IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dellattivita
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto lart. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dellart. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, lart. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio
dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica,
per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo
degli uffici e dei servizi, restando lorganizzazione interna
delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario
generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visti i precedenti propri decreti, relativi allordinamento
transitorio delle strutture del Segretariato generale e allorganizzazione
dei Dipartimenti;
Visto, altresi, lart. 7, comma 7, del decreto legislativo
n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici
di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei
Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione
della loro composizione si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorita
politiche interessate;
Considerata, pertanto, lesigenza di adeguare alle disposizioni
del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 lorganizzazione
delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui allart. 7, comma 1, del decreto stesso, di individuare
gli uffici e le funzioni di diretta collaborazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri, dei Ministri senza portafoglio e
dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza, nonche
di dettare disposizioni di carattere generale sulla composizione
degli uffici di gabinetto dei Ministri senza portafoglio e sulle
segreterie degli stessi e dei Sottosegretari presso la Presidenza;
Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture
della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere
trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie,
ai sensi dellart. 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per
il trasferimento, ovvero della costituzione dellagenzia,
resta intanto ferma lattuale organizzazione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Capo 1
NORME GENERALI
Art. 1.
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dellart. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dellattivita di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, come modificata, da ultimo, dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente,
il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato
con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, Segretario generale, vice segretario
generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario
generale ed il vice Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale):
i Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi
equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dellautonomia
funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di
altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri
o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate
a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento
di una struttura generale non discendono in modo automatico
conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente
preposto;
g) uffici: strutture, anchesse di livello dirigenziale
generale, in cui si articolano i Dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.
Nel presente decreto sono denominati:
Art. 2.
Strutture della Presidenza
1. Costituiscono strutture generali della Presidenza, preposte
in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee
di cui allart. 2, comma 2, del decreto legislativo:
a) lUfficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
b) il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
c) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
d) il Dipartimento per gli affari regionali;
e) il Dipartimento per linformazione e leditoria;
f) il Dipartimento della funzione pubblica;
g) il Dipartimento per le pari opportunita;
h) il Dipartimento per le riforme istituzionali;
i) il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
j) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
k) il Dipartimento per gli affari economici;
l) lUfficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano;
m) lUfficio di segreteria della Conferenza Stato-citta
ed autonomie locali.
2. Costituiscono altresi strutture generali della Presidenza,
adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse,
controllo e monitoraggio, ai sensi dellart. 7, comma 1,
del decreto legislativo:
a) lUfficio del Segretario generale;
b) il Dipartimento degli affari generali e del personale;
c) il Dipartimento del cerimoniale di Stato;
d) lUfficio bilancio e ragioneria;
e) lUfficio dei servizi amministrativi e tecnici;
f) lUfficio per linformatica, la telematica e la
statistica;
g) lUfficio del sovrintendente;
h) lUfficio per il controllo interno.
3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti
uffici:
a) lUfficio del Presidente, comprensivo della Segreteria
particolare;
b) lUfficio stampa e del portavoce del Presidente;
c) lUfficio del consigliere diplomatico;
d) lUfficio del consigliere militare.
4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta
collaborazione del Presidente, fermo restando quanto disposto
dallart. 7, comma 7, del decreto legislativo.
5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli
organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso
la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non
costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento
degli affari generali e del personale.
6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi,
costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza
le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati
ai sensi dellart. 11 della legge.
7. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono
individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono
responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto,
della funzionalita dellufficio e della utilizzazione
ottimale del personale a questo assegnato.
Art. 3.
Disposizioni di carattere generale
1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture
non affidate alla responsabilita di Ministri o poste alle
dirette dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale
sovrintende allorganizzazione ed alla gestione amministrativa
del Segretariato generale. Egli e altresi responsabile
dellapprovvigionamento delle risorse umane della Presidenza,
nonche dei profili gestori per i quali sia prevista, in
sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata.
Il Segretario generale risponde al Presidente dellesercizio
coordinato delle funzioni di cui allart. 19 della legge
non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario, adottando,
anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti
occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento
di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da
quello di cui allart. 18 della legge.
2. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio
annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della
Presidenza e li sottopone allapprovazione del Presidente,
con le modalita stabilite dallapposito decreto che
disciplina lautonomia finanziaria della Presidenza e gli
adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio,
il Presidente acquisisce lavviso dei Ministri e dei Sottosegretari
delegati.
