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Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.303
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa, ed in particolare l’articolo 11, comma 1, come modificato dall’articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall’articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visti l’articolo 11, comma 1, lettera a), e l’articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Ordinamento della Presidenza

Art.1.

Denominazioni.

 

1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:


a) «Presidente» il Presidente del Consiglio dei Ministri e «Presidenza» la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) «Segretariato generale», «Segretario generale» e «Vicesegretario generale»: rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) «Dipartimenti»: le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale;

d) «uffici»: strutture di livello dirigenziale generale collocate all’interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;

e) «servizi»: unità operative di base di livello dirigenziale.


Art. 2.

Finalità e funzioni.

 

1. Il presente decreto legislativo disciplina l’ordinamento, l’organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per l’esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. l’organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l’unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell’articolo 95 della Costituzione.

2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l’esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:


a) la direzione ed i rapporti con l’organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

g) il coordinamento dell’attività normativa del Governo;

h) il coordinamento dell’attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;

i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;

l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale;

m) la promozione e verifica dell’innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;

n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;

o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.


Art. 3.
Partecipazione all’Unione europea.

 

1. Il Presidente promuove e coordina l’azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell’Italia all’Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.

2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l’attuazione degli impegni assunti nell’ambito dell’Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.

Art. 4.

Rapporti con il sistema delle autonomie.

1. Il Presidente coordina l’azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.

2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.

3. Per l’esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l’attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Si avvale altresì, sul territorio, dei Commissari di Governo nelle regioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. A tal fine, i Commissari stessi dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

Art. 5.

Politiche di pari opportunità.

1. Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.

Art. 6.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

1. Le funzioni relative al coordinamento dell’attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d’impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità dell’innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all’articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l’esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell’introduzione di norme comunitarie sull’assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell’ambito della Presidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all’articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 9.

Art. 7.

Autonomia organizzativa.

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all’articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall’atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell’ordinamento e dell’organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.

Art. 8.

Autonomia contabile e di bilancio.

1. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede all’autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell’ambito dei princìpi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza.

2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilità dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresì trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.

Art. 9.

Personale della Presidenza.

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l’applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell’articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l’applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all’articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l’inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all’articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all’articolo 8.

Capo II

Norme di prima applicazione, transitorie e finali

Art. 10.

Riordino dei compiti operativi e gestionali.

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:


a) turismo al Ministero dell’industria, commercio e artigianato;

b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all’articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell’ambito dell’attività del Dipartimento per l’informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.


2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l’assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell’interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell’ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall’Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane:


all’Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonché, nell’ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale;

all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di cui all’articolo 38 del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


7. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l’Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all’Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. l’Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall’articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell’area funzionale dei diritti sociali.

8. l’Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l’impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l’addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità.

9. Lo statuto dell’Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell’Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell’Agenzia.

10. La collocazione e l’organizzazione dell’Ufficio di supporto alla Cancelleria dell’Ordine al merito della Repubblica e dell’Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d’intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

Art. 11.

Ordinamento transitorio.

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei decreti di cui all’articolo 7, resta ferma l’attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dell’articolo 10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui all’articolo 7, comma 2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.

2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell’ambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.

3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell’articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici e dipartimenti della Presidenza.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito è determinato sulla base del personale che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell’articolo 10. A successive determinazioni delle due grandezze, modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si perviene con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dell’articolo 7, comma 6, dell’obiettivo di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo, sino a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime. Resta salva l’esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in relazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del presente decreto, e dall’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il diritto di opzione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è differito nel tempo, mediante la predisposizione di apposita procedura da concludersi entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Una volta esercitata, l’opzione non è più revocabile. Il personale che ha esercitato l’opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non può essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due anni e, se è già in tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno dall’esercizio dell’opzione, salva scadenza anteriore.

6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è conservato ad personam, se più favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell’articolo 10, è, all’atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento.

7. Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero superati, il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l’obiettivo di graduale riadeguamento numerico del personale.

8. Il decreto di cui all’articolo 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza sostituisce l’Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica presso la Presidenza stessa.

9. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento. Il testo unico è aggiornato al termine dei processi di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad amministrazioni ministeriali.

Art. 12.

Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo l’entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall’articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. All’articolo 5, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera:
"c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti".

3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all’articolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite all’ufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400:


a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;

b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), e cc);

c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;

d) articolo 22;

e) articolo 23, comma 1;

f) articolo 27;

g) articolo 29, comma 3;

h) articolo 30;

i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;

l) articolo 35;

m) articolo 37;

n) articolo 39.


5. l’abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all’articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.

6. È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto all’articolo 11, comma 3.

7. All’articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole «tra i magistrati» sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tra le categorie di personale di cui all’articolo 18 comma 2».

8. All’articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ aggiunto il seguente comma: " 4. l’individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell’articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20".

9. All’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all’articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell’attivita’ normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell’innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche’ il dirigente generale della polizia di Stato preposto all’Ispettorato generale che e’ adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.".

10. All’articolo 19, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ aggiunta, dopo la lettera i), la seguente lettera: "i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell’esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell’interno di cui all’articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri."

Art. 13.

Disposizioni finali.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all’applicazione del presente decreto legislativo.