L. 22 novembre 1988, n. 516
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
[ Aggiornata al 5.08.2002]
Art. 1.
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni
degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata
il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano
pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti
delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che
ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono,
le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .
Art. 2.
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle
Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo
i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse
comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni
facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del
7° giorno.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine
dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti
in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese
cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
Art. 3.
1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste
la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale,
educativa, caritativa e di evangelizzazione.
2. È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni
ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di
diffusione.
Art. 4.
1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle
Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio
del ministero.
2. È altresì assicurato ai missionari avventisti,
alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero
svolgimento delle attività dirette a fini di religione
o di culto di cui all'articolo 22.
Art. 5.
1. È assicurata ai colportori evangelisti la libera
diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso
la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge
hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei
venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti
fissati dai Comuni.
Art. 6.
1. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana
avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle
armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del
servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto
delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio
sostitutivo civile.
2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano
prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta,
al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato
o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
3. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno
diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio
militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile.
Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto
con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In
tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati
al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.
Art. 7.
1. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste
hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate,
alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste
che si svolgono nelle località dove essi si trovano per
ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo
ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto
di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare
la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa
dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle
Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente
adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie
ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro
di culto avventista.
Art. 8.
1. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle
Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano
richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o
di riposo, è assicurata dai ministri di culto dell'Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è
a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è
altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie
autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai
ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per
territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai
ricoverati.
Art. 9.
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle
Chiese cristiane avventiste.
2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione
medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti
penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale.
Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare
gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti
o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto
in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto
penitenziario.
4. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per
territorio.
Art. 10
1. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale
di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell'Unione delle
Chiese cristiane avventiste.
Art. 11.
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche
non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti
religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi
dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà
su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso
non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti
comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento
religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Art. 12.
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista
della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione
delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad
eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie
o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso
e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono
nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento
scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.
Art. 13.
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio
della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei
termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese
cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole
di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata
piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato
e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame
di Stato.
Art. 14.
1. Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica
rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi
triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola
secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati
al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli
stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti
delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché
la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti
dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Art. 15.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 7, 8, 9,
12, 16 e 18, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia
apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.
Art. 16.
1. Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono
essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane
avventiste.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi
con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose
delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne
la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.
Art. 17.
1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle
Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo
sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì
al tramonto del sabato.
2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o
da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale,
o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno
diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come
riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro
della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In
ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate
la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun
compenso straordinario.
3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi
essenziali previsti dall'ordinamento.
4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti
dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori
o dell'alunno se maggiorenne.
5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche
competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire
ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere
in altro, giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
Art. 18.
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni
celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane
avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che
l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato
civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale.
2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo
le previsioni del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle
pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà
attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale
ai nubendi.
4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale
seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel Comune
indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati
spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi,
dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile
all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale,
subito dopo la celebrazione.
6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per
la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti
al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello
stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni
dalla celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua
la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto,
ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
Art. 19.
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente
patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce
la personalità giuridica dell'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista
di cultura biblica.
Art. 20.
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio
dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo
19 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma
di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo
e onere.
Art. 21.
1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane
avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione
o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche
agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta
in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo
22.
Art. 22.
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri
di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione
cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto,
quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e
cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a
scopo di lucro.
Art. 23.
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti
civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto,
come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati
a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti,
possono svolgere attività diverse da quelle di religione
o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto,
svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura
e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato
concernenti tali attività e al regime tributario previsto
per le medesime.
Art. 24.
1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad
un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso
su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa
delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno.
2. L'ente non può essere riconosciuto se non è
rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano
avente domicilio in Italia.
3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste,
che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello
Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti
civilmente riconosciuti.
Art. 25.
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti
si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità
ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.
2. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni
delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Art. 26.
1. Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti
devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli
33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento
e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista
di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 27.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico
avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile
mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento
stesso è revocato con decreto del Presidente della Repubblica,
sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un
ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste
determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità
giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque
la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente,
le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 28.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti
parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate
all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti
opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti
luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione
né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere
esenti da qualunque tributo.
2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa
ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero
e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della
pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle
richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti
parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità
di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della
gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità
della disciplina del settore.
Art. 29.
1. La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese
cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi
volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle
offerte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche
possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a
favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate
al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a
specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze.
Art. 30.
1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese
cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota
pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti
ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali
in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente
all'uopo costituito.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione
alle scelte espresse.
4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde
annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di
cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla
base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di
imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 31.
1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita
commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa
e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla
revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito
della quota IRPEF di cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre
eventuali modifiche.
Art. 32.
1. Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane
avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri
di culto e dei missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati,
ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute
fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali
e previdenziali ai ministri di culto.
4. L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto
e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Art. 33.
1. L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente
al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva
utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne
diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è
stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali
è stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 32
destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari,
nonché l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti
assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo
32;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste
agli articoli 29 e 30.
Art. 34.
1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane
avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione
dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese
facenti parte dell'Unione.
Art. 35.
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di
attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze
fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste
e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 36.
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese
cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte
e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
Art. 37.
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della
allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà
con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente
presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di
approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. La disposizione di cui all'articolo 14 potrà essere
sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese
cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine
di cui al comma 1.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano
rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese
cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente,
in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese
del caso.
Art. 38.
1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo
20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società
Nuova Aurora e dalla Société philanthropique all'Ente
patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto
del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte
salve le somme già percette dall'amministrazione finanziaria.
Allegato
Intesa fra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana
delle Chieste Cristiane Avventiste del 7° Giorno
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e L'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno, richiamandosi ai principi di libertà
religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà
di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e
ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici,
sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966,
ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, considerato che
in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione
le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo
i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge, sulla base di intesa con le relative rappresentanze;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930
non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta
l'opportunità di addivenire a tale intesa; convengono
che la legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto,
nei confronti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste,
la citata legislazione sui culti ammessi.
Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana
prende atto che:
l'Unione delle Chiese cristiane avventiste conferma la validità
dei valori del separatismo ai quali la presente intesa si ispira;
l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione
che l'educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventù
sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese,
non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o
da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese
ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine
religiose o pratiche di culto.
Articolo 1
Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente
intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere
efficacia ed applicabilità nei riguardi delle Chiese
cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte
e degli organi e persone che le costituiscono.
Articolo 2
La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Chiese
cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri
ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano
e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti
parte della Conferenza generale degli avventisti del 7°
giorno.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine
dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti
in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese
cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
Articolo 3
La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste
la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale,
educativa, caritativa e di evangelizzazione.
È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni
ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di
diffusione.
Articolo 4
La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista
è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce
che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare
siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.
In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato
servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio
sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno
diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio
militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile.
Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto
con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In
tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati
al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.
Articolo 5
I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno
diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle
attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si
svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni
del loro servizio militare.
Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove
prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane
avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari
esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più
vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi
ecclesiastici competenti.
In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle
Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente
adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie
ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro
di culto avventista.
Articolo 6
L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta,
negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo,
è assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal
fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è
altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie
autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri
di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio,
le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Articolo 7
Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle
Chiese cristiane avventiste.
A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione
medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti
penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale.
Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare
gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti
o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto
in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto
penitenziario.
Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per
territorio.
Articolo 8
Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale
di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico dell'Unione delle
Chiese cristiane avventiste.
Articolo 9
La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale
diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato
dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di
essi.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento
scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia
luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento
religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Articolo 10
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista
della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione
delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad
eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie
o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso
e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono
nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento
scolastico.
Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.
Articolo 11
La Repubblica italiana, in conformità al principio della
libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini
previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane
avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni
ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata
piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato
e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame
di Stato.
Articolo 12
Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica
rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi
triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola
secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati
al Ministero della pubblica istruzione.
Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi
rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole
universitarie di pari durata.
La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la
nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti
dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Articolo 13
Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle
Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio
del ministero.
È altresì assicurato ai missionari avventisti,
alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero
svolgimento delle attività dirette a fini di religione
o di culto di cui all'articolo 21.
Articolo 14
È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione
del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita
di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno
diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori
ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai
Comuni.
Articolo 15
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 10, 13, 14,
16 e 27, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia
apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.
Articolo 16
La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni
celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane
avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che
l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato
civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale.
Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le
previsioni del precedente comma comunicano tale intento all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni
e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio
secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione
in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.
Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale
seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune
indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati
spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi,
dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile
all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale,
subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per
la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti
al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello
stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni
dalla celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua
la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
e ne dà notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto,
ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
Articolo 17
La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico
biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto
del sabato.
Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da
privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale,
o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno
diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come
riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro
della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In
ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate
la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun
compenso straordinario.
Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali
previsti dall'ordinamento.
Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti
dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori
o dell'alunno se maggiorenne.
Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche
competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire
ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere
in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
Articolo 18
Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale
dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno,
riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13
aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità
giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.
Articolo 19
I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente
patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo
18 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma
di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa,
sono esenti da ogni tributo e onere.
Articolo 20
Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste,
aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di
culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
Il fine di religione o di culto è accertato di volta
in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo
21.
Articolo 21
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri
di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione
cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto,
quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione
e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o
a scopo di lucro.
Articolo 22
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente
riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure
le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli
aventi fine di beneficienza o di istruzione.
Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti,
possono svolgere attività diverse da quelle di religione
o di culto.
Le attività diverse da quelle di religione o di culto,
svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura
e della finalità di tali enti, alle leggi, dello Stato
concernenti tali attività e al regime tributario previsto
per le medesime.
Articolo 23
Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente
delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda
di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera
dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°
giorno.
L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio
in Italia.
Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che
hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello
Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti
civilmente riconosciuti.
Articolo 24
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti
si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità
ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.
Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle
leggi civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 25
Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono
iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33
e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento
e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista
di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della legge di approvazione delle presenti norme.
Decorsi i termini di cui al precedente comma, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 26
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico
avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile
mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti
prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso
è revocato con decreto del Presidente della Repubblica,
sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente
da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste
determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità
giuridica dell'ente stesso.
La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque
la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente,
le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Articolo 27
Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono
essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane
avventiste.
Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi
con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose
delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne
la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.
Articolo 28
La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste
si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione
dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese
facenti parte dell'Unione.
Articolo 29
Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti
parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate
all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti
opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti
luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione
né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere
esenti da qualunque tributo.
Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai
princìpi di libertà di manifestazione del pensiero
e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della
pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle
richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti
parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità
di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della
gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità
della disciplina del settore.
Articolo 30
La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese
cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi
volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle
offerte.
A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono
dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in
denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento
dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze
di culto e di evangelizzazione.
Le relative modalità sono determinate con decreto del
Ministro delle finanze.
Articolo 31
A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese
cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota
pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti
ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali
in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente
all'uopo costituito.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi.
In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione
delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte
espresse.
A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde
annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di
cui al primo comma calcolata su importo liquidato dagli uffici
sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo
di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
La quota di cui al primo comma è quella determinata nell'articolo
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Articolo 32
Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita
commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa
e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla
revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito
della quota IRPEF di cui agli articoli 30 e 31, al fine di predisporre
eventuali modifiche.
Articolo 33
Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste
per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto
e dei missionari di cui all'articolo 13 sono equiparati, ai
soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali
secondo le disposizioni tributarie in materia.
I missionari di cui al primo comma sono equiparati ai fini assistenziali
e previdenziali ai ministri di culto.
L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto e
per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Articolo 34
L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente
al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva
utilizzazione delle somme di cui agli articoli 30 e 31 e ne
diffonde adeguata informazione.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è
stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali
è stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 30
destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari,
nonché l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti
assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo
33;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste
agli articoli 30 e 31.
Articolo 35
Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della legge di approvazione della presente intesa, terranno
conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese
cristiane avventiste e avvieranno, se
richieste, opportune consultazioni.
Articolo 36
Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere
efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese
cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte
e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di
entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
Articolo 37
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della
legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,
dell'intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà
con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente
presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di
approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
La disposizione di cui all'articolo 12 potrà essere sottoposta
a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane
avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al
primo comma.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano
rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese
cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente,
in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese
del caso.
Articolo 38
L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 19
si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società
Nuova Aurora e dalla Sociètè philanthropique all'Ente
patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto
del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte
salve le somme già percette dall'amministrazione finanziaria.
Articolo 39
Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa,
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 29 dicembre 1986.
Bettino CRAXI
Enrico LONG