L. 11 agosto 1984, n. 449
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese
rappresentate dalla Tavola valdese
aggiornata al 5.08.2002
1. I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla
Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli
che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio
1984, allegata alla presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano
pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti
delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti
ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le
costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.
1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289
2. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della
indipendenza dell'ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri
di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione
in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese,
si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli
organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno
a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi
presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello
Stato.
3. La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola
valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo
delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento
del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni
anteriormente subìti, dal regio viglietto 29 aprile 1843,
ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.
4. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese,
nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale
diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia
religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione
dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e
garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica
del sentimento religioso.
5. I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla
Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle
ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche
evangeliche che si svolgono nelle località dove essi
risiedono per ragioni del loro servizio militare.
Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività
di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla
Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati
a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei
locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari
dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle
chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare
competente adotta le misure per assistere che il funerale segua
secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che
prestano servizio militare sono posti in condizione di poter
svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro
ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari
che lo richiedono.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme
di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici
competenti.
6. L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle
chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati
che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle
case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata
tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal
fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti
ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute
dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza
spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
7. Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto,
Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio
di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati
e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati
di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti
ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale,
tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo
carico dei medesimi.
8. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale tramite ministri del culto designati dalla Tavola
valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente
i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli dalla
Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dall'assistenza
spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione
delle predette autorità statali competenti. Tali ministri
responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare
i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa
dei ministri di culto.
Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per
territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza
spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
9. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese,
nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa
dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza
delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle
scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti
hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento
di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.
La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari,
medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette
scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza
di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento
religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti
per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento
scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale
pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni
che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in
occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo
orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
10. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la
scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale
e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società,
assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto
di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni,
dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordini allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità
sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.
Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici
competenti.
11. La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei
sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce
gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento
valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei
registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa
comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme
dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione
all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone
alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di
legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia
ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare
che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme
dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi,
deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati,
dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando
ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello
stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice
originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per
la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti
al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello
stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni
dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata
la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla
osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro
ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro
di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto,
abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
12. Ferma restando la responsabilità giuridica degli
enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione
e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso
di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle
chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo
art. 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità
giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre
suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega,
quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento,
la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato
eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.
Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si
chiede il riconoscimento della personalità giuridica,
al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.
Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli
enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto
dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi
dello Stato concernenti le stesse attività svolte da
enti non ecclesiastici.
Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed
eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione
prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo
e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da
parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali,
stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei
medesimi.
La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo,
da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento
statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico
e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato
nella medesima delibera sinodale.
Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento
della personalità giuridica dell'ente medesimo.
Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di
cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario
previsto dalle leggi dello Stato.
13. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto
artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da
statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è
soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola
valdese che di tale ente riassume il fine.
La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto,
riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858,
ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in
Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto
6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica,
sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento
valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione
nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento
del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di
previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli
statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.
In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi
e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza
metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente
Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n.
602, conservando la personalità giuridica e il proprio
patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro
dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12,
assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste
in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso
emanato dal Sinodo valdese.
14. È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa
degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo
i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge
12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.
15. Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà
valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.
Gli studenti della predetta facoltà possono usufruire
degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti
delle università statali.
La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché
la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici
competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.
16. Nel rispetto delle libertà in tema di religione,
le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate
dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso
dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati
dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici,
avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da
parte degli organi dello Stato.
17. La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano
per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti
al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate
dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni
miste.
Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione
e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.
18. Per la formulazione delle norme di applicazione della presente
legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno
d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.
19. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di
avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla
Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e
degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata
in vigore della legge stessa.
20. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà
con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente
presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di
approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono
rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con
lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola Valdese,
in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione
Articolo 1
Legislazione sui culti ammessi
La Repubblica italiana, nel richiamarsi all'articolo 8 della
Costituzione,
e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui culti
ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale libertà
riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose
e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le chiese da
essa rappresentate e lo Stato,
convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni
effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola
valdese, la suindicata legislazione.
Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità
nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese,
degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e
persone che le costituiscono.
Articolo 2
Libertà in tema di religione
La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della
indipendenza dell'ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri
di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione
in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese,
si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti
delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso,
per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare
o spirituale, agli organi dello Stato.
Articolo 3
Oneri di culto
La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola
valdese, provvede a cancellare dallo stato di previsione della
spesa dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno
perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a
titolo di risarcimento di danni anteriormente subìti,
dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura
di lire 7.754,75 annue.