3. Nei casi in cui una struttura della Presidenza sia affidata,
ai sensi dellart. 21, comma 6, della legge, alla responsabilita
di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di un Sottosegretario,
il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali
della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli
3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Per le strutture del Segretariato, il Segretario
generale impartisce le direttive generali per lazione
amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi
gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dellattivita
da svolgere, nonche, per le strutture generali individuate
come uffici di diretta collaborazione, del carattere fiduciario
del rapporto intrattenuto con il Presidente.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti,
anche per delega, di responsabilita gestionali, possono
delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui allart. 18, comma 3, della legge,
i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano,
secondo la prescrizione di cui allart. 3, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse
alla sicurezza sul lavoro, nonche le attribuzioni esercitate
in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle
di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati,
salva diversa disposizione del Segretario generale e comunque
per non piu di quarantacinque giorni dalla data di giuramento
del nuovo Governo.
6. Quando laffidamento di una struttura generale alla
responsabilita di un Ministro o Sottosegretario viene
a cessare per causa diversa da quella di cui al comma 5, il
Segretario generale propone al Presidente, entro trenta giorni,
la conferma o la sostituzione del capo della struttura. Restano
ferme, sino a diversa disposizione del Segretario generale,
le deleghe attribuite al capo della struttura e da questo ai
dirigenti.
Art. 4.
Organizzazione degli uffici
1. Nei limiti determinati dal presente decreto, lorganizzazione
interna delle strutture che compongono il Segretariato generale,
ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a
Ministri o Sottosegretari, puo essere modificata con provvedimento
del Segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche
dellorganizzazione interna delle strutture affidate alla
responsabilita di Ministri o Sottosegretari provvedono,
parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.
2. Per le attribuzioni che implicano lazione unitaria
di piu strutture, il Segretario generale puo istituire,
sentiti i capi delle strutture generali interessate e previo
assenso delle autorita politiche, ove si tratti di strutture
affidate alla responsabilita di Ministri o poste alle
dipendenze di Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali.
Il provvedimento del Segretario generale indica il coordinatore
della struttura, il livello dellincarico, anche ai fini
della graduazione delle inerenti responsabilita.
Art. 5.
Poteri gestionali
1. Il vice segretario generale coadiuva il Segretario generale
ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di
piu vice segretari generali, uno di essi e delegato
dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza
o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il Segretario
generale puo attribuire funzioni vicarie ad uno o piu
dirigenti di prima fascia o equiparati.
2. I capi delle strutture generali della Presidenza sono nominati
ai sensi dellart. 18 della legge. Alla preposizione di
dirigenti agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei
criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le
strutture affidate alla responsabilita di Ministri o Sottosegretari
ai sensi dellart. 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e, per le strutture
generali che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti
del Segretario generale. Il Segretario generale puo delegare
ai capi delle strutture generali la preposizione dei capi servizio
e lattribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con
le modalita suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati,
nonche, per quanto di competenza, il Segretario generale
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
attivita di studio e consulenza, o comunque diverse dalla
direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della
Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario
generale.
3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie,
per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite
con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente,
ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture
stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono
svolte dal dirigente con maggiore anzianita nella qualifica
tra quelli in servizio presso la struttura interessata.
4. Per lesame di particolari questioni, i capi delle
strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli
dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone
il responsabile.
5. Nellambito dellorganizzazione amministrativa
della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione,
ivi comprese quelle vicarie di cui allart. 12, comma 9,
del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di
studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura
e la composizione dellIspettorato per la funzione pubblica,
e stabilito in dieci ulteriori unita il numero massimo
dei dirigenti di prima fascia e in quattordici ulteriori unita
il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia del ruolo
unico utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di
volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici
previsti dallordinamento, a norma dellart. 19, comma
10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dallart. 6,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, nonche dallart. 7, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1997, n. 520.
Art. 6.
Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari
1. 1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla
Presidenza e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono
di uffici di diretta collaborazione composti secondo le indicazioni
di cui al presente articolo, ferma restando la possibilita
di determinare successivamente la struttura e la composizione
degli uffici stessi in modo diverso, con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottati, su proposta
del Ministro o Sottosegretario interessato, ai sensi dellart.
7, comma 7, del decreto legislativo. La composizione degli uffici
non deve in ogni caso comportare per ciascun ufficio un onere
finanziario eccedente quello massimo derivante da quanto previsto
dal presente articolo. La composizione dellufficio del
Sottosegretario alla Presidenza e determinata dal Presidente
sulla base delle deleghe ad esso conferite, con il limite finanziario
massimo corrispondente a quello dei Ministri senza portafoglio.
