(pubbl. G.U. n. 207 del 4 settembre 2002)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per
la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in
particolare l'art. 11;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme
in materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del
servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante
disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art.
2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio
dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutturein cui si articola il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica,
per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo
degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna
delle strutture medesime affidata alle determinazioni del
Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati,
secondo le rispettive competenze;
Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art.
7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi
all'ordinamento delle strutture del Segretariato generale
e all'organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
2000, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale la
Corte costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il Governo
e la Corte dei conti relativamente all'art. 9, comma 7, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha ritenuto prevalenti
le ragioni addotte dalla Corte dei conti ed ha annullato il
primo periodo del citato art. 9, comma7;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche
nelle aree svantaggiate, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 luglio 2002, in corso di registrazione;
Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in osservanza della procedura individuata dalla citata
sentenza della Corte costituzionale;
Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione
dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo
n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici
di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e
dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione
della loro composizione si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorita' politiche
interessate;
Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture
della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere
trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie,
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il
trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta
intanto ferma l'attuale organizzazione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
c) presidente, vice presidente e Presidenza: rispettivamente,
il presidente, il vice presidente e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
d) sottosegretario alla presidenza: il Sottosegretario di
Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, segretario generale, vice segretario
generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il segretario
generale ed il vice segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale):
i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi
equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia
funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte
di altra struttura, comprese le strutture generali affidate
a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti
se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione
di dipartimento di una struttura generale non discendono in
modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico
del dirigente preposto;
g) uffici: strutture, anchesse di livello dirigenziale generale,
in cui si articolano i dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.
Art. 2.
Strutture della Presidenza
1. Costituiscono strutture generali della Presidenza:
a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata
alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2,
del decreto legislativo:
1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
4) il dipartimento per gli affari regionali;
5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria;
6) il dipartimento della funzione pubblica;
7) il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
8) il dipartimento per le pari opportunita';
9) il dipartimento per le riforme istituzionali;
10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
12) il dipartimento per gli affari economici;
13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
14) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano;
15) l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali;
16) il dipartimento per la protezione civile;
17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;
b) le strutture di missione istituite, ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo, per lo svolgimento di
particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati
o per la realizzazione di specifici programmi:
1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
2. Costituiscono altresi' strutture generali della Presidenza,
adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse,
controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo:
a) l'ufficio del segretario generale;
b) il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione;
c) il dipartimento per le risorse strumentali;
d) il dipartimento del cerimoniale di Stato;
e) l'ufficio bilancio e ragioneria;
f) l'ufficio per il controllo interno;
g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i
seguenti uffici:
a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria
particolare;
b) l'ufficio stampa e del portavoce del presidente;
c) l'ufficio del consigliere diplomatico;
d) l'ufficio del consigliere militare.
4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di
diretta collaborazione del presidente, fermo restando quanto
disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.
5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio
alla cui responsabilita' non siano affidate strutture generali,
possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del
decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa
disposizione si applica anche per il supporto organizzativo
ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata
posta alcuna struttura.
6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli
organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente
presso la presidenza si avvalgono del supporto di strutture
che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo
al dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione.
7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi,
costituiscono strutture dirigenziali non generali della presidenza
le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati
ai sensi dell'art. 11 della legge.
8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate
sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente
decreto, della funzionalita' dell'ufficio e della utilizzazione
ottimale del personale a questo assegnato.
Art. 3.
Disposizioni di carattere generale
1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture
non affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle
dirette dipendenze di Sottosegretari. Il segretario generale
sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa
del Segretariato generale. Egli e' altresi' responsabile dell'approvvigionamento
delle risorse umane della Presidenza, nonche' dei profili
gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della
Presidenza, una gestione accentrata. Il segretario generale
risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni
di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro
o sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi
poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli
di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al
personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18
della legge.
2. Il segretario generale predispone il progetto di bilancio
annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo
della presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente,
con le modalita' stabilite dall'apposito decreto che disciplina
l'autonomia finanziaria della presidenza e gli adempimenti
in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il presidente
acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Nei casi in cui una struttura della presidenza sia affidata,
ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilita'
di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di un sottosegretario,
il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali
della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Per le strutture del Segretariato, il segretario generale
impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa
di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali
tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attivita'
da svolgere, nonche', per le strutture generali individuate
come uffici di diretta collaborazione, del carattere fiduciario
del rapporto intrattenuto con il presidente.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti,
anche per delega, di responsabilita' gestionali, possono delegare
a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi
delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo
la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla
sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in
via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle
di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati,
salva diversa disposizione del segretario generale e comunque
per non piu' di quarantacinque giorni dalla data di giuramento
del nuovo Governo.
