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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998
Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1

Definizioni


1. Nel presente decreto sono denominati:


a. legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

b. art. 8 della legge n. 639: l’art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, avente ad oggetto "Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

c. Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d. Segretario generale, Vice Segretario generale e Segretariato generale: rispettivamente, il Segretario generale, il Vice Segretario generale e il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e. strutture generali: i dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati ai Ministri o posti alle dirette dipendenze di Sottosegretari di Stato, costituenti strutture di livello dirigenziale generale;

f. uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti;

g. servizi: strutture di livello dirigenziale.


Art. 2

Strutture generali


1. Il presente decreto disciplina le seguenti strutture generali:


ufficio stampa e del portavoce;

ufficio del consigliere diplomatico;

ufficio del consigliere militare;

ufficio del cerimoniale;

ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;

il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

il dipartimento per il coordinamento amministrativo;

il dipartimento per gli affari economici;

il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

il dipartimento degli affari generali e del personale;

il dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici;

l’ufficio per l’informatica, la telematica e la statistica;

l’ufficio del Segretario generale;

il servizio per il controllo interno;

l’ufficio di segreteria del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

l’ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


2. Con successivo provvedimento, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno disciplinate struttura e funzionamento del dipartimento per l’informazione e l’editoria. Le strutture generali affidate a Ministri, l’ufficio del Vice Presidente e l’ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi saranno del pari disciplinate con apposito provvedimento. Sono individuati, con apposito provvedimento, i moduli di organizzazione e di funzionamento della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.


Art. 3

Funzioni organizzative e strutture interdipartimentali


1. l’organizzazione interna del Segretariato generale può essere modificata, senza aumento delle strutture generali e nel limite degli organici dirigenziali, con provvedimento del Segretario generale, su proposta del capo della struttura generale interessata.

2. Alla preposizione di dirigenti agli uffici dirigenziali interni alle strutture generali ed alla assegnazione del personale agli uffici della Presidenza provvede il Segretario generale, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente.

3. Per le attribuzioni che implicano l’azione unitaria di più strutture, il Segretario generale può istituire, sentiti i capi dei dipartimenti interessati, e su richiesta delle autorità politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del Segretario generale indica il coordinatore della struttura, il livello dell’incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti responsabilità.


Art. 4

Moduli di coordinamento


1. Il Segretario generale convoca periodicamente la conferenza dei capi delle strutture generali.

2. Il Segretario generale convoca periodicamente i capi del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del dipartimento per il coordinamento amministrativo, del dipartimento per gli affari economici e del dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, unitamente ai capi di altre strutture generali eventualmente interessate, al fine di garantire l’uniformità degli interventi necessari per l’esercizio delle attribuzioni del Presidente, nonché per la valutazione dei problemi connessi alla fattibilità delle iniziative di cui all’art.12.

3. Il Segretario generale convoca periodicamente i capi del dipartimento degli affari generali e del personale, del dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici e dell’ufficio per l’informatica, la telematica e la statistica per assicurare l’integrazione funzionale delle attività di organizzazione e di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Alle riunioni partecipa anche il presidente del collegio per il controllo interno.

4. Alle riunioni di cui ai commi 1, 2 e 3 partecipano altresì il Vice Segretario generale ed il capo dell’ufficio del Segretario generale.


Art. 5

Ulteriori disposizioni di organizzazione


1. Nelle strutture di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse; in mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso dette strutture.

2. I capi delle strutture generali si avvalgono di una propria segreteria con compiti di raccordo con le strutture strumentali al funzionamento della Presidenza, relativamente alla gestione del personale e delle risorse.

3. I soggetti preposti a strutture generali e quelli preposti alle segreterie di cui all’art. 10 sono datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e sono responsabili della funzionalità dell’ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

4. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta del capo della struttura generale interessata, a ciascun servizio è preposto un coordinatore.

5. Per l’esame di particolari questioni, il capo della struttura generale, sentito il capo dell’ufficio, può affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.


Art. 6

Ufficio stampa e del portavoce


1. l’ufficio stampa e del portavoce si articola nei seguenti servizi:

servizio del portavoce e dei rapporti con la stampa;

servizio stampa.