I decreti di cui al presente comma cessano di avere efficacia
alla data del giuramento del nuovo Governo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici
di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno
la seguente composizione:
a) ufficio di gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) ufficio stampa.
3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro ed e nominato dal
Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato,
i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello
Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori
ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre
categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati
di elevata professionalita. Il Ministro puo avvalersi
di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore
legislativo, scelti tra persone di elevata professionalita.
lufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti
allarea funzionale C, o livello equiparato, e da cinque
dipendenti appartenenti allarea funzionale B, o livello
equiparato, tratti dalle categorie indicate dallart. 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Un terzo del personale puo essere scelto
tra estranei alla pubblica amministrazione.
4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale
con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza. Al settore e preposto un consigliere giuridico,
designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di
due dipendenti appartenenti allarea funzionale C, o livello
equiparato, e quattro dipendenti appartenenti allarea
funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate
al comma 3. Un terzo del personale puo essere scelto tra
estranei alla pubblica amministrazione.
5. Alla segreteria particolare e preposto il segretario
particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti
allarea funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle
categorie indicate dallart. 14, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Un terzo
del personale puo essere scelto tra estranei alla pubblica
amministrazione.
6. Allufficio stampa puo essere preposto un estraneo
iscritto allalbo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei
Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale
con lufficio stampa e del portavoce del Presidente.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici
di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza
e dei Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni
da parte del Presidente consistono nella segreteria particolare,
organizzata secondo modalita analoghe a quelle di cui
al comma 5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente
di prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono
addetti quattro dipendenti dellarea B, o livello equiparato.
Un terzo del personale puo essere scelto tra estranei
alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario puo
attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della
segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli
uffici di diretta collaborazione.
8. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega da parte
di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria
particolare.
Art. 7.
Conferenza dei capi delle strutture generali
1. Il Segretario generale convoca e presiede la conferenza
dei capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto
di bilancio della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto
sullordinamento finanziario e contabile, nonche
per lesame di problematiche di carattere generale, a fini
di coordinamento.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE
Art. 8.
Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
1. lUfficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
costituisce la struttura di supporto che opera nellarea
funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con lorgano
collegiale di Governo ed e posto alle dirette dipendenze
del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-Segretario del
Consiglio dei Ministri. lUfficio cura la predisposizione
dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonche
gli adempimenti preordinati alla convocazione e allordine
del giorno Consiglio dei Ministri e relativa documentazione;
cura altresi gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni
collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonche
quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione
degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri,
assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. lUfficio si articola in non piu di due servizi.
3. Il capo dellUfficio informa il Segretario generale
sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei
Ministri e sulle deliberazioni adottate.
Art. 9.
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e
la struttura di supporto che opera nellarea funzionale
dei rapporti del Governo con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti
riguardanti: linformazione sullandamento dei lavori
parlamentari; lazione di coordinamento circa la presenza
in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione
del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la
presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione
di emendamenti governativi, lespressione unitaria del
parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonche
sullassegnazione di progetti di legge alla sede legislativa;
i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle
Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; listruttoria
circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al Presidente
o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti
dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni,
dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative
ai fini del parere parlamentare.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di tre uffici
e non piu di otto servizi.
Art. 10.
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
e la struttura di supporto che opera nellarea funzionale
dei rapporti del Governo con le istituzioni europee e della
quale il Presidente si avvale, ai sensi dellart. 3 del
decreto legislativo, per lattivita inerente allattuazione
degli impegni assunti nellambito dellUnione europea
e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione
della normativa comunitaria, ai fini della definizione della
posizione italiana da sostenere, dintesa con il Ministero
degli affari esteri, in sede di Unione europea. Il Dipartimento,
in particolare, cura e segue la predisposizione, liter
parlamentare e lattuazione della legge comunitaria annuale;
vigila sullattuazione delle norme comunitarie; assicura,
durante il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio
del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario,
adoperandosi per prevenirlo; promuove linformazione sullattivita
dellUnione europea e coordina, in materia, le iniziative
di formazione.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di quattro
uffici e non piu di tredici servizi. Dipende funzionalmente
dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza
per la repressione delle frodi comunitarie.
Art. 11.