6. Quando l'affidamento di una struttura generale alla responsabilita'
di un Ministro o sottosegretario viene a cessare per causa
diversa da quella di cui al comma 5, il segretario generale
propone al presidente, entro trenta giorni, la conferma o
la sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino
a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe
attribuite al capo della struttura e da questo ai dirigenti.
Art. 4.
Organizzazione degli uffici
1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione
interna delle strutture che compongono il Segretariato generale,
ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate
a Ministri o Sottosegretari, puo' essere modificata con provvedimento
del segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche
dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla
responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti,
i Ministri o Sottosegretari interessati.
2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di
piu' strutture, il segretario generale puo' istituire, sentiti
i capi delle strutture generali interessate e previo assenso
delle autorita' politiche, ove si tratti di strutture affidate
alla responsabilita' di Ministri o poste alle dipendenze di
Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali.
Il provvedimento del segretario generale indica il coordinatore
della struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della
graduazione delle inerenti responsabilita'.
Art. 5.
Poteri gestionali
1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale
ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso
di piu' vice segretari generali, uno di essi e' delegato dal
segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza
o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il segretario
generale puo' attribuire funzioni vicarie ad uno o piu' dirigenti
di prima fascia o equiparati.
2. I capi dei dipartimenti della presidenza sono nominati
ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti
agli uffici autonomi equiparati a dipartimenti, agli uffici
o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente
fissati dal presidente, per le strutture affidate alla responsabilita'
di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali
che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti
del segretario generale. Il segretario generale puo' delegare
ai capi delle strutture generali l'assegnazione di funzioni
dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli
stessi di poteri gestionali. Con le modalita' suindicate,
i Ministri e Sottosegretari delegati, nonche', per quanto
di competenza, il segretario generale provvedono al conferimento
degli incarichi dirigenziali per attivita' di studio e consulenza,
o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla assegnazione
alle strutture della presidenza del personale non dirigenziale
provvede il segretario generale.
3. Nelle strutture generali della presidenza, le funzioni
vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile,
sono attribuite con provvedimento del Ministro o sottosegretario
competente, ovvero del segretario generale, su proposta del
capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento,
le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita'
nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura
interessata.
4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture
generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti
o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone
il responsabile.
5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della presidenza,
le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese
quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo,
di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica
e controllo. Ferme restando la struttura e la composizione
dell'Ispettorato per la funzione pubblica, e' stabilito in
dieci ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di
prima fascia e in quattordici ulteriori unita' il numero massimo
dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla presidenza,
presso le strutture di volta in volta individuate dal presidente,
per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o
altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a norma
dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze si renda
necessario assegnare funzioni di studio e di ricerca a dirigenti
di prima e seconda fascia in numero eccedente i limiti rispettivamente
di 10 e 14 unita', sara' reso indisponibile un pari numero
di incarichi di funzione dirigenziale di direzione per i quali
sia prevista una retribuzione equivalente o superiore. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo,
del decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 1997,
n. 520.
Art. 6.
Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari
1. I Ministri senza portafoglio, il sottosegretario alla
presidenza e i Sottosegretari presso la presidenza si avvalgono
di uffici di diretta collaborazione. La composizione di detti
uffici e' disciplinata dal presente articolo. All'adozione
di una composizione diversa da quest'ultima si provvede, nei
limiti delle risorse di bilancio, con decreti del presidente,
su proposta del Ministro o sottosegretario interessato, ai
sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. Detti
decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico
di Governo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici
di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno
la seguente composizione:
a) ufficio di gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) ufficio stampa.
3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro ed e' nominato dal
Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato,
i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello
Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o
fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti
ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione,
dotati di elevata professionalita'. Il Ministro puo' avvalersi
di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore
legislativo, scelti tra persone di elevata professionalita'.
L'ufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti
all'area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque dipendenti
appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato,
tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale
puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale
con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della presidenza. Al settore e' preposto un consigliere giuridico,
designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di
due dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello
equiparato, e quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale
B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate al
comma 3. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei
alla pubblica amministrazione.
5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario
particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti
all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle
categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale puo' essere
scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
6. All'ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo iscritto
all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Ministri senza
portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio
stampa e del portavoce del presidente.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici
di diretta collaborazione del sottosegretario alla presidenza
e dei Sottosegretari presso la presidenza con delega di funzioni
da parte del presidente consistono nella segreteria particolare,
organizzata secondo modalita' analoghe a quelle di cui al
comma 5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente
di prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono
addetti quattro dipendenti dell'area B, o livello equiparato.
Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla
pubblica amministrazione. Il sottosegretario puo' attribuire
al capo della segreteria particolare o al capo della segreteria
tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici
di diretta collaborazione.
8. I Sottosegretari presso la presidenza con delega da parte
di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria
particolare.
Art. 7.
Conferenza dei capi delle strutture generali
1. Il segretario generale convoca e presiede la conferenza
dei capi delle strutture generali, ai fini del parere sul
progetto di bilancio della presidenza, secondo le indicazioni
del decreto sull'ordinamento finanziario e contabile, nonche'
per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini
di coordinamento.
Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE
Art. 8.
Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
1. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce
la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa
alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo
ed e' posto alle dirette dipendenze del sottosegretario di
Stato alla presidenza-segretario del Consiglio dei Ministri,
l'ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla
formazione del Governo, nonche' gli adempimenti preordinati
alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei
Ministri e alla relativa documentazione; cura altresi' gli
adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate
ed alla predisposizione dei verbali, nonche' quelli relativi
alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti
normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone
anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.
3. Il capo dell'ufficio informa il segretario generale sulle
questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri
e sulle deliberazioni adottate.
Art. 9.
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
1. Il dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la
struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti
del Governo con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti riguardanti:
l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione
di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti
del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione
dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei
disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi,
l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti
parlamentari, nonche' sull'assegnazione di progetti di legge
alla sede legislativa; i rapporti con i gruppi parlamentari
e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo
parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi
rivolti al presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica
degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione
alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e
proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici
e non piu' di otto servizi.
Art. 10.
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
1. Il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale
dei rapporti del Governo con le istituzioni europee e della
quale il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo, per l'attivita' inerente all'attuazione degli
impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni
di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa
comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana
da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
in sede di Unione europea. Il dipartimento, in particolare,
cura e segue la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione
della legge comunitaria annuale; vigila sull'attuazione delle
norme comunitarie; assicura, durante il procedimento normativo
comunitario, il monitoraggio del processo decisionale; segue
il contenzioso comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove
l'informazione sull'attivita' dell'Unione europea e coordina,
in materia, le iniziative di formazione.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici
e non piu' di tredici servizi. Dipende funzionalmente dal
dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per
la repressione delle frodi comunitarie.
Art. 11.
Dipartimento per gli affari regionali
1. Il dipartimento per gli affari regionali e' la struttura
di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del
Governo con il sistema delle autonomie e della quale il presidente
si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per
le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo
della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali,
per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli
appositi organi a composizione mista e con la collaborazione
degli uffici di segreteria della Conferenza permanente Stato,
regioni e province autonome nonche' della Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato
svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente
e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia
o inadempienza. Il dipartimento provvede, in particolare,
anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione
dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a
composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra
presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome; il controllo successivo
della legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso
Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni
all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province
ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi
delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle
azioni governative per la salvaguardia delle zone montane.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici
e non piu' di undici servizi.
Art. 12.
Dipartimento per gli affari economici
1. Il dipartimento per gli affari economici e' la struttura
di supporto che opera in materia di:
a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza
pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari
di carattere generale;
b) attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali;
monitoraggio e valutazione del conseguimento degli obiettivi
economico-finanziari programmati e degli andamenti economici
generali; occupazione, in riferimento anche all'attuazione
e all'aggiornamento degli accordi con le parti sociali; interventi
per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti
di programmazione negoziata; rapporti con le parti sociali
e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del dipartimento opera il comitato per l'emersione
del lavoro non regolare.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici
e in non piu' di cinque servizi.
Art. 13.
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
1. Il dipartimento e' la struttura di supporto che cura in
maniera specifica le tematiche relative all'attuazione ed
aggiornamento del protocollo sulle politiche dei redditi e
dell'occupazione. Provvede all'organizzazione ed alla cura
delle attivita' preparatorie delle riunioni sulla concertazione
con le parti sociali e cura le relazioni con le organizzazioni
di categoria e le amministrazioni interessate. Il dipartimento
opera altresi' in materia di conoscenza e coordinamento delle
situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e
di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli
strumenti della programmazione negoziata. Nell'ambito di tali
materie, il dipartimento cura i rapporti con le parti sociali
e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del dipartimento operano il comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione e l'Osservatorio
per la piccola e media impresa.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici
e in non piu' di sei servizi.
Art. 14.
