IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto lart. 4, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dellattività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993;
Emana il seguente regolamento interno:
CAPO I
Disciplina delle riunioni del Consiglio dei Ministri
Articolo 1.
Partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.
1. Al Consiglio dei Ministri partecipano il Presidente del
Consiglio e i Ministri; assiste il Sottosegretario di Stato
con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri ed intervengono,
quando prescritto, i presidenti delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente
del Consiglio, le relative funzioni sono svolte, ai sensi dellart.
8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal vicepresidente del
Consiglio; qualora vi siano più vicepresidenti, dal più
anziano secondo letà; in mancanza, dal Ministro
più anziano per età.
3. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario alla
Presidenza, le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri
sono svolte dal Ministro più giovane.
4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri
è obbligatoria, salvo motivato impedimento e salvi i
casi di non partecipazione alla discussione della singola questione
per ragioni di opportunità comunicate al Presidente del
Consiglio.
5. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,salvo che il Presidente
disponga altrimenti.
Articolo 2.
Comitati di Ministri.
1. Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri
e dei comitati interministeriali previsti per legge, il Presidente
del Consiglio può deferire lesame di singole questioni
ad un comitato di Ministri, informandone il Consiglio dei Ministri.
2. Possono partecipare ai lavori del Comitato anche Sottosegretari,
delegati ovvero espressamente autorizzati dal Presidente del
Consiglio, per sostituire o coadiuvare i rispettivi Ministri.
3. Il Comitato comunica le proprie conclusioni al Presidente
del Consiglio.
Articolo 3.
Provvedimenti e questioni da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
1. Il Ministro che intende proporre liscrizione di
un provvedimento o questione allordine del giorno del
Consiglio dei Ministri, ne fa richiesta al Presidente del
Consiglio allegando lo schema relativo, con la necessaria
documentazione. La richiesta è preceduta dallacquisizione
dei concerti previsti per legge e delle intese ritenute opportune
e, nel caso di schemi di provvedimenti che comportino nuovi
o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, della relazione
tecnica verificata dal Ministro del tesoro. E comunque
necessario il concerto del Ministro del tesoro, del Ministro
del bilancio e della programmazione economica e del Ministro
per la funzione pubblica nel caso di provvedimenti legislativi
contenenti disposizioni relative alla organizzazione e al
funzionamento di amministrazioni pubbliche.
2. Qualora i concerti e le intese non siano acquisiti entro
trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio
invita il Ministro competente a pronunciarsi, salvo che, per
la particolare natura della questione, intenda ugualmente
diramare lo schema di provvedimento.
3. Il Presidente del Consiglio, qualora non ritenga di procedervi
direttamente, può chiedere al Ministro proponente di
fornire ulteriori documenti e acquisire ulteriori adesioni.
4. Il Presidente del Consiglio dirama gli schemi di provvedimento
a tutti i Ministri, di norma, almeno cinque giorni prima della
convocazione del Consiglio dei Ministri nel quale essi saranno
discussi.
5. Con le medesime procedure ciascun Ministro può
chiedere che sia posta allordine del giorno del Consiglio
dei Ministri la determinazione di criteri, su singole questioni
della politica del Governo, tali da garantire lunità
di indirizzo politico e amministrativo.
Articolo 4.
Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.
1. Gli schemi dei provvedimenti, dopo la loro diramazione,
nonché eventuali documenti relativi ad altre questioni
di competenza del Consiglio dei Ministri, sono esaminati in
una riunione preparatoria tenuta presso la sede della Presidenza
del Consiglio, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio,
al fine di pervenire alla loro redazione definitiva.
2. Nessuna questione e nessuna proposta concernente disegni
di legge, atti normativi o provvedimenti amministrativi generali
può essere inserita nellordine del giorno del Consiglio
dei Ministri se non sono state esaminate nella riunione preparatoria
di cui al comma 1, salvo i casi previsti dallart. 5, comma
3, e dallart. 6.
3. La riunione preparatoria di cui al comma 1 è coordinata
dal Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di Segretario
del Consiglio dei Ministri o dal Segretario generale della Presidenza
del Consiglio ovvero dal Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza. Ad essa partecipano
il capo del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, i
capi di Gabinetto ovvero i capi degli uffici legislativi dei
Ministeri interessati, il Ragioniere generale dello Stato, nonché
il capo dellufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.
