(pubbl. G.U. n. 111 del 15 maggio 2001)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare,
l'art. 7, commi 1 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio
dei Ministri individua, con propri decreti, aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato
generale indicando, con gli stessi decreti, il numero massimo
di uffici e servizi in cui si articolano, rispettivamente, dipartimenti
ed uffici;
Visto il proprio decreto in data 4 agosto 2000, recante ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visti, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto
che individua le strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri adibite a compiti di organizzazione, gestione delle
risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma
1, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e l'art. 27, comma
2, che istituisce l'Ufficio per i voli di Stato e umanitari
che opera in posizione di autonomia nell'àmbito del Dipartimento
del cerimoniale di Stato;
Vista la propria direttiva del 21 novembre 2000 recante disciplina
del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;
Considerata, in relazione alla specificità e alla rilevanza
della materia del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie,
l'esigenza di conferire alla struttura deputata alla sua trattazione
un'adeguata posizione organizzativa nell'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata, altresì, la necessità di precisare
il disegno organizzativo del Dipartimento del cerimoniale di
Stato;
Ritenuta, quindi, la necessità di apportare le conseguenti
integrazioni e modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 4 agosto 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2000, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, è aggiunto «i) l'Ufficio
per i voli di Stato, di Governo e umanitari.»;
b) il comma 2 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'àmbito del Dipartimento operano l'Ufficio
del cerimoniale e l'Ufficio onorificenze e araldica.»;
c) il comma 3 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:
«3. Il Dipartimento si articola in non più di quattro
servizi».
Art. 2.
1.. Dopo l'art. 27 è aggiunto il seguente:
"«Art. 27-bis (Ufficio per i voli di Stato, di Governo
e umanitari). - 1. L'Ufficio per i voli di Stato e umanitari
elabora le predisposizioni di ordine normativo, amministrativo,
tecnico e finanziario necessarie per assicurare le condizioni
di svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza
di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione
delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego
degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni
aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza,
cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale,
con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia
di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli
spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione
della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati,
impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali.
L'Ufficio si articola in non più di un servizio.».