Dipartimento per gli affari regionali
1. Il Dipartimento per gli affari regionali e la struttura
di supporto che opera nellarea funzionale dei rapporti
del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il
Presidente si avvale, ai sensi dellart. 4 del decreto
legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per
lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie
locali, per la promozione, anche in esito alle deliberazioni
degli appositi organi a composizione mista e con la collaborazione
degli uffici di segreteria della Conferenza permanente Stato,
regioni e province autonome nonche della Conferenza Stato-citta
e autonomie locali, delle iniziative necessarie per lordinato
svolgimento degli inerenti rapporti e per lesercizio coerente
e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia
o inadempienza. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche
agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei
rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione
mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e
commissari del Governo; il controllo governativo della legislazione
regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni;
i rapporti inerenti allattivita delle regioni allestero;
le commissioni di controllo sugli atti regionali; lattuazione
degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale;
le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di tre uffici
e non piu di undici servizi.
Art. 12.
Dipartimento per gli affari economici
1. Il Dipartimento per gli affari economici e la struttura
di supporto che opera in materia di:
a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza
pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari
di carattere generale;
b) attivita di concertazione del Governo con le parti
sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento degli
obiettivi economico-finanziari programmati e degli andamenti
economici generali; occupazione, in riferimento anche allattuazione
e allaggiornamento degli accordi con le parti sociali;
interventi per le crisi aziendali e per lattuazione degli
strumenti di programmazione negoziata; rapporti con le parti
sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nellambito del Dipartimento operano il Comitato e
lufficio per il coordinamento delle iniziative per loccupazione,
il Comitato per lemersione del lavoro non regolare, nonche
losservatorio per la piccola e media impresa.
3. Nellambito del Dipartimento opera lufficio per
linnovazione tecnologica che assicura il supporto alle
funzioni di coordinamento ed indirizzo del Presidente in materia
di innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle
strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo delluso
delle tecnologie dellinformazione, alla diffusione, in
regime di sicurezza, di Internet e della cultura informatica
e digitale, anche in raccordo con gli organismi internazionali
e comunitari che operano nel settore. lufficio cura altresi
il supporto al funzionamento e allattivita dei comitati
dei Ministri per la societa dellinformazione e per
le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.
Art. 13.
Ufficio del consigliere diplomatico
1. lUfficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente
nella sua attivita in materia di relazioni internazionali
in Italia e allestero e, in generale, negli atti che attengono
alla politica estera.
Art. 14.
Ufficio del consigliere militare
1. lUfficio del consigliere militare assiste il Presidente
nella sua attivita per le relazioni con gli organismi
che provvedono alla difesa nazionale e cura altresi gli
affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari
connessi allappartenenza dellItalia allONU,
allAlleanza atlantica, allUEO e alla OSCE.
2. Nellambito dellufficio del consigliere militare
opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento
della produzione di materiali di armamento di cui alla legge
9 luglio 1990, n. 185. Al servizio e preposto il capo
dellufficio.
Art. 15.
Ufficio stampa e del portavoce del Presidente
1. lUfficio stampa e del portavoce del Presidente cura
linformazione inerente allattivita del Presidente
e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di
informazione. Operano in raccordo funzionale con lUfficio
gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe
strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della
Presidenza. Resta fermo quanto previsto dallart. 8 del
regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con
decreto del Presidente in data 10 novembre 1993.
2. lUfficio si articola in non piu di due servizi.
Art. 16.
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e
la struttura che, nellambito del Segretariato generale,
fornisce supporto allattivita di coordinamento del
Presidente ed assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il
Segretario generale in materia di attivita normativa.
Il Dipartimento assicura altresi alla Presidenza la consulenza
giuridica di carattere generale. Esso in particolare:
a) coordina e promuove listruttoria delliniziativa
legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni
del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza
con il programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri
competenti e in coordinamento con il Dipartimento per i rapporti
con il Parlamento, allistruttoria degli emendamenti, governativi
o parlamentari, relativi ai disegni di legge;
c) cura, nellambito del coordinamento di cui alla lettera
a), la qualita dei testi normativi e degli emendamenti
del Governo, anche con riferimento allomogeneita
e alla chiarezza della formulazione, allefficacia per
la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,
al corretto uso delle diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla
decretazione durgenza;
e) verifica, con lausilio delle amministrazioni dotate
delle necessarie competenze tecniche nonche, per quanto
di competenza, del Nucleo per la semplificazione delle norme
e delle procedure, le relazioni e le analisi appositamente previste
e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo,
curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario
di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale,
gli obiettivi perseguiti e la congruita dei mezzi previsti,
gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini,
alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;
f) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni
su richiesta degli organi parlamentari;
g) coordina e promuove listruttoria relativa alliniziativa
regolamentare del Governo;
h) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e
redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le
analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione
dellordinamento legislativo esistente;
i) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato
dalla Presidenza; cura listruttoria delle questioni di
costituzionalita e i relativi rapporti con gli uffici
della Corte costituzionale e dellAvvocatura dello Stato;
j) cura i rapporti con le autorita amministrative indipendenti
relativamente alle questioni riguardanti la normazione;
k) cura, in collegamento con il Dipartimento per gli affari
regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-citta,
gli adempimenti preliminari per lespressione dei pareri
sugli atti normativi del Governo;
l) svolge le attivita di ricerca e documentazione giuridica
e cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la
documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalita
degli uffici della Presidenza; svolge, inoltre, ogni altra attivita
che ad esso venga affidata, nellambito delle proprie competenze,
dal Presidente, dal Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario
generale.