4. Al termine della riunione, lelenco dei provvedimenti
che possono essere inseriti nellordine del giorno del
Consiglio dei Ministri è trasmesso, per il tramite del
Sottosegretario alla Presidenza, al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Articolo 5.
Convocazione del Consiglio dei Ministri.
1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dei Ministri
e ne fissa lordine del giorno.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri fissa lordine
del giorno della riunione del Consiglio, avvalendosi del Sottosegretario
alla Presidenza con funzioni di segretario del Consiglio dei
Ministri e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Nellordine del giorno possono essere iscritti anche
argomenti non compresi nellelenco di cui allart.
4, comma 4, qualora il Presidente ne ravvisi la non differibilità
della trattazione. Si applica, in questa ipotesi, ai fini dellesame
preliminare, la disciplina dellart. 6, comma 2.
4. Ai Ministri sono trasmessi, a cura dellUfficio di
Segreteria del Consiglio dei Ministri, latto di convocazione
del Consiglio e copia della documentazione definitiva attinente
alle questioni inserite nellordine del giorno. Ai presidenti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano è inviata, unitamente alla convocazione,
copia della documentazione relativa alle questioni che ne hanno
richiesto la convocazione.
Articolo 6.
Convocazioni durgenza.
1. Il Presidente del Consiglio può, in via durgenza,
convocare il Consiglio dei Ministri, o integrare lordine
del giorno già diramato, per la trattazione di questioni
non differibili dandone immediata comunicazione. Resta in ogni
caso ferma per i provvedimenti che importino nuove o maggiori
spese, ovvero diminuzioni di entrate, la necessità di
acquisire la relazione tecnica verificata dal Ministro del tesoro.
2. Ove i tempi e la natura delle questioni sottoposte al Consiglio
dei Ministri ai sensi del comma 1 lo consentano, si procede
al loro previo esame in una riunione immediatamente convocata,
alla quale partecipano i soggetti di cui allart. 4, comma
3.
Articolo 7.
Riunioni del Consiglio dei Ministri.
1. Le riunioni del Consiglio dei Ministri sono aperte e chiuse
dal Presidente el Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige i lavori
del Consiglio; precisa le conseguenze delle varie proposte;
pone ai voti, ove lo ritenga opportuno, fissandone le modalità,
le deliberazioni; dichiara lesito delle votazioni e ladozione
delle deliberazioni.
3. Prima della votazione chi dissente può chiedere
che ne sia dato atto nel processo verbale, eventualmente, anche
con una succinta motivazione. In ogni caso, non è consentita
la pubblica comunicazione o esternazione dellopinione
dissenziente.
4. Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio decidere
il rinvio della discussione o della deliberazione su singoli
punti dellordine del giorno.
5. Il Consiglio dei Ministri può incaricare il Sottosegretario
alla Presidenza di coordinare il testo definitivo di un provvedimento,
in conformità a quanto deliberato in Consiglio, fermo
il disposto dellart. 11, comma 2.
Articolo 8.
Modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
1. Al termine di ogni riunione, il Segretario del Consiglio
dei Ministri, coadiuvato dal Segretario generale della Presidenza
del Consiglio, redige il comunicato relativo ai lavori del Consiglio.
2. Il comunicato è sottoposto per lapprovazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne autorizza la
diffusione.
3. Il Presidente del Consiglio può incaricare il Sottosegretario
alla Presidenza o uno o più Ministri della funzione di
portavoce per promuovere la più diffusa conoscenza in
ordine alle deliberazioni adottate dal Governo su specifiche
questioni e in ordine alla progressiva attuazione di esse. Rimane
ferma la facoltà di ciascun Ministro di fornire informazioni
sullattività del proprio Dicastero nel rispetto
di quanto disposto dallart. 5, comma 2, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e salvo quanto disposto nellart.
7, comma 3.
CAPO II
Disciplina degli atti del Consiglio dei Ministri
Articolo 9.
Atti ufficiali del Consiglio.
1. Gli atti ufficiali del Consiglio dei Ministri sono:
a) il processo verbale;
b) la raccolta delle deliberazioni.
Articolo 10.
Contenuto del processo verbale.
