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Ufficio del Cerimoniale di Stato

   

Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche nelle cerimonie territoriali - Note

[1] In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale.

[2] Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono.

[3] Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento.

[4] Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento.

[5] La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

[6] Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

[7] Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di grado, il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti allo Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

[8] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

[9] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

[10] Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.

[11] Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

 

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