(pubbl. G.U. n. 288 del 12 dicembre 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002,
n.137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo edella Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche'
di enti pubblici;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma
4, della legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare
di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, dopo le parole: «di comunicazione
istituzionale» sono inserite le seguenti: «, di
informazione, nonche' relative all'editoria ed ai prodotti editoriali».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salvo
quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di
reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio
decreto, puo' istituire, in misura non superiore al venti per
cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento
selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre amministrazioni
in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti
professionali adeguati e comprovati nel tempo.».
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis.
Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati
dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli
ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali,
numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi
ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti
di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni
ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2
e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo
7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e' equiparato
a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio
prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette
posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio,
anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli
di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo
comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento
al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori
o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni,
anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi
direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneita', non richiede
l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione
dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono
senza soluzione di continuita'. Il predetto personale e' collocato
in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione
a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza,
senza pregiudizio per l'ordine di ruolo. 5-ter. Il personale
dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri
chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori
ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto
ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza,
compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi oneri
rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente
ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a
prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede,
d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente,
alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per
il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo. 5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture
di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate
le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture,
che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneita', non
determinano variazioni nella consistenza organica del personale
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi
oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni
eventualmente coinvolte nelle attivita' delle predette strutture.».
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Personale
dirigenziale della Presidenza). - 1. In considerazione delle
funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, e' istituito
il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza,
ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente,
i dirigenti di prima e di seconda fascia.
2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della
Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti
di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti
di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo
7, commi 1 e 2.
3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione
di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale
dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in
posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione
prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato
ai sensi degli articoli 9 e 11, e' determinata la percentuale
di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per
i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di
cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata
dal medesimo articolo 18.
4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono
essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo
7.
5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale
di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato
tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza,
al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'articolo
28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
E' comunque facolta' della Presidenza, in sede di emanazione
del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso
selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di
cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di
funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In
prima applicazione e' riservata al personale dirigenziale di
prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda
fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione,
determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale
dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero
con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze
dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le
disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 10, comma
2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto
di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonche' i titolari,
in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario
sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente
al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali
posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel
ruolo di cui al comma 1 i dirigenti gia' inquadrati nelle soppresse
tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti
vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con
incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella
posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico,
economico e di carriera.
8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate
ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre
2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale
sono ricoperti:
a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica
amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di
servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali
e' richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa
ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma
di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato
di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da
istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio
2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture
della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14
del medesimo decreto legislativo;
c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della
pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma
di laurea e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in
servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' al personale di ruolo della Presidenza,
in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data
del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando,
fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;
d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli
ed esame colloquio, al personale di cui all'articolo 5 della
legge 15 luglio 2002, n. 145, purche' in possesso del diploma
di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso
la Presidenza;
e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici
banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'articolo
39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo
29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento
di dirigenti dotati di alta professionalita' e che, alla data
del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo
in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati
nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai
dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7. 10.
E' rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo
del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al
ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative,
delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della
retribuzione di posizione dei dirigenti.».
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303
1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e' inserito il seguente: «Art. 9-ter (Istituzione
del ruolo speciale della Protezione civile). - 1. Per l'espletamento
delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione
civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli
speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e
del personale non dirigenziale della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo
presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza,
e' inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma
1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo
10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito
al comma 1 e' inquadrato il personale gia' appartenente al ruolo
speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il personale delle
aree funzionali gia' appartenente al ruolo del Servizio sismico
nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale
da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio
presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale
di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla
medesima data presso il Dipartimento della protezione civile
ha facolta' di opzione secondo modalita' e termini stabiliti
con il decreto del Presidente di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli
7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche
del personale dei ruoli speciali, nonche' alla determinazione,
in misura non superiore al trenta per cento della consistenza
dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in
comando o fuori ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento
della protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento
istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre
1986, n. 730, nonche' il ruolo del Servizio sismico nazionale
di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza
istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto
1988, n. 400, qualora detto personale risulti in possesso dei
requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della medesima
legge.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis.
Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni
a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza,
possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima
e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della
Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo
nell'ambito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma
3. 3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse
tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso
le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati
nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero
dell'interno.».
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis.
Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo
78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo
116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative
risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le relative variazioni di bilancio. 6-ter. A decorrere dal 1°
gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo
sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali,
nonche' quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo
di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e' fissato in complessive 190 unita'.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito
ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed
economico in godimento. 6-quinquies. Al riordino organizzativo,
di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti
adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39. 6-sexies. Dalla data di cui al comma
6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.».
3. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: «11-bis.
Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge
6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito
della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita
Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato
ai sensi dell'articolo 7, alla quale e' preposto un coordinatore
nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400
del 1988. 11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla amministrazione,
organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali
di supporto, purche' non siano di nocumento alle esigenze di
sicurezza, attraverso societa' per azioni appositamente costituita,
anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la
societa' e la Presidenza sono regolati da apposito contratto
di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa
delle prestazioni rese. 11-quater. Con specifico atto aggiuntivo
al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite
le modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione
di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio
economico e di carriera, puo' essere distaccato presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di
attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato alle altre strutture
generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione
con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.».
Art. 6.
Modifiche all'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, sono abrogate le parole: «sino a
raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al
20 per cento per le strutture medesime.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis.
Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre
2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per
il trenta per cento tramite concorso riservato al personale
comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso
riservato al personale dei ruoli della Presidenza.».
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis.
Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi
di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis si applica quanto previsto
dal comma 7, nel limite non superiore alle 40 unita'.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2003