Legge 20 dicembre 1996, n. 637
"Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana
e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°
giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione
Articolo 1
(Modifica dell'intesa stipulata il 29
dicembre 1986
ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516)
1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996
tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, che modifica
l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre
1988, n. 516.
Articolo 2
(Ripartizione della quota del gettito
IRPEF)
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988,
n. 516, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle
Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della
quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti
ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali
in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente
all'uopo costituito".
2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988,
n. 516, è sostituito dal seguente:
"3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione
alle scelte espresse".
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre
1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, decorrono
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7o GIORNO
INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA
CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516.
Articolo 1
(Modifica dell'intesa)
1. La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7o giorno, considerata l'opportunità
di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata il 29
dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516,
convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della citata
legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.
Articolo 2
(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)
1. Il primo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il
29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle
Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della
quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti
ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali
in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente
all'uopo costituito".
2. Il terzo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il
29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:
"In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione
alle scelte espresse".
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre
1986 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Articolo 4
(Norma finale)
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno
di legge di approvazione della presente intesa ai fini dell'articolo
8 della Costituzione.
Roma, 6 novembre 1996.
Romano Prodi
Vincenzo Mazza