L. 5 ottobre 1993, n. 409
Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana
e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione.
[ Aggiornata al 5.08.2002]
Art.1.
Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese.
1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate
dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli
articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio
1993, allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra
lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984
ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449
Art. 2.
Integrazione dell'intesa 1984.
1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato
che dopo la stipulazione dell'intesa in data 21 febbraio 1984,
approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449 (2), ed a seguito
delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le
confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il
17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire
il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano,
e considerato che per la sua attuazione è necessario
procedere a modificazione della predetta intesa con le forme
dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione,
hanno convenuto di integrarla con le seguenti disposizioni.
Art. 3.
Deduzione agli effetti dell'IRPEF.
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate
dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del
culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di
offerte volontarie.
2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito
complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di L. 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di
culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i
medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento
valdese.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.
Art. 4.
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre
con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222 , 30 della legge 22 novembre 1988, n.
516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 , e con gli enti
che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota
pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla
base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà
le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente
per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali
in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti
aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi
associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese
rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la
denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle
Chiese metodiste e valdesi)".
3. La Tavola valdese non partecipa all'attribuzione della quota
relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito.
Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al
comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il
mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione
del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente,
con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo
a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un
rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute
per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli
interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso
i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con
specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con
propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze
Art. 5.
Commissione paritetica.
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota
IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione
paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla
Tavola valdese.
Art. 6.
Norma di copertura.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato
in lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100
milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale
utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato .
Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica
italiana
e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo,
della Costituzione
Articolo 1
Integrazione dell'intesa 1984
La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che
dopo la stipulazione dell'intesa 21 febbraio 1984, approvata
con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni
introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose,
la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine
del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che
informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che
per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione
della predetta intesa con le forme dell'articolo 20, secondo
comma, della legge di approvazione, convengono di integrarla
con le seguenti disposizioni.
Articolo 2
Deduzione agli effetti dell'IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che le chiese rappresentate
dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del
culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di
offerte volontarie.
2. Ciò premesso, a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal
proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese
per i fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri
e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte
nell'ordinamento valdese.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze previo accordo con la Tavola valdese.
Articolo 3
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di approvazione della presente
intesa, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti
di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22
novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi
accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille
dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute
a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi
sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero
e ciò sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte
nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi
ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le chiese
rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la
denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle
Chiese metodiste e valdesi)".
3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota relativa
ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi
relativi rimangono di pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al
precedente comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente,
entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante
dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari
sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo
d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate
dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo
a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un
rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute
per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Tale rendiconto dovrà precisare gli interventi effettuati
in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali
interventi siano stati eventualmente operati con specificazione
delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette
copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle
finanze.
Articolo 4
Commissione paritetica
Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui all'articolo 2 e dell'aliquota
IRPEF di cui all'articolo 3, ad opera di una apposita commissione
paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla
Tavola valdese.
Articolo 5
Norma finale
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno
di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione.