IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare larticolo
11, comma 1, come modificato dallarticolo 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, dallarticolo 1 della
legge 16 giugno 1998, n. 191, e dallarticolo 9
della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visti larticolo 11, comma 1, lettera a), e larticolo
12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare
bicamerale di cui allarticolo 5 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Ordinamento della Presidenza
Art.1.
Denominazioni.
1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:
a) «Presidente» il Presidente del Consiglio
dei Ministri e «Presidenza» la Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
b) «Segretariato generale», «Segretario
generale» e «Vicesegretario generale»:
rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) «Dipartimenti»: le strutture di livello
dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
comprensive di una pluralità di uffici accomunati
da omogeneità funzionale;
d) «uffici»: strutture di livello dirigenziale
generale collocate allinterno di strutture dipartimentali
ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile
a quella dei Dipartimenti;
e) «servizi»: unità operative di
base di livello dirigenziale.
Art. 2.
Finalità e funzioni.
1. Il presente decreto legislativo disciplina lordinamento,
lorganizzazione e le funzioni della Presidenza,
della cui attività il Presidente si avvale per
lesercizio delle autonome funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione
e dalle leggi della Repubblica. lorganizzazione
della Presidenza tiene conto, in particolare, della
esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento
funzionale con le altre amministrazioni interessate,
lunità di indirizzo politico ed amministrativo
del Governo, ai sensi dellarticolo 95 della Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare,
per lesercizio, in forma organica e integrata,
delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con lorgano collegiale
di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri
organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose,
ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;
f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni
di indirizzo politico generale;
g) il coordinamento dellattività normativa
del Governo;
h) il coordinamento dellattività amministrativa
del Governo e della funzionalità dei sistemi
di controllo interno;
i) la promozione e il coordinamento delle politiche
di pari opportunità e delle azioni di Governo
volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;
l) il coordinamento delle attività di comunicazione
istituzionale;
m) la promozione e verifica dellinnovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro
pubblico;
n) il coordinamento di particolari politiche di settore
considerate strategiche dal programma di Governo;
o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma
di Governo e delle politiche settoriali.
Art. 3.
Partecipazione allUnione europea.
1. Il Presidente promuove e coordina lazione
del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione
dellItalia allUnione europea e lo sviluppo
del processo di integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità
per lattuazione degli impegni assunti nellambito
dellUnione europea. A tal fine, il Presidente
si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza
del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì,
per il coordinamento, nella fase di predisposizione
della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello
Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori
privati e delle parti sociali interessate, ai fini della
definizione della posizione italiana da sostenere, di
intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede
di Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia
di attuazione delle norme comunitarie e in materia di
relazioni con le istituzioni comunitarie.
Art. 4.
Rapporti con il sistema delle
autonomie.
1. Il Presidente coordina lazione del Governo
in materia di rapporti con il sistema delle autonomie
e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato,
regioni e autonomie locali.
2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni
degli appositi organi a composizione mista, promuove
le iniziative necessarie per lordinato svolgimento
dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed
assicura lesercizio coerente e coordinato dei
poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e
di inadempienza.
3. Per lesercizio dei compiti di cui al presente
articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento
per gli affari regionali, e, ferma restandone lattuale
posizione funzionale e strutturale, delle segreterie
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Si avvale altresì, sul territorio, dei Commissari
di Governo nelle regioni di cui allarticolo 11,
comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
A tal fine, i Commissari stessi dipendono funzionalmente
dal Presidente del Consiglio.
Art. 5.
Politiche di pari opportunità.
1. Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo
volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire
e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire
lindirizzo, coordinamento e monitoraggio della
utilizzazione dei relativi fondi europei.
Art. 6.
Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi.
1. Le funzioni relative al coordinamento dellattività
normativa del Governo sono organizzate in un apposito
Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con
quanto disposto dallarticolo 19, comma 1, lettere
c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione
dimpatto della regolazione, la semplificazione
dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo,
lapplicabilità dellinnovazione normativa,
la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il
Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento
di cui allarticolo 3, comma 2, assicura, quanto
al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale
della normativa comunitaria, lesame preliminare
della situazione normativa ed economica interna e la
valutazione delle conseguenze dellintroduzione
di norme comunitarie sullassetto interno. Del
Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti
nellambito della Presidenza, nonché la
segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme
e delle procedure di cui allarticolo 3 della legge
8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere
assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al
Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati
dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale
personale si applica quanto disposto dallarticolo
12, comma 9.