1. Il processo verbale riporta, per ciascuna riunione:
a) la data, il luogo, lora di apertura e quella di
chiusura della riunione;
b) gli estremi dellatto di convocazione;
c) lordine del giorno, con specifica indicazione degli
argomenti inseriti nelleventuale ordine del giorno suppletivo
e di quelli direttamente portati allesame del Consiglio
dei Ministri;
d) lelenco dei presenti, con lindicazione di chi
ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le funzioni di
segretario;
e) il succinto resoconto della discussione distinto per argomento,
con il risultato delle votazioni senza indicazione nominativa
dei voti espressi;
f) il testo integrale, anche mediante rinvio ad allegati,
egli atti approvati.
Articolo 11.
Formazione, approvazione e conservazione del processo verbale.
1. Il processo verbale è redatto da chi ha svolto le
funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive
e lo sottopone alla firma di chi ha presieduto.
2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione
del Presidente il quale, qualora lo reputi necessario, può
rimettere allapprovazione del Consiglio lintero
testo o singoli punti del medesimo.
3. I processi verbali approvati sono raccolti in volumi e
custoditi a cura dellufficio di segreteria del Consiglio
dei Ministri.
Articolo 12.
Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni.
1. La raccolta delle deliberazioni riporta, in ordine cronologico,
gli atti normativi e le altre deliberazioni adottate dal Consiglio,
nel loro testo integrale.
2. In nessun caso la deliberazione inserita nella raccolta
contiene indicazioni riguardo alle opinioni espresse dai singoli
intervenuti ed al numero dei voti favorevoli e contrari.
3. Nessuna deliberazione può essere inserita nella
raccolta se non è stato approvato il processo verbale
della riunione nella quale è stata adottata.
Articolo 13.
Pubblicità degli atti ufficiali.
1. Il verbale del Consiglio dei Ministri è atto riservato.
Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri, nonché
i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano limitatamente ai punti dellordine
del giorno per i quali si è avuta la loro presenza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare
altri soggetti a prendere visione del processo verbale, anche
in relazione a singoli punti dellordine del giorno, salvo
che il Consiglio dei Ministri abbia deliberato in senso contrario.
CAPO III
Seguito delle iniziative del Consiglio dei Ministri
Articolo 14.
Presentazione dei disegni di legge ed esercizio della facoltà
di cui allart. 72, terzo comma, della Costituzione.
1. I disegni di legge di iniziativa governativa sono presentati
alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dellart. 5, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione
del Presidente della Repubblica.
2. I Ministri competenti per materia segnalano al Ministro
per i rapporti con il Parlamento, che ne informa il Presidente
del Consiglio, le priorità delle iniziative legislative
al fine dellinserimento nel calendario dei lavori delle
commissioni e delle assemblee parlamentari.
3. Il procedimento di cui al comma 2 viene applicato anche
per le richieste avanzate dai Ministri competenti volte ad ottenere
una deroga ai limiti previsti nella programmazione dei lavori
durante la sessione di bilancio.
4. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa i
Ministri competenti degli esiti delle richieste di cui ai commi
2 e 3.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
il Ministro per i rapporti con il Parlamento esercita la facoltà
del Governo di opposizione alla assegnazione o di assenso sulla
richiesta parlamentare di trasferimento in sede deliberante
o redigente dei disegni e delle proposte di legge e di richiesta
di rimessione allassemblea, previa consultazione dei Ministri
competenti per materia. lopposizione alla assegnazione,
il diniego al trasferimento o la richiesta di rimessione devono
essere motivati, eventualmente allegando i pareri in tal senso
espressi dai Ministri competenti per materia.
6. Trascorsi venti giorni senza ricezione di comunicazione
da parte dei Ministri competenti, il Ministro per i rapporti
con il Parlamento informa il Presidente del Consiglio, che assume
le proprie determinazioni in conformità allart.
5, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 15.
Presenza dei rappresentanti del Governo in Parlamento.
1. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, al fine di
contribuire al buon andamento dei lavori parlamentari, cura
il coordinamento della presenza nelle sedi parlamentari dei
rappresentanti del Governo competenti, assumendo le opportune
intese con il Ministro o il Sottosegretario responsabile dellesame
parlamentare della questione o del provvedimento e della relativa
copertura finanziaria.
2. lesame parlamentare di provvedimenti che investono
in misura rilevante le competenze di più Ministeri comporta
la presenza dei relativi responsabili.
3. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento riferisce
al Presidente del Consiglio su eventuali disfunzioni. Il Presidente
del Consiglio può, se del caso, informarne il Consiglio
dei Ministri.
Articolo 16.
Conversione dei decreti-legge.
1. I rappresentanti del Governo, che partecipano agli uffici
di Presidenza delle commissioni parlamentari ai fini della programmazione
dei lavori, avanzano in tale sede le richieste prioritarie per
lattuazione del programma del Governo, con particolare
riguardo ad un tempestivo esame dei disegni di legge di conversione
dei decreti-legge.
2. Qualora, durante il procedimento di conversione in legge
di un decreto-legge, i termini regolamentari per la presentazione
della relazione delle commissioni allassemblea non siano
rispettati, il Ministro per i rapporti con il Parlamento richiede
linserimento del disegno di legge di conversione nel calendario
dei lavori dellassemblea.
3. Nel caso insorga una questione di merito durante il procedimento
di conversione del decreto-legge, il Ministro per i rapporti
con il Parlamento informa il Presidente del Consiglio per le
iniziative necessarie.
Articolo 17.
Esame degli emendamenti.
1. La presentazione di emendamenti a nome del Governo deve
essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Ove gli emendamenti modifichino in misura rilevante il disegno
di legge o, comunque, incidano sulla politica generale del Governo,
sono sottoposti al Consiglio dei Ministri da parte del Presidente.
In ogni caso, qualora gli emendamenti comportino nuove o maggiori
spese ovvero diminuzioni di entrate, deve essere acquisito il
concerto del Ministro del tesoro; qualora gli emendamenti si
riferiscano allorganizzazione ed al funzionamento di amministrazioni
pubbliche, devono essere acquisiti anche i concerti del Ministro
del bilancio e della programmazione economica e del Ministro
per la funzione pubblica.
2. Al fine di definire la posizione del Governo, il Ministro
competente per materia sottopone tempestivamente al Ministro
per i rapporti con il Parlamento, che informa il Presidente
del Consiglio dei Ministri, il testo degli emendamenti di iniziativa
parlamentare rilevanti per la politica generale del Governo,
o che comportino sostanziali modificazioni allorganizzazione
ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche, o nuove o
maggiori spese o diminuzioni di entrate.
Articolo 18.
Verifica dei disegni di legge allesame del Parlamento.
1. I disegni di legge di iniziativa governativa, ove modificati,
ed ogni altro disegno o proposta di legge che incida sulla politica
generale del Governo, dopo lapprovazione da parte di una
delle due Camere, sono trasmessi con osservazioni, a cura del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, il quale può deferirne lesame
ad un Comitato di Ministri al fine di definire la posizione
del Governo durante lulteriore esame parlamentare.
2. Il Comitato di Ministri, di cui al comma 1, è presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro
da lui delegato, ed è composto dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento, dai Ministri competenti per materia, nonché
dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica e dal Ministro per la funzione pubblica, qualora il
disegno di legge, rispettivamente, comporti nuove o maggiori
spese o diminuzioni di entrate, ovvero contenga disposizioni
relative allorganizzazione ed al funzionamento di amministrazioni
pubbliche.
3. Alle sedute del Comitato assiste il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni
di Segretario del Consiglio.
4. La procedura di cui ai precedenti commi si applica, nei
casi di particolare rilevanza per la politica generale del Governo,
fin dallinizio dellesame del disegno di legge o,
comunque, prima dellesame in assemblea.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato
dei Ministri, autorizza la presentazione di emendamenti al disegno
di legge di cui al comma 1, definisce lesercizio delle
facoltà del Governo di cui allart. 72 della Costituzione,
ovvero, ove lo ritenga opportuno, rimette lesame del disegno
di legge al Consiglio dei Ministri.
6. Si applica allattività del Comitato di Ministri,
in quanto compatibile, lart. 4.
Articolo 19.
Verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti dal
Governo in Parlamento.
1. Al fine di collaborare alla tempestiva e organica attuazione
degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, il Ministro
per i rapporti con il Parlamento segnala al Presidente del Consiglio
le difficoltà riscontrate.
2. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Ministro
competente gli adempimenti previsti, promuovendo, eventualmente
in Consiglio dei Ministri, gli opportuni aggiornamenti del programma
di Governo