Ufficio del consigliere diplomatico
1. L'ufficio del consigliere diplomatico assiste il presidente
nella sua attivita' in materia di relazioni internazionali
in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono
alla politica estera.
Art. 15.
Ufficio del consigliere militare
1. L'ufficio del consigliere militare assiste il presidente
nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che
provvedono alla difesa nazionale e cura altresi' gli affari
di interesse della presidenza relativi agli aspetti militari
connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza
atlantica, all'UEO e alla OSCE.
2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera,
in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento
della produzione di materiali di armamento di cui alla legge
9 luglio 1990, n. 185. Al servizio e' preposto il capo dell'ufficio.
Art. 16.
Ufficio stampa e del portavoce del Presidente
1. L'ufficio stampa e del portavoce del presidente cura l'informazione
inerente all'attivita' del presidente e del Consiglio dei
Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano
in raccordo funzionale con l'ufficio gli uffici stampa dei
Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente
operanti presso i Sottosegretari della presidenza. Resta fermo
quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio
dei Ministri, approvato con decreto del presidente in data
10 novembre 1993.
Art. 17.
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
e' la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale,
fornisce supporto all'attivita' di coordinamento del presidente
ed assiste il sottosegretario alla presidenza e il segretario
generale in materia di attivita' normativa. Il dipartimento
assicura altresi' alla presidenza la consulenza giuridica
di carattere generale. Esso in particolare:
a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa
del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del
dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza
con il programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri
competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti
con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi
o parlamentari, relativi ai disegni di legge;
c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera
a), la qualita' dei testi normativi e degli emendamenti del
Governo, anche con riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza
della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e
il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso
delle diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso
alla decretazione d'urgenza;
e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle
necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi
appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative
legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro
normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali
precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti
e la congruita' dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove
disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni
e alle imprese;
f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi
di Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende
all'applicazione delle direttive del presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative
procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione
del relativo personale;
h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni
su richiesta degli organi parlamentari;
i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa
regolamentare del Governo;
l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi
e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie
le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione
dell'ordinamento legislativo esistente;
m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso
curato dalla presidenza; cura l'istruttoria delle questioni
di costituzionalita' e i relativi rapporti con gli uffici
della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;
n) cura i rapporti con le autorita' amministrative indipendenti
relativamente alle questioni riguardanti la normazione;
o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari
regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e
Stato-citta', gli adempimenti preliminari per l'espressione
dei pareri sugli atti normativi del Governo;
p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali
e con i competenti uffici informatici della presidenza, la
predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici
della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche
amministrazioni e dei cittadini;
q) svolge le attivita' di ricerca e documentazione giuridica
ed ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito
delle proprie competenze, dal presidente, dal sottosegretario
alla presidenza o dal segretario generale.
2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalita' dell'art.
9 del decreto del presidente della Repubblica 19 luglio 1989,
n. 366:
a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione
dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche' nelle
procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione
in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare
della situazione normativa ed economica interna e la valutazione
delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie
sull'assetto interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente
alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi
dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che
integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a
cessare.
4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici
e non piu' di nove servizi.
5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di otto
unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art.
11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Art. 18.
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo e'
la struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione,
in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale
fine, il dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento
e indirizzo, nonche' di monitoraggio, in vista anche della
verifica di fattibilita' delle iniziative legislative, ed
esercita ogni altra attivita' attinente al coordinamento amministrativo
demandata alla presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle
competenze di carattere politico-amministrativo direttamente
esercitate dal presidente.
2. Il dipartimento fornisce supporto all'attivita' della
commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario
raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma
4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari
istituiti dal Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge,
per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici
e non piu' di cinque servizi.
Art. 19.
Dipartimento per le pari opportunita'
1. Il dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura
di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione
ed al coordinamento delle politiche di pari opportunita' e
delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni.
Della struttura stessa il presidente si avvale, ai sensi dell'art.
5 del decreto legislativo, per promuovere e coordinare le
azioni di Governo nell'area funzionale suindicata e quelle
volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio
della utilizzazione dei relativi fondi europei. Il dipartimento,
in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti
l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la
promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive,
di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie
della parita' e delle pari opportunita'; alla cura dei rapporti
con le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia
e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative
necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del
Governo negli organismi nazionali e internazionali.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici
e non piu' di cinque servizi. Presso il dipartimento opera
la segreteria della commissione per le pari opportunita'.
Art. 20.
