L. 20 maggio 1985, n. 222
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per
il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
aggiornata al 5.08.2002
TITOLO I
Enti ecclesiastici civilmente riconosciti
1. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica,
aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di
culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli
enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa,
gli istituti religiosi e i seminari. Per altre persone giuridiche
canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici
che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento
della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato
di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo
16. L'accertamento di cui al comma precedente è diretto
a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo
ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità
di carattere caritativo previste dal diritto canonico.
3. Il riconoscimento della personalità giuridica è
concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto
canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica
competente, ovvero su domanda di questa.
4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica
nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti.
5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi
nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le
indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile,
devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli
organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici
non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione,
un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche
private. I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle
presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche.
6. Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due
anni dalla entrata in vigore delle presenti norme. La Conferenza
episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30
settembre 1986. Gli Istituti per il sostentamento del clero,
le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro
il 31 dicembre 1989. Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici
di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici
solo previa iscrizione nel registro predetto.
7. Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica
non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale
in Italia. Le province italiane di istituti religiosi e di società
di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non sono
rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani
aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica
alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi
e delle società di vita apostolica. Resta salvo quanto
dispone l'articolo 9.
8. Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere
riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre
che sussistano garanzie di stabilità.
9. Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche
di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso
della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.
10.Le associazioni costituite o approvate dall'autorità
ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente,
possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice
civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi
la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro
attività di religione o di culto e i poteri della medesima
in ordine agli organi statutari. In ogni caso è applicabile
l'articolo 3 delle presenti norme.
11.Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se
aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico,
e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione
e la officiatura.
12. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando
risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei
fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.
13.La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità
giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in
vigore delle presenti norme.
14.Dal 1 gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica
competente, può essere revocato il riconoscimento civile
ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti
a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della
popolazione. Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti
solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già
esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.
15.Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere
attività diverse da quelle di religione o di culto, alle
condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo
del 18 febbraio 1984.
16.Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero
e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione
cristiana; b) attività diverse da quelle di religione
o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione
e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o
a scopo di lucro.
17.Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle
persone giuridiche.
18.Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici
posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte
a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei
poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici
che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro
delle persone giuridiche.
19.Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere
del Consiglio di Stato. In caso di mutamento che faccia perdere
all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento
può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto
del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica
e udito il parere del Consiglio di Stato.
20.La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile
mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente
che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'autorità
ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro
dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione
di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente
soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto
prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la
volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente,
le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
TITOLO II
Beni ecclesiastici e sostentamento del clero
21.In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986,
con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento
del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.
Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti
Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle
presenti norme, a quelli diocesani. La Conferenza episcopale
italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale
per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare
le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.
22.L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento
del clero acquistano la personalità giuridica civile
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica
di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto è
emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi
provvedimenti canonici. La procedura di cui ai commi precedenti
si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici
di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti
a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.
23. Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del
clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità
alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana. In ogni
caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione
di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati
dal clero diocesano su base elettiva.
24. Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità
allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata
dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso
sostentamento del clero che svolge servizio in favore della
diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51. Si intende
per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone
1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio
del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla
Conferenza episcopale italiana. I sacerdoti che svolgono tale
servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio
sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte
degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma,
per quanto da ciascuno di essi dovuto.
25. La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a)
e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da
lavoro dipendente. L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione,
le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano
tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti
dalle leggi vigenti.
26. Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente
riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti
continuativamente opera in attività commerciali svolte
dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito
di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione
degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera,
ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare
del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte
dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale
di previdenza sociale (1/b). Con decreto del Ministro delle
finanze è determinata la documentazione necessaria per
il riconoscimento di tali deduzioni. Le disposizioni di cui
ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo
a quello di entrata in vigore delle presenti norme.
27. L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento
del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative
autonome per il clero. Gli Istituti diocesani destinano, in
conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle
proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino
nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro
che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.
28. Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente
estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali,
vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi,
e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso,
restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari
dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917. Con
il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati
i benefici estinti a norma del comma precedente. Il riconoscimento
civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti
avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo
22. L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti
attivi e passivi.
29. Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente,
vengono determinate entro il 30 settembre 1986, la sede e la
denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento
canonico. Tali enti acquistano la personalità giuridica
civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole
diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto. Il decreto è emanato entro sessanta giorni
dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto,
gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività
educative o caritative o ad altre attività pastorali,
i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto
ed ogni altro bene o attività che non fa parte della
dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma
dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie
e capitoli non soppressi.
30. Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità
giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente,
la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e
il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia,
che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29,
l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco
delle chiese parrocchiali estinte. Tali enti perdono la personalità
giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le
singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto. Il decreto è emanato entro sessanta
giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione
di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle
rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica
adotti i relativi provvedimenti canonici.
31. Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli
22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari
a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni
e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli
articoli 29 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali
di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori
atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le
indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia. Nelle diocesi
per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare,
i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione
dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano
per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo
29, ultimo comma, che ad essi succedono. Analogamente si procede
per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.
32. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1 luglio
1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto
diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione
si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia
stata da questo accettata prima dell'estinzione. Analogamente
le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale
o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o
diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.
33. I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente
all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero: a) la
remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano,
sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici
presso i quali esercitano il ministero; b) gli stipendi eventualmente
ad essi corrisposti da altri soggetti.
34. L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti
a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui
al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla
Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo
comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone
comunicazione all'interessato. La Conferenza episcopale italiana
stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso
contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono
assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli organi
competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.
Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico
al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto
canonico. I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto
del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
35. Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono
all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio
patrimonio. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli
Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria
ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura
stabilita. Parte degli eventuali avanzi di gestione è
versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita
dalla Conferenza episcopale italiana.
36. Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone
1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte
superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale
italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto
diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre
alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana
ai fini della prescritta autorizzazione.
37. L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere,
a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile
per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con
atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella
quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando
le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali
alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa. Entro sei mesi
dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto,
con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al
successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità
istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita,
trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione
di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.
Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto,
sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato,
comune, università degli studi, regione, provincia. Il
relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi
dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.
Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico
diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione
del contratto, salva diversa pattuizione. Qualora acquirente
sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva
diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro
due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione
del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da
tale data. Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla
notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva
diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38. Qualora la comunicazione
di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine
di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente
l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse
rispetto a quelli comunicati al Prefetto. Il contratto di vendita
stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma,
ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto
a quelli comunicati al Prefetto, è nullo. Le disposizioni
precedenti non si applicano quando: a) acquirente del bene sia
un ente ecclesiastico; b) esistano diritti di prelazione, sempre
che i soggetti titolari li esercitino. La comunicazione di cui
al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti
diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni
dalla data di notificazione. 38. Le somme di cui al primo e
settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura
pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:
a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata
in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della
proposta; b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente
il termine ivi indicato e quello del pagamento.
39. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è
amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei
suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità
che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.
Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza
episcopale italiana.
40. Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento
del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate
a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41,
secondo comma.
41. La Conferenza episcopale italiana determina annualmente
le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo
47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo
48. Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al
sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.
42. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio
di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio
stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione
di cui all'articolo 35, secondo comma. L'Istituto centrale,
verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni
necessarie.
43. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura
di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione
consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare
i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli
sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.
44. La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente
all'autorità statale competente un rendiconto relativo
alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli
46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale
della stessa Conferenza. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle
diocesi; b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro
dignitoso sostentamento; c) l'ammontare complessivo delle somme
di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del
clero; d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è
stata assicurata l'intera remunerazione; e) il numero dei sacerdoti
a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;
f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali
e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25; g) gli interventi
finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti
per il sostentamento del clero; h) gli interventi operati per
le altre finalità previste dall'articolo 48. La Conferenza
episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione
sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato
le somme di cui all'articolo 47.
45. Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefìci
ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti
per il sostentamento del clero
46. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche
possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni
liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a
favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero
della Chiesa cattolica italiana. Le relative modalità
sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987
e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e
al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono
iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo
n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001,
n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici. A decorrere
dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata,
in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario
a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni
di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle
scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale
dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse
. Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde,
entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale
italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo
entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla
stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde
annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale
italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese
di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma
calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente
con destinazione alla Chiesa cattolica.
48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate:
dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo,
calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione
di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto
della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettività nazionale o di paesi del
terzo mondo.
49. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita
commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa
e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione
dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione
del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine
di predisporre eventuali modifiche.
50. I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni
del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione
nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le
spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli
istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi
dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il
clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi
di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente,
ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario
1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione
e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986,
negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei
predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni
per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento
del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo
necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni
conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa
speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive
modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni
medesimi. Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi,
assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure
di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni
del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione
nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali,
nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione
e la ricostruzione di chiese. Per ciascuno degli anni 1987,
1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese,
aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente,
sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana,
ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà
corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di
culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme. Le erogazioni
alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica
soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo
modalità che sono determinate con decreto del Ministro
del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire
l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51
e il finanziamento dell'attività per il sostentamento
del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue
annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto
l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
51. Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931,
n. 227 , e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate
dal 1 gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo
50. Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento
di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte,
in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con
il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per
il periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle
maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo
50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa
speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato
in rate mensili posticipate con cadenza il giorno 25 di ciascun
mese e il giorno 20 del mese di dicembre. L'Ordinario diocesano,
in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione
di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia
competente per territorio la modifica della intestazione dei
relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga
servizio per la diocesi. Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza
episcopale italiana assume, in conformità al titolo II
delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano
fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti
ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare
la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.
Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema
di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che
svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo
24. Dal 1 gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti
norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono
servizio in favore della diocesi.
52. Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986
la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
dei benefici ecclesiastici. Dal 1 gennaio 1987 e fino al 31
dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non
possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di
autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli
estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità
di reimpiego delle somme ricavate.
53. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di
culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati
dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni
delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (4), e 28 gennaio 1977,
n. 10 (5), e successive modificazioni. Gli edifici di culto
e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti
con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti
alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione,
se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.
Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso
può essere estinto prima del compimento del termine,
d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità
civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a
titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine,
e con rivalutazione determinata con le modalità di cui
all'articolo 38. Gli atti e i negozi che comportino violazione
del vincolo sono nulli.
TITOLO III
Fondo edifici di culto
54. Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione
nella città di Roma sono soppressi dal 1 gennaio 1987.
Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di
culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto,
di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture
della Repubblica. Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende
continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e
dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27
maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza
e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali
di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato,
Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale
di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto,
è riunito dal 1 gennaio, 1987 in patrimonio unico con
la denominazione di Fondo edifici di culto. Il Fondo edifici
di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli
enti, aziende e patrimoni predetti.
56. Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica
ed è amministrato in base alle norme che regolano le
gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni
e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.
57. L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata
al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione
generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale,
a mezzo dei prefetti. Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza
giuridica del Fondo. Il Ministro è coadiuvato da un consiglio
di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente
della Repubblica, e composto da: il Presidente, designato dal
Ministro dell'interno; il Direttore generale degli affari dei
culti; 2 componenti designati dal Ministro dell'interno; l componente
designato dal Ministro dei lavori pubblici; l componente designato
dal Ministro per i beni culturali e ambientali; 3 componenti
designati dalla Conferenza episcopale italiana. Le attribuzioni
del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito
regolamento.
58. I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati
nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati
per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione
degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché
per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso. La progettazione
e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate,
salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali,
al Ministero dei lavori pubblici.
59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici
di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in
allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo
del Ministero dell'interno.
60. Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui reali
e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale
successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo
54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere
canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro
o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila
annue. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate
è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 . Gli uffici percettori
chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori,
dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.
61. Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987,
affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa
grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi
di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma
corrispondente a quindici volte il loro valore. L'equivalente
in denaro delle prestazioni in derrate è determinato
con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge
22 luglio 1966, n. 607 .
62. I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento
e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava
sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città
di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a
decorrere dal 1 gennaio 1987, salva la facoltà degli
attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone
gli oneri. In tali casi ad essi è liquidata una somma
pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del
dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione
e registrazione dei contratti.
63. L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano
sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli
54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante
il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle
prestazioni stesse.
64. I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni
previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro
trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale
rifiuto dell'indennizzo. In caso di rifiuto si applica il procedimento
di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966,
n. 607
65. Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili
adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano
la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad
esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2
TITOLO IV Disposizioni finali
66. Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga
in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle
annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli,
Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo
ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora
e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale
e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano,
di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo,
è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune,
dalla autorità ecclesiastica competente.
67. Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento
della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato,
a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui
attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale
prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.
I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola
in Napoli alla data del 1 luglio 1984, e che continuino nelle
proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti
norme, sono mantenuti in servizio.
68. Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo
66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente
proprietari.
69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in
Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di
Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex
reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo
edifici di culto.
70. Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e
69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto
quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della
Repubblica.
71. Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente
di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello
Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica
per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.
Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali
non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma
dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto
2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni
del medesimo articolo.
72. Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate
dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e
dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da
33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio
decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 , nonché il regio decreto
26 settembre 1935, numero 2032, e successive modificazioni,
restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni
per l'attuazione delle presenti norme. Entro il 31 dicembre
1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e
il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta
la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti
dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei
beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre
1935, n. 2032 (.
73. Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del
Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della
legge 27 maggio 1929, n. 848 , in quanto non siano state ancora
eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni
vigenti.
74. Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni
della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni,
e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522 , 18 aprile 1962, n.
168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.
75. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello
Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta
Apostolicae Sedis. L'autorità statale e l'autorità
ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti,
le disposizioni per la loro attuazione. Per le disposizioni
di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti
norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico
è la Conferenza episcopale italiana.