2. Il Dipartimento, ai sensi e con le modalita dellart.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989,
n. 366:
a) assiste il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei
regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche nelle
procedure di infrazione avviate dallUnione europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione
in sede nazionale della normativa comunitaria, lesame
preliminare della situazione normativa ed economica interna
e la valutazione delle conseguenze dellintroduzione delle
norme comunitarie sullassetto interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento, relativamente
alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi
dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che
integrano il Dipartimento stesso ove laffidamento venga
a cessare, nonche il Nucleo per la semplificazione delle
norme e delle procedure. Il Dipartimento assicura il collegamento
funzionale con la segreteria tecnica del Nucleo, nellambito
delle attivita previste dallart. 32.
4. Il Dipartimento si articola in non piu di tre uffici
e non piu di nove servizi.
Art. 17.
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e
la struttura di supporto che opera nel settore dellattuazione,
in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine,
il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento
e indirizzo, nonche di monitoraggio, in vista anche della
verifica di fattibilita delle iniziative legislative,
ed esercita ogni altra attivita attinente al coordinamento
amministrativo demandata alla Presidenza. Cura gli adempimenti
riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo
direttamente esercitate dal Presidente.
2. Il Dipartimento fornisce supporto allattivita
della commissione per laccesso ai documenti amministrativi
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario
raccordo con le strutture di missione di cui allart. 7,
comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari
istituiti dal Governo, ai sensi dellart. 11 della legge,
per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali.
3. Il Dipartimento si articola in non piu di due uffici
e non piu di sei servizi.
Art. 18.
Dipartimento per le pari opportunita
1. Il Dipartimento per le pari opportunita e la
struttura di supporto che opera nellarea funzionale inerente
alla promozione ed al coordinamento delle politiche di pari
opportunita e delle azioni di Governo volte a prevenire
e rimuovere le discriminazioni. Della struttura stessa il Presidente
si avvale, ai sensi dellart. 5 del decreto legislativo,
per promuovere e coordinare le azioni di Governo nellarea
funzionale suindicata e quelle volte a consentire lindirizzo,
il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi
fondi europei. Il Dipartimento, in particolare, provvede anche
agli adempimenti riguardanti lacquisizione e lorganizzazione
delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle
attivita conoscitive, di verifica, controllo, formazione
e informazione nelle materie della parita e delle pari
opportunita; alla cura dei rapporti con le amministrazioni
e gli organismi operanti allItalia e allestero nelle
materie stesse; alladozione delle iniziative necessarie,
in materia, per assicurare la rappresentanza del Governo negli
organismi nazionali e internazionali.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di due uffici
e non piu di cinque servizi. Presso il Dipartimento opera
la segreteria della commissione per le pari opportunita.
Art. 19.
Dipartimento per linformazione e leditoria
1. Il Dipartimento per linformazione e leditoria
e la struttura di supporto che opera nellarea funzionale
relativa al coordinamento dellattivita di comunicazione
istituzionale. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti
in materia di attivita di informazione, pubblicita
e documentazione istituzionale, nonche in materia di comunicazione
interna, fatto salvo quanto previsto dallart. 23. Esso
cura gli affari relativi alleditoria ed alla stampa.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di tre uffici
e non piu di nove servizi.
Art. 20.
Dipartimento della funzione pubblica
1. Il Dipartimento della funzione pubblica e la struttura
di supporto che opera nellarea funzionale relativa alla
promozione e verifica dellinnovazione nel settore pubblico
ed al coordinamento in materia di lavoro pubblico. Il Dipartimento
cura lorganizzazione e il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche e, in particolare, svolge compiti in materia di: formazione
pubblica, informatizzazione delle pubbliche amministrazioni,
elaborazione degli indirizzi generali nellarea del pubblico
impiego, anche per cio che attiene alla programmazione
dei reclutamenti; rapporti con le organizzazioni sindacali e
cura dei rapporti con lagenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni; tenuta del ruolo unico dei
dirigenti dello Stato e dellanagrafe delle prestazioni
dei pubblici dipendenti; efficienza, efficacia, economicita
e rendimento delle amministrazioni pubbliche. Il Dipartimento
esercita altresi compiti ispettivi sulla razionale organizzazione
delle pubbliche amministrazioni e lottimale utilizzazione
del personale pubblico.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di sette uffici
e non piu di ventisei servizi. Presso il Dipartimento
opera inoltre lispettorato per la funzione pubblica, articolato
in due ulteriori servizi.
3. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del
personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo,
3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20
giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto.
Art. 21.
Dipartimento per le riforme istituzionali
1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali assicura al
Presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato
alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare
agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla
rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle
autonomie, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali
ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative
normative con gli indirizzi del Parlamento e con quelli di riforma
del programma di Governo.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di un ufficio
e non piu di tre servizi.
Art. 22.
Ufficio del Segretario generale
1. lUfficio del Segretario generale fornisce a questultimo
supporto per lattivita di coordinamento e di raccordo
organizzativo e funzionale fra le diverse strutture, nonche
per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo
riguardanti lorganizzazione e il funzionamento della Presidenza;
lUfficio supporta il Segretario generale nella verifica
e monitoraggio dellattuazione del programma di Governo.
lUfficio assiste il Segretario generale, tramite apposita
segreteria speciale, negli adempimenti connessi alla sicurezza
interna ed al segreto di Stato, in attuazione della legge 24
ottobre 1977, n. 801.
2. lUfficio provvede allesame di atti e documenti
sottoposti al Segretario generale, predisponendo anche note
informative ovvero, su sua richiesta, ricerche ed analisi di
carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche;
cura la raccolta degli elementi conoscitivi funzionali allelaborazione
di atti di direttiva o di indirizzo. AllUfficio fa capo
il servizio di accettazione della corrispondenza. lUfficio
attende altresi ai compiti di supporto in materia di rapporti
tra Governo e confessioni religiose.
3. Nellambito dellUfficio operano altresi:
la segreteria del Segretario generale; a livello di servizio
ed in posizione di autonomia funzionale, la segreteria speciale;
a livello di ufficio dirigenziale generale ed in posizione di
autonomia funzionale, lufficio per le relazioni sindacali
e per gli adempimenti relativi al personale delle magistrature,
articolato in non piu di tre servizi.
4. Presso lUfficio opera, altresi, il servizio
del medico competente, al quale e preposto il soggetto
responsabile dei compiti di cui agli articoli 15 e 16 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Al servizio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario
generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.
5. Fermo restando quanto disposto dallart. 2, comma 7,
il Segretario generale coordina gli interventi e le misure di
prevenzione e protezione, a norma del decreto legislativo n.
626 del 1994, e successive modificazioni, impartendo le direttive
opportune.
6. lUfficio si articola in non piu di sei servizi.
Art. 23.
Dipartimento degli affari generali e del personale
1. Il Dipartimento degli affari generali e del personale provvede
allamministrazione ed alla gestione del personale della
Presidenza; alle attivita di carattere generale, di studio,
di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della
Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali
che operano presso la Presidenza. Il Dipartimento cura la gestione
del contenzioso del personale ed assume direttamente la difesa
dellamministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi
del lavoro in primo grado.
2. Nellambito del Dipartimento opera unapposita
struttura di supporto allattivita del responsabile,
a livello centrale, della prevenzione e della protezione ai
sensi delle norme sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro. Il responsabile della prevenzione e protezione puo
essere abilitato dal Segretario generale ad avvalersi dei servizi
dellUfficio dei servizi amministrativi e tecnici.
3. Il Dipartimento si articola in non piu di quattro
uffici e non piu di dieci servizi.
Art. 24.
Ufficio bilancio e ragioneria
1. lUfficio bilancio e ragioneria provvede agli adempimenti
di natura finanziaria, patrimoniale e contabile relativi allattivita
della Presidenza, curando, in particolare, la predisposizione
dei bilanci e relative variazioni, la tenuta delle scritture
contabili, la liquidazione delle spese relative allacquisizione
di beni e servizi, nonche per interventi, i pagamenti
in contanti tramite i cassieri e la relativa vigilanza, i rapporti
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica relativamente alle variazioni di bilancio ed agli
accrediti a favore della Presidenza, i rapporti con la Corte
dei conti relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti
a controllo preventivo.
2. lUfficio svolge, inoltre, ai sensi dellart.