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
1. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la
struttura di supporto del presidente che opera nell'area funzionale
relativa al coordinamento delle attivita' di comunicazione
istituzionale e delle politiche relative all'editoria e ai
prodotti editoriali. Il dipartimento, in particolare svolge
compiti in materia di attivita' di informazione, pubblicita'
e documentazione istituzionale. Esso cura altresi' gli affari
relativi all'editoria e alla stampa.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici
e non piu' di nove servizi.
Art. 21.
Dipartimento della funzione pubblica
1. Il dipartimento della funzione pubblica e' struttura di
supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita'
in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche
amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei
modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza,
efficacia ed economicita', nonche' per il coordinamento in
materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il dipartimento,
in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei
fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti
nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico e trattamento
economico del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche
amministrazioni; gestione stralcio del ruolo unico dei dirigenti
sino alla costituzione dei ruoli delle amministrazioni dello
Stato; cura della banca dati informatica contenente i dati
relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato; tenuta
dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione
concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti
con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato
e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale
delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico;
assistenza, monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione
delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle
pubbliche amministrazioni. Il dipartimento esercita altresi'
compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di sei uffici
e non piu' di ventisei servizi. Presso il dipartimento opera,
inoltre, l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato
in due ulteriori servizi.
3. Nell'ambito del dipartimento, alle dirette dipendenze
del Ministro per la funzione pubblica, opera, altresi', l'ufficio
per l'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione
delle norme e delle procedure con il compito di coadiuvare
il Ministro nell'espletamento di tale attivita'. L'ufficio
si articola in un ulteriore servizio.
4. Il dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e
del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo
e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del presidente della Repubblica
20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso
decreto.
5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di dieci
unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art.
11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Art. 22.
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e' struttura
di supporto ai fini del coordinamento delle politiche di promozione
dello sviluppo della societa' dell'informazione, nonche' delle
connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini
e le imprese. In particolare il dipartimento cura il supporto
per: la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione
del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti
coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica
dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso
alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a
migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' delle
pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai
cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato
delle nuove tecnologie; l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento,
il monitoraggio e la verifica del piano d'azione "governo
elettronico"; l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento
dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilita'
dei sistemi informativi, riguardano le attivita' di piu' amministrazioni;
l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione
e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attivita'
e di fornitura di servizi di rete agli utenti; l'utilizzo
e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale
del Paese, nonche' il coordinamento della ricerca applicata
nelle medesime tecnologie; le attivita' del comitato dei Ministri
per la societa' dell'informazione, nonche' l'attuazione delle
relative decisioni; le attivita' di concertazione del Governo
con le parti sociali, per gli aspetti di competenza; salve
le competenze attribuite al dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni
degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione
delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali.
2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie si avvale,
inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge
24 novembre 2000, n. 340, nonche', ai sensi dell'art. 29,
comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
delle strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e adotta le opportune direttive ai fini del
coordinamento dell'attivita' del Centro tecnico e dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella
del dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici
e delle relative risorse umane e strumentali.
3. Il dipartimento cura altresi' il supporto al funzionamento
e all'attivita' dei comitati dei Ministri per la societa'
dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla
navigazione satellitare.
4. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici
e in non piu' di dodici servizi.
Art. 23.
Dipartimento per le riforme istituzionali
1. Il dipartimento per le riforme istituzionali assicura
al presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato
alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in
particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale,
alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema
delle autonomie, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali
ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative
normative con gli indirizzi del Parlamento e con quelli di
riforma del programma di Governo.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di un ufficio
e non piu' di tre servizi.
Art. 24.
Ufficio del Segretario generale
1. L'ufficio del segretario generale fornisce a quest'ultimo
il supporto per l'attivita' di coordinamento e di raccordo
organizzativo e funzionale tra le diverse strutture, nonche'
per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo
riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della presidenza.