2. Il capo dell’ufficio è il portavoce del Presidente.


3. l’ufficio cura l’informazione inerente all’attività del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Resta fermo quanto previsto dall’ari. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1993.

Art. 7

Ufficio del consigliere diplomatico


1. l’ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attività di relazioni internazionali in Italia e all’estero e, in generale, negli atti di politica estera.

Art. 8

Ufficio del consigliere militare


1. l’ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale e cura altresì gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari connessi all’appartenenza dell’Italia all’ONU, all’Alleanza atlantica, all’UEO e alla CSCE.

l’ufficio cura altresì le funzioni già svolte dall’ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.


Art. 9

Ufficio del cerimoniale


1. l’ufficio del cerimoniale cura: il coordinamento del cerimoniale di Stato; l’organizzazione delle visite e degli incontri ufficiali del Presidente e delle visite in Italia dei Capi di Stato e di Governo degli altri paesi; i trasporti aerei, disposti per esigenze di Stato, di Governo o per ragioni umanitarie; le adesioni, i patronati e i patrocinii; collabora all’organizzazione delle visite all’estero del Presidente.


2. l’ufficio del cerimoniale si articola nei seguenti servizi:


servizio del cerimoniale di Stato;

servizio per gli affari internazionali di cerimoniale, presso il quale opera un settore interpretariato.

3. Presso l’ufficio del cerimoniale opera, in posizione di autonomia, il servizio voli.


Art. 10

Segreterie


1. Per le segreterie del Presidente, del Vice Presidente e dei Sottosegretari alla Presidenza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100 e successive modificazioni.


2. Nell’ambito della Segreteria del Presidente opera un apposito servizio di elaborazione delle politiche, al cui coordinamento può essere preposto anche un esperto esterno, con struttura e compiti determinati dal Presidente. Il servizio assiste il Presidente nella sua attività di coordinamento, impulso e indirizzo per l’elaborazione delle politiche di Governo. Presso il servizio possono essere chiamati a collaborare esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, reclutati ai degli articoli 29, 31 e 37 della legge, oltre che personale in servizio presso la Presidenza.


3. Nell’ambito della segreteria del Presidente opera altresì un Nucleo tecnico, che ha il compito di esaminare, istruire ed approfondire, anche in raccordo con il servizio di elaborazione delle politiche, singole questioni di natura tecnica, in funzione delle determinazioni del Presidente. Il responsabile del Nucleo è designato, anche tra gli esperti esterni, dal Presidente.

Art. 11

Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri

 

1. l’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Segretario del Consiglio dei Ministri. l’ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, gli adempimenti preparatori ai lavori del Consiglio dei Ministri, nonché gli adempimenti relativi alla promulgazione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri.


2. l’ufficio si articola nei seguenti servizi:


servizio assistenza al Consiglio dei Ministri;

servizio esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

3. Il capo dell’ufficio informa il Segretario generale sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri e sulle delibere adottate.


Art. 12

Funzioni comuni


1. Le strutture di cui ai seguenti articoli 13, 14, 15 e 16 provvedono allo svolgimento degli interventi di impulso, di indirizzo e di coordinamento necessari per il tempestivo conseguimento degli obiettivi programmati dal Governo.


2. l’iniziativa legislativa del Governo e l’adozione di atti normativi, di indirizzo e di coordinamento sono preceduti dalla valutazione della loro coerenza con l’ordinamento giuridico e con il programma di Governo, con particolare riguardo alla indispensabilità del ricorso alla fonte legislativa ed al rispetto delle competenze dell’Unione europea, delle regioni e delle autonomie locali; della loro fattibilità sotto il profilo della congruità dei mezzi individuati per il conseguimento degli obiettivi e dell’impatto sui cittadini, sui soggetti pubblici e sulle imprese.


