D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio
1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio
nelle diocesi.
aggiornata al 5.08.2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 dell'accordo di modificazioni del Concordato
Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio
1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;
Visto l'art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante
disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per
il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi;
Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento
di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente decreto:
1. 1. È approvato l'accluso regolamento di esecuzione
della legge 20 maggio 1985, n. 222 , recante disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi. 2. Le disposizioni
del predetto regolamento entrano in vigore il giorno successivo
a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222,
recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi
Articolo 1
1. Nel presente regolamento l'espressione legge senza specificazioni
indica la legge 20 maggio 1985, n. 222 .
Articolo 2
1. La domanda di riconoscimento prevista dall'art. 3 della
legge è diretta al Ministro dell'interno ed è
presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha
sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura
e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.
2. Alla domanda sono allegati: a) il provvedimento canonico
di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di
esso; b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme
statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di
enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge; c) i documenti
utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali
stabiliti dalla legge per il riconoscimento.
3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della
legge, può essere allegato alla domanda o scritto in
calce alla medesima.
Articolo 3
1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi
primo e secondo, 11 e 12 della legge è documentato allegando
alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorità
ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti
in modo certo da altro documento allegato.
2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli
8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti
i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'ente; per
gli istituti religiosi di diritto diocesano è altresì
allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria
e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio o nel
minor periodo di esistenza dell'ente.
3. Alla domanda di riconoscimento delle società di vita
apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli è
allegata una relazione sulla diffusione dell'ente e delle sue
attività.
Articolo 4
1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce,
se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta
all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della
pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio
di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio
parere al Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli
interessati dell'avvenuta trasmissione.
2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la
domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti
di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli
interessati.
Articolo 5
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento
della personalità giuridica o il provvedimento di non
accoglimento della domanda è comunicato al rappresentante
dell'ente e all'autorità ecclesiastica che ha chiesto
il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.
Articolo 6
1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui
all'art. 10 della legge è presentata all'autorità
statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata
dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento
delle persone giuridiche. 2. Alla domanda è altresì
allegato l'atto di costituzione o approvazione dell'autorità
ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorità
medesima in ordine agli organi statutari. 3. Per l'assenso dell'autorità
ecclesiastica si applica la disposizione dell'art. 2, comma
3.
Articolo 7
1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo
cattedrale o collegiale a norma dell'art. 14, comma primo, della
legge è presentata, rispettivamente dalla Santa Sede
o dal vescovo diocesano, al Ministro dell'interno, con l'indicazione
dei motivi che giustificano la richiesta e della destinazione
che l'autorità ecclesiastica intende dare ai beni del
capitolo.
2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico
di cui all'art. 20, comma terzo, della legge.
3. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente
della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.
Articolo 8
1. L'ente ecclesiastico che svolge attività per le
quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture
contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative
alle specifiche attività esercitate.
Articolo 9
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare
immobili o ad accettare donazioni o eredità o a conseguire
legati è accompagnata:
a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente
da cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche,
le generalità del legale rappresentante nonché
l'esistenza di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza;
b) dalla deliberazione del competente organo dell'ente relativa
all'acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante;
c) dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico
contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale
di pubblicazione del testamento;
d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni;
e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco dei
beni mobili oggetto della donazione, dell'eredità o del
legato;
f) dall'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica
ove prescritta;
g) da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunità
dell'acquisto e la destinazione dei beni.
2. Nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili il
prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti
opportuni nonché il parere dei competenti uffici tecnici
erariali e, ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato
in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli
organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede
nel territorio di altra provincia.
3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Articolo 10
1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo
diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente
art. 9 deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa
Sede o del vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che
nessuna autorizzazione è richiesta.
2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle società
di vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere
corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del superiore
competente ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna
autorizzazione è richiesta.
Articolo 11
1. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero
dell'interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni
1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico
entro trenta giorni dalla loro promulgazione; comunica altresì
il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del
canone 638, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
2. Chiunque vi abbia interesse può richiedere alla prefettura
del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate
nel comma 1, vigenti al momento della richiesta.
Articolo 12
1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti
previsti dall'art. 19, comma primo, della legge si provvede
su domanda dell'autorità ecclesiastica che li ha disposti
o approvati, ovvero del legale rappresentante dell'ente con
l'assenso dell'autorità ecclesiastica.