Art. 7.
Autonomia organizzativa.
1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
di cui allarticolo 2, e per i compiti di organizzazione
e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali,
il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola
il Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture
della cui attività si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento
e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nellambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il
raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione
di specifici programmi, il Presidente istituisce, con
proprio decreto, apposite strutture di missione, la
cui durata temporanea è specificata dallatto
istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica
e gli altri organi collegiali che operano presso la
Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina
le strutture di supporto.
5. Il Segretario generale è responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza.
Il Segretario generale può essere coadiuvato
da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture
affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità
di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture
medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità
dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare
riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano
alla Presidenza nei limiti e con le modalità
da definirsi con decreto del Presidente, sentite le
organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità
dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale
e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari
delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali,
nonché gli obiettivi di gestione e di risultato
cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture
individuate dal Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base
delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio
o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalità dellordinamento e dellorganizzazione
della Presidenza è sottoposta a periodica verifica
triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate
pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere
dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione
del presente decreto, la verifica è effettuata
dopo due anni.
Art. 8.
Autonomia contabile e di bilancio.
1. A decorrere dallesercizio finanziario successivo
a quello di entrata in vigore del presente decreto,
la Presidenza provvede allautonoma gestione delle
spese nei limiti delle disponibilità iscritte
in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Con propri
decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i
criteri di classificazione della spesa del bilancio
statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della
gestione delle spese. I decreti, nellambito dei
princìpi generali della contabilità pubblica,
tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità
della Presidenza.
2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della
Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite
disponibilità dagli stati di previsione della
spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a
gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo,
ai sensi dellarticolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ovvero per il funzionamento di organi
collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione
di legge o con decreto emanato previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti
delle Camere, ai quali sono altresì trasmessi
i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto
della gestione finanziaria della Presidenza.
Art. 9.
Personale della Presidenza.
1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza
sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli
14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativi, rispettivamente, alle strutture individuate
come di diretta collaborazione ed alle altre strutture,
ferma restando lapplicabilità, per gli
incarichi di direzione di dipartimento, dellarticolo
28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato
dal presente decreto, e ferma altresì restando
lapplicabilità degli articoli 18, comma
3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui allarticolo 11, comma 4;
di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture
e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione;
di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. In materia di reclutamento del personale di ruolo,
il Presidente, con proprio decreto, può istituire,
in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili,
una riserva di posti per linquadramento selettivo,
a parità di qualifica, del personale di altre
amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed
in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati
nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza è disciplinato dalla contrattazione
collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di
lavoro privato, in conformità delle norme del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene
alla definizione del comparto di contrattazione per
la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente
al trattamento economico accessorio e fatta eccezione
per gli estranei e per gli appartenenti a categorie
sottratte alla contrattazione collettiva, al personale
che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali
ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza
stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi dellarticolo
11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti,
e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare
in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per
il personale delle forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui allarticolo 39, comma 22, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il
personale di prestito utilizzabile nelle strutture di
diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire
per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle
disponibilità finanziarie, i contingenti del
personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al
giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto
i decreti di utilizzazione del personale estraneo e
del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie
delle autorità politiche. Il restante personale
di prestito è restituito entro sei mesi alle
amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando
o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture
della Presidenza.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonché i compensi da
corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale
estraneo alla pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina
di cui allarticolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e quella di cui allarticolo 3, commi 1,
2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente
può richiedere il parere del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti sui decreti di cui allarticolo
8.
Capo II
Norme di prima applicazione,
transitorie e finali
Art. 10.
Riordino dei compiti operativi
e gestionali.