L'ufficio opera nell'area funzionale della progettazione delle
politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo
generale. Svolge funzioni di verifica e monitoraggio dell'attuazione
del programma di Governo, in base alle direttive del Ministro
a cio' delegato, ove nominato, in particolare l'ufficio:
a) cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione
degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito della
Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;
il monitoraggio degli adempimenti normativi ed amministrativi
in coerenza con gli obiettivi delineati dal programma di Governo
ed il supporto tecnico per il suo aggiornamento;
b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi
funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale
e di direttiva, anche con riferimento alle tematiche di raccordo
tra i diversi livelli di governo;
c) cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi,
la documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalita'
degli uffici della presidenza;
d) assicura il supporto al segretario generale per lo svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 5;
e) assiste il segretario generale, in raccordo con le altre
strutture della presidenza, nell'esercizio delle funzioni
istituzionali di coordinamento e supporto all'attivita' del
presidente nei rapporti con le autorita' amministrative indipendenti,
con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni
ed enti, assicurando il quadro conoscitivo e l'istruttoria
funzionali allo studio delle varie problematiche inerenti
alle relazioni in questione;
f) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti
al segretario generale, e predispone ricerche e analisi di
carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche;
g) assiste il segretario generale negli adempimenti connessi
alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione
della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
h) assicura il servizio di segreteria della conferenza di
cui al comma 5;
i) coordina le attivita' di accettazione e di smistamento
della corrispondenza e del settore delle fotocopie;
l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati,
alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato
generale e cura la gestione del protocollo informatico integrato
della presidenza.
2. Nell'ambito dell'ufficio operano la segreteria del segretario
generale e il Centro comunicazioni classificate, deputato
alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di
apparati elettronici.
3. E' un servizio dell'ufficio la Segreteria speciale per
le attivita' di cui al comma 1, lettera g).
4. Nell'ambito dell'ufficio opera, a livello di ufficio dirigenziale
generale e in raccordo funzionale con il Capo dell'ufficio,
l'ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non
piu' di tre servizi. Tale ufficio assiste il segretario generale
nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto
al presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo
e confessioni religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali
e comunitarie in raccordo con le altre strutture della presidenza,
nonche' nello svolgimento delle funzioni di coordinamento
e raccordo organizzativo delle attivita' di organismi e commissioni
facenti capo al Segretariato generale, in materie di particolare
impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario.
Cura altresi' gli adempimenti relativi ai rapporti con le
magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura
dello Stato.
5. L'ufficio assicura il supporto organizzativo per la conferenza
dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata e presieduta
dal segretario generale per l'esame preparatorio delle problematiche
inerenti a profili istituzionali di ordine generale e coinvolgenti
piu' amministrazioni. La conferenza puo' essere convocata,
per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione
del programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche
tramite un suo delegato.
6. L'ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e
si avvale di tre dirigenti con compiti di consulenza, studio
e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5,
comma 5, nonche' di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2,
del decreto legislativo.
Art. 25.
Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione
1. Il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione
provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione
del personale della presidenza; alle attivita' di carattere
generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni
organizzative della presidenza; al supporto organizzativo
degli organi collegiali che operano presso la presidenza.
Il dipartimento cura la gestione del contenzioso del personale
ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede
di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado.
Cura le relazioni sindacali.
2. Nell'ambito del dipartimento opera l'ufficio del medico
competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto
soccorso, in attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio
fanno capo, secondo le direttive impartite dal segretario
generale, eventuali strutture mediche istituite presso la
presidenza.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici
e non piu' di dodici servizi.
Art. 26.
Dipartimento per le risorse strumentali
1. Il dipartimento per le risorse strumentali provvede, in
un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale
coerente con le esigenze di funzionamento della presidenza
e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento
di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica
nonche' all'ottimale gestione degli immobili in uso alla presidenza.
Il dipartimento provvede, altresi', alla programmazione e
alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi
dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi
strutturali ai fini del-l'applicazione della normativa concernente
la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi
di lavoro. Il dipartimento, inoltre, predispone e gestisce
i programmi di informatizzazione della presidenza, curando
l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi
informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto
il profilo della sicurezza e riservatezza. Il dipartimento
cura la gestione dell'autoparco e la sicurezza del servizio
di trasporto. Coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione
dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della
presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico
nazionale. Il dipartimento predispone, altresi', progetti
pilota di outsourcing anche attraverso l'eventuale costituzione
di societa' miste per la gestione dei servizi generali di
supporto.
2. Il dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti,
provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed
alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative,
di acquisizione di beni e servizi, anche di natura informatica
nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure
amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione
operativa quale referente unico della presidenza. Il dipartimento
provvede altresi' al collaudo e alla regolare esecuzione delle
opere e degli interventi o delle prestazioni. Nell'ambito
di tutte le attivita' di competenza, il dipartimento cura
la gestione delle procedure contabili, ivi compresi la liquidazione
delle spese e i pagamenti in contanti tramite cassiere.
3. Al dipartimento fanno capo i consegnatari del segretariato
generale e il centralino telefonico. Presso il dipartimento
e' collocato il servizio prevenzione e protezione che supporta
il responsabile, a livello centrale, della prevenzione e protezione
ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro.
