutivo delle strutture di supporto o di missione
di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,
necessarie al funzionamento delle medesime strutture,
che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneita',
non determinano variazioni nella consistenza organica
del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla
copertura dei relativi oneri si provvede attingendo
agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza
e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente
coinvolte nelle attivita' delle predette strutture.».
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis
(Personale dirigenziale della Presidenza). - 1. In considerazione
delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente,
e' istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari
della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto
ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di
prima e di seconda fascia.
2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale
della Presidenza sono determinate in misura corrispondente
ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti
con i provvedimenti di organizzazione delle strutture,
emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.
3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti
di funzione di prima e seconda fascia con personale
di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche
amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti
di provenienza, e con personale incaricato ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato
ai sensi degli articoli 9 e 11, e' determinata la percentuale
di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito.
Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente
la disciplina recata dal medesimo articolo 18.
4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche
possono essere rideterminati con i decreti adottati
ai sensi dell'articolo 7.
5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo
dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente
il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito
ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere
ammessi solo i dipendenti di cui all'articolo 28, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E'
comunque facolta' della Presidenza, in sede di emanazione
del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite
corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche
di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai
posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive
modificazioni. In prima applicazione e' riservata al
personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni
organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci
per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati
ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico
del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti,
anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni
in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di
prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento
previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio
2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto
dallo stesso comma 2, nonche' i titolari, in servizio
presso la Presidenza alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere
e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima
e di seconda fascia successivamente al riassorbimento,
nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni
soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel
ruolo di cui al comma 1 i dirigenti gia' inquadrati
nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso
la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia.
La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria
non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico
e di carriera.
8. Successivamente alle operazioni di inquadramento
effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione
e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia
nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:
a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica
amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque
anni di servizio svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma
di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni
di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del
diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca
o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti
universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore della legge
6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano
incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate
presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;
c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo
della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla
data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture
collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' al personale di ruolo della Presidenza,
in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta
data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione
di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche
amministrazioni;
d) per il dieci per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'articolo
5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purche' in possesso
del diploma di laurea, in servizio alla data del 1°
gennaio 2003 presso la Presidenza;
e) per il restante dieci per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei
a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza,
ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 29 della legge
8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti
dotati di alta professionalita' e che, alla data del
1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo
in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono
collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria,
ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del
comma 7. 10. E' rimessa alla contrattazione collettiva
di comparto autonomo del personale dirigenziale della
Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione
delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
connesse responsabilita' ai fini della retribuzione
di posizione dei dirigenti.».
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303
1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente: «Art.
9-ter (Istituzione del ruolo speciale della Protezione
civile). - 1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni
di coordinamento in materia di protezione civile sono
istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali
tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e
del personale non dirigenziale della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda
fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente articolo presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale
dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto
di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della
legge 15 luglio 2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale
istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia'
appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito
presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre
1986, n. 730, nonche' il personale delle aree funzionali
gia' appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale
di cui alla tabella E del decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale
da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla
data di entrata in vigore del presente articolo, non
presta servizio presso il Dipartimento della protezione
civile ed il personale di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data
presso il Dipartimento della protezione civile ha facolta'
di opzione secondo modalita' e termini stabiliti con
il decreto del Presidente di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli
articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione
delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali,
nonche' alla determinazione, in misura non superiore
al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli
speciali, del contingente di personale in comando o
fuori ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della
protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale
ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il ruolo
del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E
del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1993, n. 106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato
nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme
anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora
detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati
all'articolo 38, comma 4, della medesima legge.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del
Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda
fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza
o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse
tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n.
400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.».
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro
non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma
7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di bilancio. 6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004
sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni
e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui
al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente
trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche'
quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo
di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato in complessive 190
unita'. 6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento. 6-quinquies. Al
riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione si provvede con successivi regolamenti
adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 6-sexies. Dalla
data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1997, n. 522.».
3. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133,
i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della
Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia
di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di
una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto
del Presidente adottato ai sensi dell'articolo 7, alla
quale e' preposto un coordinatore nominato ai sensi
dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla amministrazione,
organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi
generali di supporto, purche' non siano di nocumento
alle esigenze di sicurezza, attraverso societa' per
azioni appositamente costituita, anche con partecipazione
minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso
procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la societa'
e la Presidenza sono regolati da apposito contratto
di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa
delle prestazioni rese. 11-quater. Con specifico atto
aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma
11-ter sono definite le modalita', i termini e le condizioni
per l'utilizzazione di personale in servizio presso
la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico,
su base volontaria e senza pregiudizio economico e di
carriera, puo' essere distaccato presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo
di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato alle
altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto
delle procedure di consultazione con le organizzazioni
sindacali previste dalla normativa vigente.».
Art. 6.
Modifiche all'articolo 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, sono abrogate le parole: «sino
a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore
al 20 per cento per le strutture medesime.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le vacanze dei posti nell'organico del
personale di cui alla tabella A allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio
2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il
quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il
trenta per cento tramite concorso riservato al personale
comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite
concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza.».
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento
dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis si
applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non
superiore alle 40 unita'.». Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2003