1. Ai sensi dellarticolo 12, comma 1, lettere
a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti
ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi
alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili
alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento
del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dellindustria, commercio
e artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui allarticolo
19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione
economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui
allarticolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246,
e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa,
al Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto dautore e disciplina della proprietà
letteraria, nonché promozione delle attività
culturali, nellambito dellattività
del Dipartimento per linformazione ed editoria,
al Ministero per i beni e le attività culturali,
come previsto dallarticolo 52, comma 2, del decreto
legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali
di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni
destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite
ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità
a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto
quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri
con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio.
In caso diverso, lassunzione di responsabilità
decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto
del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra
in vigore, sono trasferiti al Ministero dellinterno,
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane,
i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo
nelle regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, secondo le disposizioni di cui allarticolo
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
cui allarticolo 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nellambito del Dipartimento delle aree urbane
della Presidenza, dallUfficio per Roma capitale
e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed umane:
allAgenzia per la protezione civile, di cui agli
articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento
dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza,
nonché, nellambito del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale;
allAgenzia per la protezione dellambiente
e per i servizi tecnici, di cui allarticolo 38
del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei
Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento
per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo
restando quanto previsto dallarticolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. È istituita, nelle forme di cui agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri,
lAgenzia per il servizio civile, alla quale sono
trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane, i compiti attribuiti allUfficio nazionale
del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
lAgenzia svolge altresì i compiti relativi
al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dallarticolo
46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. lAgenzia
è soggetta alla vigilanza della struttura centrale
che esercita attribuzioni nellarea funzionale
dei diritti sociali.
8. lAgenzia, in particolare, organizza, gestisce
e verifica la chiamata e limpiego degli obiettori
di coscienza, promuovendone e curandone la formazione
e laddestramento, anche in vista della pianificazione
degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità.
9. Lo statuto dellAgenzia di cui al comma 7 è
adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta
giorni, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Gli organi dellUfficio
nazionale per il servizio civile operano sino alla data
di nomina degli organi previsti dallo statuto dellAgenzia.
10. La collocazione e lorganizzazione dellUfficio
di supporto alla Cancelleria dellOrdine al merito
della Repubblica e dellUfficio di segreteria del
Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi
protocolli dintesa tra Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica e Segretariato generale
della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni,
operano presso le amministrazioni medesime.
Art. 11.
Ordinamento transitorio.
1. In fase di prima applicazione del presente decreto,
e sino alla adozione dei decreti di cui allarticolo
7, resta ferma lattuale organizzazione della Presidenza,
relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dellarticolo
10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi
da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della
legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino alla
emanazione dei decreti di cui allarticolo 7, comma
2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle
strutture ad essi affidate.
2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi,
resta applicabile al personale in servizio presso la
Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza.
Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni
sindacali sono regolate, nellambito della Presidenza,
dal contratto collettivo per il comparto del personale
statale.
3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti
di cui allarticolo 7, da adottarsi, in prima applicazione,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge,
di regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai
sensi dellarticolo 21 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti
uffici e dipartimenti della Presidenza.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto,
il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della
Presidenza e contingente del personale di prestito è
determinato sulla base del personale che alla data del
1° giugno 1999 risulta assegnato alle strutture
della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi
dellarticolo 10. A successive determinazioni delle
due grandezze, modificative delle tabelle allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, si perviene con decreto
del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali,
tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni
e strutture, dei risultati delle operazioni di cui al
comma 5, delle determinazioni assunte dal Presidente
ai sensi dellarticolo 7, comma 6, dellobiettivo
di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta
collaborazione, del rapporto tra personale di prestito
e personale di ruolo, sino a raggiungere, entro tre
anni, una percentuale non superiore al 20 per cento
per le strutture medesime. Resta salva lesigenza
di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito
per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei,
in relazione a quanto previsto dallarticolo 7,
comma 4, del presente decreto, e dallarticolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il diritto di opzione di cui allarticolo 12,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche
se in servizio presso strutture il cui trasferimento
ad altre amministrazioni è differito nel tempo,
mediante la predisposizione di apposita procedura da
concludersi entro tre mesi dallentrata in vigore
del presente decreto. Una volta esercitata, lopzione
non è più revocabile. Il personale che
ha esercitato lopzione per la permanenza nei ruoli
della Presidenza non può essere inviato in comando
o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo
di due anni e, se è già in tale posizione,
ne cessa automaticamente dopo un anno dallesercizio
dellopzione, salva scadenza anteriore.