4. Il dipartimento si articola in tre uffici:
a) ufficio per la fornitura di beni e servizi;
b) ufficio per le infrastrutture;
c) ufficio per l'informatica e la telematica.
5. I capi degli altri dipartimenti, su richiesta del segretario
generale, del capo del dipartimento o del coordinatore dell'ufficio
per l'informatica e la telematica, designano un responsabile
per l'informatica e le telecomunicazioni, con il compito di
interfaccia tra le strutture interne e il dipartimento.
6. Nel limite delle spese gestite dal segretariato generale,
il coordinatore dell'ufficio per l'informatica e la telematica
e' il responsabile dei sistemi informativi automatizzati nonche'
della sicurezza informatica e delle telecomunicazioni della
presidenza.
7. Il dipartimento si articola in non piu' di 12 servizi
e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio
e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5,
comma 5.
Art. 27.
Ufficio bilancio e ragioneria
1. L'ufficio bilancio e ragioneria predispone il bilancio
preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario
della gestione.
2. L'ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al
controllo della regolarita' amministrativa e contabile sui
provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita'
e di spesa della presidenza. Provvede, altresi', alla registrazione
dei relativi impegni nonche' alla validazione dei titoli di
spesa.
3. L'ufficio esercita, inoltre, la vigilanza sui cassieri.
4. All'ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli
atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al segretario
generale eventuali osservazioni. Cura, altresi', i rapporti
con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente
alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della
presidenza, nonche' i rapporti con la Corte dei conti, relativamente
ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo.
5. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.
Art. 28.
Dipartimento del cerimoniale di Stato
1. Il dipartimento cura il cerimoniale di Stato e assiste
il presidente nell'attivita' di rappresentanza ufficiale,
assicurando il coordinamento delle attivita' di cerimoniale
svolte dalle prefetture; coordina le adesioni, i patronati
e i patrocinii governativi; collabora all'organizzazione delle
visite all'estero del presidente; cura l'istruttoria relativa
alle onorificenze e all'araldica.
2. Nell'ambito del dipartimento operano l'ufficio del cerimoniale
e l'ufficio onorificenze e araldica.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro servizi.
Art. 29.
Ufficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano.
1. L'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo
gli indirizzi del presidente della conferenza, ai sensi dell'art.
10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'ufficio in particolare provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni
della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle
determinazioni assunte;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle
funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa
svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento
dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province
autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca
informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni
dello Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi
di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della conferenza,
a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
3. Il responsabile dell'ufficio, ovvero il responsabile dell'ufficio
di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
puo' essere incaricato, con decreto del presidente, di svolgere
le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di
coordinare l'attivita' istruttoria e di supporto posta in
essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'ufficio si articola in non piu' di sei servizi ed una
segreteria tecnica e si avvale di ulteriori dirigenti fino
ad un massimo di cinque.
Art. 30.
Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali
1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente necessaria
allo svolgimento delle attribuzioni della conferenza stessa,
in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti
alle riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione
relativa alle determinazioni assunte; all'attivita' istruttoria
connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti
alla conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario
raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato
e delle autonomie locali; alle attivita' strumentali al raccordo,
alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le
amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. L'ufficio
cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni,
a norma dell'art. 29, comma 3, l'attivita' istruttoria e di
supporto per il funzionamento della conferenza unificata.
2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.
Art. 31.
Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari
1. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora le predisposizioni
di ordine normativo, amministrativo, tecnico e finanziario
necessarie per assicurare le condizioni di svolgimento del
trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di
tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze
di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili
di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione
di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione
di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni
e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo
al fine di assicurare la priorita' degli spostamenti degli
aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica
di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per
il conseguimento di finalita' istituzionali. L'ufficio si
articola in non piu' di un servizio.
Art. 32.
Ufficio per il controllo interno
1. L'ufficio per il controllo interno, per il perseguimento
degli obiettivi e nelle forme indicate dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, esercita l'attivita' di valutazione
e controllo strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione
degli obiettivi contenuti nelle direttive e in altri atti
di indirizzo politico-amministrativo della presidenza e ne
riferisce al segretario generale, per quanto attiene al funzionamento
delle strutture che compongono il Segretariato generale e
ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla
responsabilita' dei medesimi.
2. L'ufficio svolge la funzione di supporto per la valutazione
dei dirigenti secondo previsioni normative e contrattuali,
in conformita' dei criteri adottati con decreto del presidente
del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2002. Cura il coordinamento
e l'indirizzo metodologico delle attivita' di controllo di
gestione. L'ufficio opera in posizione di autonomia funzionale.