2. La domanda è indirizzata al Ministro dell'interno
con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile
il mutamento. Essa è corredata da copia autentica del
provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento,
e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente.
3. La domanda è presentata al prefetto della provincia
in cui l'ente ha sede.
Articolo 13
1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art.
19, comma secondo, della legge è emanato su proposta
del Ministro dell'interno.
2. Il Ministro comunica all'autorità ecclesiastica competente
gli elementi da cui risulta che è venuto meno qualcuno
dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente.
Articolo 14
1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti
canonici di cui agli articoli 21, commi primo e secondo, e 29,
comma primo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica
dopo il 30 settembre 1986, e di quelli di cui all'art. 22, comma
terzo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica
dopo il 30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie
previste per il riconoscimento, la trasformazione, la soppressione
degli enti ecclesiastici.
Articolo 15
1. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli
enti ecclesiastici è effettuata su richiesta del legale
rappresentante secondo le modalità previste dagli articoli
24 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica
della Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto canonico
di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la
sede dell'ente.
3. Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche da
una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica integrativa
del decreto canonico di erezione.
4. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto
approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento
dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere
prodotto un attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano
dal quale risultino tali elementi.
5. In luogo del decreto di riconoscimento può essere
allegato alla domanda un attestato del Ministro dell'interno
da cui risulti che l'ente aveva il possesso della personalità
giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929.
6. Nell'attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano
il possesso della personalità giuridica civile da parte
dell'ente, dà atto dell'assenso dell'autorità
ecclesiastica e dichiara che non è intervenuta alcuna
causa di estinzione di tale personalità.
Articolo 16
1. L'Istituto centrale e gli istituti diocesani per il sostentamento
del clero comunicano, rispettivamente al Ministro dell'interno
e al prefetto competente, la composizione del consiglio di amministrazione
e le successive variazioni, indicando anche quali siano i membri
designati dal clero.
Articolo 17
1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 il trattamento tributario
delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio
in favore delle diocesi è regolato ai sensi dell'art.
25 della legge e del presente articolo.
2. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero, sulla
base delle comunicazioni ricevute dagli istituti diocesani,
determina entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in
cui le remunerazioni sono state corrisposte, secondo la tabella
delle aliquote in vigore per il relativo periodo di imposta,
l'ammontare dell'imposta dovuta da ciascun soggetto indicato
dagli istituti diocesani applicando, a richiesta dell'interessato,
le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
successive modificazioni, ove spettanti. Il versamento delle
ritenute è effettuato, annualmente, alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Roma entro il 15 aprile successivo
alla determinazione dell'imposta dovuta e con le modalità
stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni.
3. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero rilascia
ai soggetti di cui al comma 1, il certificato previsto dall'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, entro il termine indicato
dall'art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Nel certificato deve essere indicato l'istituto diocesano che
gestisce la posizione retributiva del soggetto interessato.
4. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è
altresì tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti
d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 9, quarto comma, del decreto
indicato al comma 3, intendendosi per pagamenti fatti nell'anno
precedente l'importo delle remunerazioni corrisposte e comunicate
ai sensi del comma 2.
Articolo 18
1. I provvedimenti canonici che determinano la denominazione
e la sede delle diocesi devono indicare anche i confini territoriali
delle circoscrizioni delle medesime.
Articolo 19
1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura
catastale o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti
di cui all'art. 31, comma primo, della legge sono presentate
dal legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.
2. Alla domanda è allegata copia del decreto ministeriale
di cui agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della legge,
con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare
devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene
e gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.
4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell'art.
29, comma quarto, della legge sono corredate anche da copia
autentica del provvedimento del vescovo diocesano. Le conseguenti
trascrizioni, volture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate
sulla base di tale provvedimento.
5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura
catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo
ed onere di cui all'art. 31, comma primo, della legge sono subordinate
all'espressa richiesta del legale rappresentante dell'ente al
quale i beni sono trasferiti.
Articolo 20
1. Il rendiconto previsto dall'art. 44 della legge è
trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro dell'interno
entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.
Articolo 21
1. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui al precedente art. 20, ne trasmette copia,
con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Articolo 22
1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le
disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo,
della legge in relazione alle diverse modalità previste
dalle leggi relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonché le modalità di versamento delle somme previste
dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.
Articolo 23
1. Le quote di cui all'art. 47, comma secondo, della legge
sono utilizzate dallo Stato a norma dell'art. 48 della legge
secondo criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre
di ogni anno dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti
commissioni parlamentari.
