OMRI - Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana
LEGGE 3 marzo 1951, n. 178 .
Istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica
Italiana" e disciplina del
conferimento e dell'uso delle onorificenze (1).
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1951, n.
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Art. 1
È istituito l'Ordine "Al Merito della Repubblica
Italiana", destinato a dare una particolare attestazione
a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione.
Art. 2
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un
Cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.
Il Cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro
membri. La Giunta è presieduta dal Cancelliere.
Art.3
L'Ordine è composto di cinque classi: Cavalieri
di Gran Croce, Grandi Ufficiali, Commendatori, Ufficiali
e Cavalieri.
Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente
conferita ai Cavalieri di Gran Croce la decorazione di
Gran Cordone.
Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente
nelle cinque classi è determinato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri
e il Consiglio dell'Ordine (2).
Art.4
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite
nello Statuto previsto dall'art. 6 (3).
Le onorificenze non possono essere conferite ai Senatori
ed ai Deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.
Art. 5
Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella
perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda
indegno. La revoca è pronunciata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta motivata del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dell'Ordine.
Art. 6
Lo Statuto dell'Ordine è approvato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine
(3).
Art. 7
I cittadini italiani non possono usare nel territorio
della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche
loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri,
se non sono autorizzati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa
sino a lire 2.500.000 (4).
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche
della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro
continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti
(5).
Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore
per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Art. 8
Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato
il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da
parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori
sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (6).
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità,
di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente
comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore
della presente legge, è punito con la sanzione
amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (7).
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti
importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.
36, ultimo comma, del Codice penale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano
anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni
o distinzioni sia avvenuto all'estero.
Art. 9
L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze
sono soppressi.
L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa
il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro (8). È tuttavia consentito l'uso
delle onorificenze già conferite, escluso ogni
diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.
Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima
del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.
Art. 10
Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti
per l'attuazione della presente legge (9).
(1) Vedi, anche, il D.P.R. 3 maggio 1952, n. 458.
(2) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 13 maggio 1952, n.
458.
(3) Tale Statuto è stato approvato con D.P.R.
31 ottobre 1952.
(3) Tale Statuto è stato approvato con D.P.R.
31 ottobre 1952.
(4) La sanzione originaria dell'ammenda è stata
sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione
è stato così elevato dall'art. 114, primo
comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa
legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24
novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione
non può essere inferiore
a lire 4.000.
(5) Vedi il R.D. 10 luglio 1930, n. 974, riportato alla
voce Santa Sede.
(6) La misura della multa è stata così elevata
dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n.
689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La
sanzione
è esclusa dalla depenalizzazione in virtù
dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre
1981, n. 689.
(7) La sanzione originaria dell'ammenda è stata
sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione
è stato così elevato dall'art. 114, primo
comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa
legge.
(8) Vedi la L. 5 novembre 1962, n. 1596 (Gazz. Uff. 28
novembre 1962, n. 303), recante il nuovo ordinamento
dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima
disposizione finale della Costituzione.
(9) Vedi il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.