2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, lattivita
connessa al controllo della regolarita amministrativa
e contabile sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita
e di spesa del bilancio della Presidenza e provvede alla validazione
dei titoli stessi, preliminare al pagamento. AllUfficio
sono trasmessi per lannotazione tutti gli atti di organizzazione
e gestione; esso riferisce al Segretario generale eventuali
osservazioni.
3. lUfficio si articola in non piu di quattro servizi.
Art. 25.
Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici
1. lUfficio per i servizi amministrativi e tecnici predispone
e gestisce, in un quadro di programmazione generale annuale
e pluriennale, che tiene conto delle esigenze di funzionamento
della Presidenza e dei vincoli finanziari, i programmi di approvvigionamento
dei beni e dei servizi strumentali e di realizzazione dei lavori.
lUfficio provvede alla istruttoria e stipulazione dei
contratti per lacquisizione dei beni strumentali, dei
servizi e dei lavori inerenti allo svolgimento dellattivita
di istituto e nomina i responsabili dei collaudi e delle certificazioni
di regolare esecuzione. lUfficio gestisce lautoparco.
2. lUfficio si articola in non piu di cinque servizi.
Art. 26.
Ufficio per linformatica, la telematica e la statistica
1. lUfficio per linformatica, la telematica e la
statistica predispone e gestisce i programmi di informatizzazione
della Presidenza, curando lanalisi funzionale e la progettazione
dei sistemi e dei servizi informatici e di telecomunicazione,
anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, e coordinandone
la relativa gestione; cura la formazione specialistica degli
addetti ai sistemi e servizi e, dintesa con il Dipartimento
per gli affari generali e del personale, laddestramento
e la formazione di base degli utenti; predispone e gestisce
i contratti di fornitura per gli aspetti di propria competenza;
coordina le attivita di rilevamento ed elaborazione dei
dati statistici presso Uffici e Dipartimenti della Presidenza,
nonche linterconnessione al sistema statistico nazionale.
2. Il capo dellUfficio nomina il responsabile di ciascun
progetto, che ne coordina la realizzazione in tutte le sue fasi,
e, per particolari progetti o per interventi specifici, puo
costituire appositi gruppi di lavoro, parimenti nominandone
il responsabile.
3. I capi dei Dipartimenti, su richiesta del Segretario generale
o del capo dellUfficio, designano un responsabile per
linformatica e le telecomunicazioni, con il compito di
interfaccia tra le strutture interne e lUfficio.
4. Nel limite delle spese gestite dal Segretariato generale,
il capo dellUfficio e il responsabile dei sistemi
informatici automatizzati della Presidenza.
5. lUfficio si articola in non piu di otto servizi.
Nellambito dellUfficio opera il centralino telefonico.
Art. 27.
Dipartimento del cerimoniale di Stato
1. Il Dipartimento cura il cerimoniale di Stato, ferme restando
le competenze dellUfficio del cerimoniale del Ministero
degli affari esteri, e assiste il Presidente nellattivita
di rappresentanza ufficiale, assicurando il coordinamento delle
attivita di cerimoniale svolte dalle prefetture; coordina
le adesioni, i patronati e i patrocinii governativi; collabora
allorganizzazione delle visite allestero del Presidente;
cura listruttoria relativa alle onorificenze e allaraldica.
2. Nellambito del Dipartimento operano lufficio
del cerimoniale, cui e preposto il capo del Dipartimento,
lufficio onorificenze e araldica e, in posizione di autonomia,
lufficio per i voli di Stato e umanitari, che assicura
il coordinamento dei trasporti aerei disposti per esigenze di
Stato, di Governo o per ragioni umanitarie. 3. Il Dipartimento
si articola in non piu di sei servizi.
Art. 28.
Ufficio del sovrintendente
1. lUfficio sovrintende allesecuzione di tutti
i lavori, i servizi e le forniture nelle sedi della Presidenza,
assicurandone la manutenzione e il decoro, fatto salvo quanto
previsto dal decreto del Presidente che disciplina lautonomia
finanziaria e contabile della Presidenza in materia di autonoma
responsabilita delle strutture amministrative.
2. lUfficio si articola in non piu di tre servizi.
Art. 29.
Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.
1. lUfficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo
gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dellart.
10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. lUfficio in particolare provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni
della Conferenza, ivi compresa linformazione relativa
alle determinazioni assunte;
b) allattivita istruttoria connessa allesercizio
delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da
questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento
dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province
autonome;
c) alle attivita strumentali al raccordo, alla reciproca
informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello
Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali allattivita dei
gruppi di lavoro o comitati istituiti nellambito della
Conferenza, a norma dellart. 7, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
e) allattivita istruttoria e di supporto per il
funzionamento della Conferenza unificata di cui allart.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il responsabile dellUfficio, ovvero il responsabile
dellUfficio di segreteria della Conferenza Stato-citta
ed autonomie locali, puo essere incaricato, con decreto
del Presidente, di svolgere le funzioni di segretario della
Conferenza unificata e di coordinare lattivita istruttoria
e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dellart.
