(pubbl. G.U. n. 14 del 18 gennaio 2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1997, n. 520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni, in
materia di ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
luglio 2002;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2001, con il quale l'on. Mirko Tremaglia e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 giugno 2001, che conferisce all'on. Mirko Tremaglia l'incarico
di Ministro per gli italiani nel mondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di italiani nel mondo
al Ministro senza portafoglio on. Mirko Tremaglia;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Dipartimento per gli italiani nel mondo
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Dipartimento per gli italiani nel mondo, di seguito denominato
Dipartimento, e' costituito come struttura generale della
Presidenza e organizzato secondo quanto previsto negli articoli
seguenti.
Art. 2.
Ministro per gli italiani nel mondo
1. Il Ministro per gli italiani nel mondo, di seguito denominato
Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle
aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti.
3. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza,
costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione
a specifici obiettivi previamente individuati, nonche' conferire
incarichi di studio e di consulenza.
Art. 3.
Funzioni
1. Il Dipartimento fornisce al Ministro, nell'ambito delle
funzioni delegate, il supporto per lo svolgimento di compiti
relativi:
a) alla promozione culturale e all'informazione delle comunita'
italiane all'estero al fine di mantenere il legame con il
Paese di origine;
b) alla promozione e alla tutela dei diritti politici e civili
degli italiani residenti all'estero;
c) all'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a
favore delle comunita' italiane all'estero, nonche' alle provvidenze
per gli italiani che rimpatriano;
d) alle politiche generali concernenti le comunita' italiane
all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione
del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, ai fini
dello sviluppo del loro legame con la madrepatria.
2. Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione
delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di
lavoro collegiali operanti nell'ambito delle attivita' del
Dipartimento stesso.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione
degli affari generali, amministrativi, contabili e relativi
al personale.
Art. 4.
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli
18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il
funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita'
e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati
dal Ministro, coordina l'attivita' delle strutture a livello
dirigenziale e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo
con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Il capo del Dipartimento, che puo' avvalersi di una propria
segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con
gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e
di coordinamento con il segretario generale.
3. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, puo'
conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento al responsabile
di uno degli uffici del Dipartimento stesso.
4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici
di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione
dell'ufficio e' temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento,
salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca
la reggenza ad altro dirigente.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera
il servizio affari generali, contabili, gestione del personale
e archivio. Il capo del Dipartimento puo' delegare al responsabile
del servizio impegni e pagamenti gravanti sulle disponibilita'
del centro di responsabilita' amministrativa del Dipartimento.
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici di livello
dirigenziale generale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) ufficio per la promozione culturale e per l'informazione
delle comunita' italiane all'estero: provvede agli adempimenti
di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1, e si articola
in due servizi;
b) ufficio per la promozione e per la tutela dei diritti politici
e civili degli italiani residenti all'estero: provvede agli
adempimenti di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 1, e
si articola in due servizi;
c) ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle
regioni a favore delle comunita' italiane all'estero: provvede
agli adempimenti di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma
1, e si articola in due servizi;
d) ufficio delle politiche generali concernenti le comunita'
italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione
del ruolo degli imprenditori italiani: provvede agli adempimenti
di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, e si articola
in due servizi.
Art. 6.
Personale
1. All'assegnazione di personale al Dipartimento provvede
il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, nell'ambito
delle previsioni di organico indicate nelle tabelle allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria del segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2002
p. Il Presidente: Letta
(pubbl. G.U. n. 207 del 4 settembre 2002)