Articolo 24
1. La commissione paritetica di cui all'art. 49 della legge
è composta da sei membri nominati per metà dalla
Conferenza episcopale italiana e per metà dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
2. I membri della commissione sono nominati entro il 30 novembre
dell'ultimo anno di ciascun triennio.
Articolo 25
1. La trascrizione del vincolo di cui all'art. 53, comma terzo,
della legge è richiesta dall'autorità civile erogante
entro sessanta giorni dalla erogazione del contributo.
2. La rivalutazione prevista da tale disposizione è
operata sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice
di cui all'art. 38 della legge, verificatasi tra il mese precedente
l'erogazione del contributo e quello di restituzione delle somme.
Articolo 26
1. I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo
edifici di culto designati ai sensi dell'art. 57 della legge
durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente
confermati più di una volta.
2. Venendo a mancare entro il quadriennio un componente del
consiglio il nuovo componente resta in carica sino al compimento
di tale quadriennio.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative
funzioni sono esercitate dal direttore generale degli affari
dei culti.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione
civile dell'interno con qualifica non superiore a vice prefetto
e non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto
del Ministro dell'interno.
Articolo 27
1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del Fondo
edifici di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni di
leggi e di regolamenti:
a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione
in corso di esercizio;
b) i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro,
la tutela e la valorizzazione del patrimonio;
c) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
d) la determinazione nei casi non previsti dagli articoli 61,
62 e 63 della legge, delle modalità e delle misure delle
liquidazioni e affrancazioni;
e) le determinazioni relative all'applicazione degli articoli
65, 67 e 70 della legge;
f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell'interno
ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.
Articolo 28
1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni tavolari
relative al trasferimento dei patrimoni di cui agli articoli
55 e 69 della legge sono richieste, per delega del Ministro
dell'interno, dai prefetti delle province in cui si trovano
i beni da trasferire. 2. Le domande devono contenere l'indicazione
dell'ente da cui il bene proviene, nonché, ai fini delle
volture o iscrizioni tavolari, gli estremi delle partite catastali
dei beni oggetto del trasferimento.
Articolo 29
1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto,
edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri,
mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico,
archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprietà
del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia
e conservazione degli stessi.
2. Copia dei registri inventari di tali beni è conservata
dal Ministero dell'interno, dalla prefettura e dall'ufficio
dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti
per territorio.
3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri
inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.
Articolo 30
1. I beni culturali di proprietà del Fondo edifici
di culto non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli
cui sono destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.
2. L'autorizzazione può essere data, sentito il consiglio
di amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano
ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od
internazionale, sotto il profilo culturale od artistico.
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente
articolo comporta l'obbligo di immediata restituzione del bene,
salvo il risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei
danni eventualmente subiti dal bene stesso.
4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione
e valorizzazione dei beni culturali.
Articolo 31
1. L'utilizzo di beni immobili di proprietà del Fondo
edifici di culto per fini diversi da quelli per i quali il Ministro
dell'interno li ha concessi o li ha dati in locazione e la violazione
del divieto di subconcessione o sublocazione determinano la
decadenza della concessione e la risoluzione del contratto di
locazione.
Articolo 32
1. Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione dei
beni del Fondo edifici di culto esistenti nella provincia ed
alla riscossione dei crediti.
2. I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono
effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato
alla sezione di tesoreria provinciale, che ne cura l'accreditamento
alla contabilità speciale intestata al Prefetto della
provincia.
3. Al termine di ogni trimestre le somme riscosse sono trasferite
a cura del prefetto alla Direzione generale degli affari dei
culti mediante vaglia del Tesoro, corredato da un prospetto
indicante:
a) i debitori;
b) la natura e l'entità del debito;
c) l'ammontare delle somme versate;
d) il periodo cui si riferisce il versamento;
e) l'imputazione al capitolo di entrata del bilancio del Fondo
edifici di culto.
Articolo 33
1. I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio
del Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del Ministro
dell'interno.
2. L'avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla chiusura
del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente viene
iscritto nel bilancio di previsione dell'anno successivo in
sede di assestamento.
3. L'avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali
del Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di gestione
degli anni finanziari precedenti.
Articolo 34
1. La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario
del Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
numero 718.
2. Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli mobiliari
di proprietà del Fondo edifici di culto.
3. Il direttore generale degli affari dei culti può
disporre il deposito dei titoli medesimi presso un istituto
bancario di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.
Articolo 35
1. Le fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate
di rilevante interesse storico o artistico sono composte da
sette membri, nominati per un triennio, due dal vescovo diocesano
e cinque dal Ministro dell'interno sentito il vescovo stesso.
Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il vescovo diocesano.
2. Le altre fabbricerie sono composte dal parroco o rettore
della chiesa e da altri quattro membri nominati per un triennio
dal prefetto, d'intesa con il vescovo diocesano. Esse sono rette
da un proprio regolamento approvato dal prefetto sentito il
vescovo diocesano.
3. Il presidente è eletto tra i membri della fabbriceria
a norma dello statuto o regolamento ed è nominato con
decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, secondo la
distinzione di cui ai commi 1 e 2.
4. Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.
Articolo 36
1. Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti
d'interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino
al quarto grado con la fabbriceria.
2. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa
fabbriceria coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.
Articolo 37
1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi
di culto:
a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della
chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni
patrimoniali e delle offerte a ciò destinati;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura
e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative
rendite, il disposto dei successivi commi;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti
necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa
che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria.
2. Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono
iscritte nel bilancio della fabbriceria fra le partite di giro
e vengono annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o
l'ente a cui la chiesa è annessa.
3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene
conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma
2, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente
impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza
della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per
cento delle rendite stesse.
Articolo 38
1. Il presidente della fabbriceria:
a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per l'approvazione,
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate;
c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne
riferisce per la ratifica al consiglio nella prima adunanza
utile;
d) promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa
o dell'ente cui questa è annessa, la tutela dei diritti
relativi ai beni della chiesa amministrati dalla fabbriceria.
Articolo 39
1. Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto entro
il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio di previsione
dell'anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il
31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell'invio
al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio.
2. Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, può formulare
osservazioni entro trenta giorni.
3. Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni
dallo stesso disposte, gravi irregolarità nell'amministrazione
ovvero l'impossibilità per la fabbriceria di continuare
a funzionare: a) ove ricorrano motivi di urgente necessità
può, sentito il vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria
affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario; b)
in ogni caso riferisce al Ministro dell'interno, il quale, sentito
il vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può
sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario.
4. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 3, l'amministrazione
straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi,
prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno, termine entro
il quale la fabbriceria deve essere ricostituita.
Articolo 40
1. La fabbriceria non può compiere atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione senza l'autorizzazione governativa, da concedersi
sentita la competente autorità ecclesiastica.
2. La relativa istanza è presentata al prefetto dal
presidente della fabbriceria, corredata dalla delibera del consiglio,
dall'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica e da
tutti gli altri documenti giustificativi.
3. L'autorizzazione alle fabbricerie a compiere atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione è rilasciata dal prefetto,
entro novanta giorni dalla domanda.
Articolo 41
1. La fabbriceria, che sia persona giuridica, continua ad
amministrare i beni di sua proprietà e quelli di cui
all'art. 37, anche se la chiesa perde la personalità
giuridica a norma dell'art. 30 della legge o per altra causa.
Alla soppressione della fabbriceria che non disponga più
di tali beni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'interno d'intesa col vescovo diocesano,
udito il Consiglio di Stato.
2. La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di
esistere se la chiesa perde la personalità giuridica
ovvero se non vi sono più beni da amministrare a norma
dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del
Ministro dell'interno.
Disposizioni transitorie
Articolo 42
1. Fino alle scadenze stabilite dall'art. 6 della legge per
gli enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti nel
registro delle persone giuridiche il certificato previsto dall'art.
9, lettera a), del presente regolamento è sostituito
da una certificazione della competente autorità ecclesiastica.
Articolo 43
1. La domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche
presentata dagli enti di cui agli articoli 22 e 29 della legge
è corredata da copia del decreto del Ministro dell'interno
che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 44
1. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa
per gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o
da una chiesa parrocchiale o cattedrale, hanno efficacia per
l'ente che a norma degli articoli 28 e 30 della legge succede
all'ente estinto.
2. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1 luglio
1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono
devolute all'Istituto per il sostentamento del clero della stessa
diocesi.
Articolo 45
1. Le fabbricerie trasmettono al Ministro dell'interno, per
il tramite della prefettura, uno statuto redatto in conformità
alle norme del presente regolamento, entro un anno dalla sua
entrata in vigore.
2. In caso di inadempimento il prefetto nomina un commissario
straordinario con il compito di redigere lo statuto.