6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza
che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato
a strutture della Presidenza immediatamente trasferite
ad altre amministrazioni ai sensi dellarticolo
10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla
data predetta presta servizio nelle strutture stesse
in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è
conservato ad personam, se più favorevole, il
trattamento economico di carattere fisso e continuativo
fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale
della Presidenza o di altre amministrazioni che alla
data del 1° giugno 1999 risulti in servizio presso
strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai
sensi dei commi 3 e seguenti dellarticolo 10,
è, allatto del trasferimento riconosciuto
un trattamento economico di carattere fisso e continuativo
complessivamente non inferiore a quello in godimento
alla decorrenza del trasferimento.
7. Ove, in sede di prima applicazione del presente
decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma
5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero
superati, il Presidente determina i profili professionali
per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili
con lobiettivo di graduale riadeguamento numerico
del personale.
8. Il decreto di cui allarticolo 8 stabilisce
la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria
della Presidenza sostituisce lUfficio centrale
di bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione
economica presso la Presidenza stessa.
9. Entro sei mesi dallentrata in vigore del presente
decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo
unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento.
Il testo unico è aggiornato al termine dei processi
di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad
amministrazioni ministeriali.
Art. 12.
Abrogazione di norme e modifiche
alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal
presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonché quelle di cui allarticolo
8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito,
con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n.
639, anche per ciò che attiene alle competenze
in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.
Resta altresì fermo, anche dopo lentrata
in vigore del presente decreto, quanto previsto dallarticolo
45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80.
2. Allarticolo 5, secondo comma, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e aggiunta, dopo la lettera
c), la seguente lettera:
"c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri,
ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione
degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di
questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti
tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine
alla definizione di atti e provvedimenti".
3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a
Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici
o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate
nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo
che per le strutture interessate ai trasferimenti di
cui allarticolo 10, sono attribuite al Presidente
e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima
applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni
e i compiti si intendono delegate al corrispondente
Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono
attribuite allufficio interessato sino a diversa
determinazione organizzativa del Presidente.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con quelle del presente decreto e, in particolare, le
seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n.
400:
a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e
comma 5;
b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda
il riferimento al comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, v), z), e cc);
c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;
d) articolo 22;
e) articolo 23, comma 1;
f) articolo 27;
g) articolo 29, comma 3;
h) articolo 30;
i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;
l) articolo 35;
m) articolo 37;
n) articolo 39.
5. labrogazione degli articoli 29, comma 3, 31,
commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data
di emanazione degli atti del Presidente che fissano
i criteri e limiti di cui allarticolo 9, comma
2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo
articolo 9.
6. È fatto salvo, relativamente agli articoli
20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto
previsto allarticolo 11, comma 3.
7. Allarticolo 28, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, le parole «tra i magistrati»
sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«tra le categorie di personale di cui allarticolo
18 comma 2».
8. Allarticolo 2 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e aggiunto il seguente comma: " 4.
lindividuazione degli atti da sottoporre alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa,
anche agli effetti dellarticolo 3, comma 1, della
legge 15 gennaio 1994, n. 20".
9. Allarticolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
"Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori
ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli
esperti di cui allarticolo 3 della legge 8 marzo
1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano
nelle aree funzionali relative al coordinamento dellattivita
normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento
degli affari economici, alla promozione dellinnovazione
nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico,
nonche il dirigente generale della polizia di
Stato preposto allIspettorato generale che e
adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del
Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego,
dipende funzionalmente dal Segretario generale.".
10. Allarticolo 19, primo comma, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e aggiunta, dopo la lettera
i), la seguente lettera: "i-bis) assistere il Presidente
del Consiglio dei Ministri nellesercizio delle
sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti
con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni
del Ministero dellinterno di cui allarticolo
14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri."
Art. 13.
Disposizioni finali.
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare al bilancio
dello Stato le variazioni conseguenziali allapplicazione
del presente decreto legislativo.