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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2001
Integrazioni e modificazioni al D.P.C.M. 4 agosto 2000, concernente ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(pubbl. G.U. n. 111 del 15 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale indicando, con gli stessi decreti, il numero massimo di uffici e servizi in cui si articolano, rispettivamente, dipartimenti ed uffici;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto che individua le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e l'art. 27, comma 2, che istituisce l'Ufficio per i voli di Stato e umanitari che opera in posizione di autonomia nell'àmbito del Dipartimento del cerimoniale di Stato;

Vista la propria direttiva del 21 novembre 2000 recante disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;

Considerata, in relazione alla specificità e alla rilevanza della materia del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie, l'esigenza di conferire alla struttura deputata alla sua trattazione un'adeguata posizione organizzativa nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata, altresì, la necessità di precisare il disegno organizzativo del Dipartimento del cerimoniale di Stato;

Ritenuta, quindi, la necessità di apportare le conseguenti integrazioni e modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000;

Decreta:


Art. 1.


1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, è aggiunto «i) l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.»;

b) il comma 2 dell'art. 27 è sostituito dal seguente: «2. Nell'àmbito del Dipartimento operano l'Ufficio del cerimoniale e l'Ufficio onorificenze e araldica.»;

c) il comma 3 dell'art. 27 è sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento si articola in non più di quattro servizi».

Art. 2.

1.. Dopo l'art. 27 è aggiunto il seguente:

"«Art. 27-bis (Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari). - 1. L'Ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora le predisposizioni di ordine normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessarie per assicurare le condizioni di svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali. L'Ufficio si articola in non più di un servizio.».