10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. lufficio si articola in non piu di sei servizi
ed una segreteria tecnica e si avvale di ulteriori dirigenti
fino ad un massimo di cinque.
Art. 30.
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-citta e autonomie
locali.
1. lUfficio di segreteria della Conferenza Stato-citta
e autonomie locali espleta lattivita funzionalmente
necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza
stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari
e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa linformazione
relativa alle determinazioni assunte; allattivita
istruttoria connessa allesercizio delle funzioni e dei
compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando
il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici
dello Stato e delle autonomie locali; alle attivita strumentali
al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione
tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. lUfficio
cura, dintesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni,
a norma dellart. 29, comma 3, lattivita istruttoria
e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
2. lUfficio si articola in non piu di due servizi.
Art. 31.
Ufficio per il controllo interno
1. lUfficio per il controllo interno esercita, per il
perseguimento degli obiettivi e con le forme indicate dallart.
6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la valutazione
e il controllo strategico sullattivita amministrativa
della Presidenza, direttamente riferendone al Segretario generale,
per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono
il Segretariato generale, ed ai Ministri e Sottosegretari per
le strutture affidate alla responsabilita dei medesimi.
lUfficio opera in posizione di autonomia funzionale. A
richiesta del Segretario generale, dei Ministri senza portafoglio
o dei Sottosegretari, lUfficio puo fornire elementi
per la valutazione dei capi delle strutture generali destinatari
delle direttive generali sullazione amministrativa. Alla
direzione dellUfficio e preposto un collegio composto
da tre membri, scelti dal Presidente con proprio decreto tra
dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari,
esperti esterni di comprovata professionalita. Con il
medesimo decreto e nominato il presidente del collegio,
che e il capo della struttura ai sensi dellart.
18 della legge e dellart. 2, comma 7.
2. lufficio di segreteria si articola in non piu
di due servizi.
Art. 32.
Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure
e Osservatorio sulla semplificazione
1. Nellambito della Presidenza opera il Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure, il quale esercita
i compiti di cui alla legge 8 marzo 1999, n. 50, in materia
di riordino dei testi normativi e di delegificazione e semplificazione
e collabora con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
in materia di analisi tecnico-normativa e analisi dellimpatto
della regolamentazione, relative agli schemi di atti normativi
adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali ed interministeriali.
Il Nucleo si avvale di una segreteria tecnica, ufficio di livello
dirigenziale generale, che provvede allistruttoria degli
affari costituenti compiti del Nucleo e collabora, nellambito
del collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, alla verifica del corretto uso delle
fonti, della qualita degli atti normativi e della completezza
della relativa istruttoria.
2. Nellambito della Presidenza opera, altresi,
losservatorio sulla semplificazione di cui allart.
1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che si avvale di
apposito servizio con funzioni di segreteria.
Art. 33.
Comitato tecnico-scientifico per la valutazione e il controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato
1. Il Comitato di cui allart. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, si avvale di un ufficio di livello dirigenziale
generale per il coordinamento in materia di valutazione e controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato. Tale ufficio svolge
altresi compiti di supporto in ordine alla metodologia
dei sistemi di valutazione, al coordinamento dei controlli di
tipo strategico, alla valutazione della funzionalita dei
sistemi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni.
Nellambito dellufficio operano losservatorio
dei controlli interni, di cui al comma 3 del citato art. 7,
nonche la banca dati di cui al comma 1 dellarticolo
stesso.
2. lufficio si articola in non piu di tre servizi.
CAPO III
Art. 34.
Disposizioni finali
1. lattuale organizzazione delle strutture generali della
Presidenza di cui al presente decreto resta applicabile sino
alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui
allart. 4, comma 1. Dalla emanazione dei decreti medesimi
decorre labrogazione, disposta dallart. 11 del decreto
legislativo, delle norme di legge, di regolamento o di decreto
del Presidente che costituiscono le fonti dellorganizzazione
attuale delle strutture stesse.
2. Sono abrogati i decreti del Presidente in data 15 aprile
2000 e 23 maggio 2000, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette
Ufficiali n. 94 del 21 aprile 2000 e n. 127 del 2 giugno 2000.
3. Il presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.