3. Alla direzione dell'ufficio e' preposto un collegio composto
da tre membri, scelti dal presidente del Consiglio con proprio
decreto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti
universitari, esperti esterni di comprovata professionalita'.
Con il medesimo decreto e' nominato il presidente del collegio,
che e' il capo della struttura ai sensi dell'art. 18 della
legge e dell'art. 2, comma 8.
4. L'ufficio coordina le strutture istituite, in attuazione
di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, dai dipartimenti ed uffici affidati alla
responsabilita' di Ministri senza portafoglio e di Sottosegretari
di Stato, al fine di assicurare l'omogeneita' dei criteri
e delle metodologie in uso nella presidenza del Consiglio
dei Ministri.
5. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi e si
avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e
ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma
5, per lo sviluppo di interventi di ottimizzazione dei processi
gestionali, per l'aggiornamento delle metodologie, per la
realizzazione di progetti di sperimentazione.
Art. 33.
Comitato tecnico-scientifico per la valutazione
e il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato
1. Il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, si avvale di un ufficio di livello
dirigenziale generale per il coordinamento in materia di valutazione
e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
Tale ufficio svolge altresi' compiti di supporto in ordine
alla metodologia dei sistemi di valutazione, al coordinamento
dei controlli di tipo strategico, alla valutazione della funzionalita'
dei sistemi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni.
Nell'ambito dell'ufficio operano l'osservatorio dei controlli
interni, di cui al comma 3 del citato art. 7, nonche' la banca
dati di cui al comma 1 dell'articolo stesso.
2. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi.
Art. 34.
Dipartimento per la protezione civile
1. Il dipartimento per la protezione civile, nell'ambito
degli indirizzi dettati dal presidente ovvero dal Ministro
dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso
dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401, e dalla normativa in materia di protezione civile.
2. Il dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita'
gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita' della commissione
nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi,
del comitato operativo della protezione civile nonche' del
comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art.
5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione
civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi
istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo
della protezione civile, partecipando attivamente a progetti
di collaborazione internazionale.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di otto uffici
e non piu' di quarantatre servizi. Presso il dipartimento
e' nominato un vice capo dipartimento. Il dipartimento si
avvale di due consulenti, dirigenti generali di prima fascia,
per lo svolgimento di attivita' di studio e di un consigliere
giuridico che operano alle dirette dipendenze del capo del
dipartimento.
Art. 35.
Ufficio nazionale per il servizio civile
1. L'ufficio svolge i compiti previsti dalla legge 8 luglio
1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ed in particolare, cura
l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio
civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo,
il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive
ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio
civile su scala nazionale.
2. L'ufficio si articola cosi' come stabilito dal decreto
del presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.
Art. 36.
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
opera la struttura di missione denominata "Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga", di cui ai decreti
del presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001
e 15 febbraio 2002, con il compito di assicurare il necessario
supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento
del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
e in particolare del presidente, il quale lo presiede. La
struttura, ferme restando le competenze attribuite alle altre
amministrazioni statali in materia di contrasto alla droga
e di recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, ha il compito di effettuare le attivita' istruttorie
necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo
e coordinamento del Governo; di predisporre, in applicazione
degli indirizzi generali del Governo, un piano triennale di
contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonche'
ulteriori proposte e piani operativi; di acquisire, per il
tramite delle amministrazioni competenti, ed elaborare adeguate
statistiche su tutti gli aspetti del fenomeno della tossicodipendenza;
di predisporre proposte di revisione della vigente legislazione
in materia da sottoporre al comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga; di verificare il rispetto, da parte
dei Ministeri interessati e degli altri soggetti pubblici
e privati operanti nel settore, delle linee-guida e degli
obiettivi previsti dal Piano nonche' da ogni ulteriore provvedimento
del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti,
sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per
l'attuazione degli interventi.
2. Alla struttura di missione, che e' posta funzionalmente
a supporto del commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle politiche antidroga, puo' essere preposto
un responsabile ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 18
della legge.
3. La struttura di missione si avvale di quattro unita' di
personale con qualifica dirigenziale con funzioni di consulenza,
collaborazione e studio, nonche' di esperti nominati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo.
Capo III
Art. 37.
Disposizioni finali
1. Entro il 31 dicembre 2002 sono emanati i decreti di organizzazione
interna di cui all'art. 4, comma 1.
2. Sono abrogati il decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni ed integrazioni,
e gli altri decreti del presidente del Consiglio dei Ministri
emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto
legislativo concernenti le strutture generali di cui al presente
decreto. L'attuale organizzazione delle stesse strutture generali
resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione
interna di cui al comma 1.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per
gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2002
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 72