Ordine delle precedenze
delle cariche pubbliche nelle cerimonie territoriali
- Note
[1] In assenza di rappresentante
ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria
competenza precede il Presidente della Giunta regionale.
[2] Secondo i rispettivi incarichi. Gli
eletti nel collegio precedono.
[3] Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri
del Parlamento.
[4] Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci
di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari,
ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente
il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri
del Parlamento.
[5] La posizione del Vescovo può essere elevata
in conformità di consolidate tradizioni locali.
Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari,
i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale
precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro
assumere la presidenza della cerimonia.
[6] Qualora intervengano a cerimonie che riguardano
lo Stato del loro accreditamento.
[7] Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine
di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine
dei Ministeri. Per le autorità militari e delle
Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di
grado, il criterio di precedenza è dato per le
cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine:
Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche
appartenenti allo Forze di Polizia dal seguente ordine:
Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria,
Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie
di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori
o i Comandanti di specialità nell'ambito delle
Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con
competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze
che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni
la natura della loro partecipazione è determinata
dalla qualità della cerimonia.
[8] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende
posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.
[9] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende
posto nella posizione del Procuratore generale presso
la Corte d'Appello.
[10] Ad esso possono essere equiparati i Presidenti
delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative
in sede regionale.
[11] Non titolari di carica già inclusa nel presente
ordine.