Articolo 4
Tutela penale
La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita
di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela
penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso
la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti
e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica
del sentimento religioso.
La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.
Articolo 5
Assistenza spirituale ai militari in tempo di pace
I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola
valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore
fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche
che si svolgono nelle località dove essi risiedono per
ragioni del loro servizio militare.
Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività
di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla
Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati
a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei
locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari
dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle
chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare
competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua
secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che
prestano servizio militare sono posti in condizione di poter
svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro
ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari
che lo richiedono.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme
di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici
competenti.
Articolo 6
Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo
L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che
ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case
di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite
ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal
fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali istituti sono tenuti a trasmettere ai suddetti
ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute
dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza
spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
Articolo 7
Assistenza spirituale negli ospedali evangelici
Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto,
Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio
di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati
e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati
di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti
ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale,
tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo
carico dei medesimi.
Articolo 8
Assistenza spirituale negli istituti penitenziari
Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola
valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente
i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti
dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili
della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti
nella circoscrizione delle predette autorità statali
competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti
che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa
dei ministri di culto.
Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per
territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza
spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici.
Articolo 9
Istruzione religiosa nelle scuole
La Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la
formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono
di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede
di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti
pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate,
l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche
di culto.
La Tavola valdese prende atto tuttavia che la Repubblica italiana,
nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori,
riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire
la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi
delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione,
se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro
genitori o tutori.
La Tavola valdese prende altresì atto che, per dare reale
efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico
provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica
religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno
dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione
dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari
che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
Articolo 10
Scuole
La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola
pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile
aperto all'apporto di tutte le componenti della società,
assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto
di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni,
dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità
sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.
Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici
competenti.
Articolo 11
Matrimonio
La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi
di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce
gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento
valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei
registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa
comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme
dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione
all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone
alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di
legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia
ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare
che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme
dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi,
deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati,
dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando
ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello
stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice
originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per
la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti
al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello
stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni
dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata
la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla
osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro
ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro
di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto,
abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
Articolo 12
Enti ecclesiastici
Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici
valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente
riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese
e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e
salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica
italiana riconosce la personalità giuridica degli enti
ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su
richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione
sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale
motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo
nell'ambito dell'ordinamento valdese.
Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la personalità giuridica, al
carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.
Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli
enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette, nel rispetto
dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi
dello Stato concernenti le stesse attività svolte da
enti non ecclesiastici.
Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed
eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla
autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti
delle persone giuridiche.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo
e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da
parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali,
stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei
medesimi.
La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo,
da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento
statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico
e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato
nella medesima delibera sinodale.
Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento
della personalità giuridica dell'ente.
Gli enti di cui al presente articolo sono soggetti al regime
tributario previsto dalle leggi dello Stato.
Articolo 13
Enti particolari
on l'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, l'Istituto
artigianelli valdesi con sede in Torino, ente morale come da
statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è
soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola
valdese che di tale ente riassume il fine.
La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto,
riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858,
ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in
Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto
6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica,
sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento
valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione
nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento
del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di
previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli
statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.
In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi
e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza
metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente
Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n.
602, conservando la personalità giuridica e il proprio
patrimonio è trasformato in istituto autonomo nel quadro
dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12,
assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste
in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso
emanato dal Sinodo valdese.
Articolo 14
Ospedali evangelici
È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli
ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo
i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge
12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 15
Facoltà di teologia
Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà
valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.
Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire
degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti
delle Università statali.
La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché
la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici
competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.
Articolo 16
Affissioni, collette
Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le
affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi
alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate
dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso
dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati
dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici,
avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da
parte degli organi dello Stato.
Articolo 17
Patrimonio culturale
La Repubblica italiana e la Tavola valdese si impegnano a collaborare
per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti
al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate
dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni
miste.
Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione
e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.
Articolo 18
Norme di applicazione
Per la formulazione delle norme di applicazione della legge
di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,
della presente Intesa, i competenti organi dello Stato e la
Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei
testi relativi.
Articolo 19
Disposizioni in contrasto con l'Intesa
Ogni norma contrastante con la presente Intesa cessa di avere
efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola
valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli
organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.
Articolo 20
Modificazioni e future intese
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente
Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della
legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,
dell'Intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità
di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà
con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente
presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di
approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono
rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con
lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 21
Norma finale
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno
di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione.
Roma, addì 21 febbraio 1984.