Art. 13

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi


1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi:


a) coordina e promuove l’istruttoria dell’iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;

b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministeri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all’istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, ai disegni di legge;

c) cura la qualità dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all’omogeneità e alla chiarezza della formulazione, all’efficacia per la semplificazione e al riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;

d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d’urgenza;

e) verifica, con l’ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni appositamente predisposte, oltre a quella tecnica, a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;

f) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;

g) coordina e promuove l’istruttoria relativa all’iniziativa regolamentare del Governo;

h) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di riordinamento e semplificazione dell’ordinamento legislativo esistente;

i) esprime pareri giuridici e cura il contenzioso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

l) svolge le attività di ricerca e documentazione giuridica nonché ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell’ambito delle proprie competenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Segretario generale.


2. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi e con le modalità dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:


a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di emanazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, particolarmente al fine di determinare la posizione del Governo nel comitato dei rappresentanti permanenti dell’Unione europea;

b) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nelle procedure contenziose avviate dall’Unione europea;

c) cura il procedimento legislativo di adeguamento dell’ordinamento interno ai regolamenti e alle direttive dell’Unione europea.


3. Il dipartimento è costituito dai seguenti uffici:


ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del Governo;

ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica.


4. l’ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa svolge i compiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, e si articola nei seguenti servizi:


servizio affari costituzionali e comunitari, autonomie locali, pubblica amministrazione, concorrenza e aiuti di Stato;

servizio affari esteri, interni, giustizia e difesa;

servizio attività economiche, finanza pubblica e privatizzazione;

servizio territori, ambiente e infrastrutture;

servizio cultura, istruzione, lavoro e affari sociali;

servizio del contenzioso;

servizio del pre-consiglio dei Ministri e della qualità del sistema normativo.


5. l’ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica si articola nei seguenti servizi:


servizio ricerche parlamentari e presso gli altri organi costituzionali;

servizio documentazione giuridica e biblioteca Chigiana.

Art. 14

Dipartimento per il coordinamento amministrativo


1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo effettua il monitoraggio sull’attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo e svolge le relative azioni di coordinamento; verifica, anche attraverso i moduli previsti dall’art. 4, la copertura amministrativa e la fattibilità delle iniziative legislative; cura ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandato alla Presidenza e non attribuito ad altri dipartimenti; fornisce il supporto allo svolgimento delle attività della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.


2. Il dipartimento comprende l’ufficio centrale per il coordinamento dell’attuazione amministrativa delle politiche del Governo, che si articola nei seguenti servizi:


servizio monitoraggio e coordinamento;

servizio copertura amministrativa e fattibilità;

servizio affari amministrativi generali e documentazione;

servizio di segreteria della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

3. Nell’ambito del dipartimento per il coordinamento amministrativo opera, in posizione di autonomia funzionale, l’ufficio per la valutazione delle attività delle amministrazioni pubbliche, il quale provvede alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, al coordinamento dell’attività di valutazione dei costi, rendimenti e risultati delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la banca dati di cui all’art. 17, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché alla vigilanza sulle gestioni pubbliche.


4. l’ufficio di cui al comma 3 si articola nei seguenti servizi:


servizio valutazione delle attività della pubblica amministrazione e dei pubblici servizi;

servizio per l’informazione sulla pubblica amministrazione.

Art. 15

Dipartimento per gli affari economici


1. Il dipartimento per gli affari economici opera in materia di:


analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari di carattere generale;

attività di concertazione del Governo con le parti sociali e monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi economico-fìnanziari programmati, relativamente agli aspetti di carattere generale.


2. Il dipartimento per gli affari economici comprende i seguenti uffici:


ufficio per il coordinamento dell’attività economica;

ufficio per il coordinamento della finanza pubblica.


3. l’ufficio per il coordinamento dell’attività economica si articola nei seguenti servizi:


servizio stato sociale, formazione e lavoro;

servizio pubbliche amministrazioni e servizi di pubblica utilità

servizio attività produttive, ricerca e innovazione, mercati finanziari,

sistema creditizio, privatizzazioni;


4. l’ufficio per il coordinamento della finanza pubblica si articola nei seguenti servizi:


servizio finanza pubblica e valutazione generale in materia economica e finanziaria;

servizio politica economica internazionale e fondi Unione europea;

servizio investimenti ed innovazione tecnologica.

Art. 16

Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali


1. Il dipartimento cura in maniera specifica le tematiche dell’occupazione, in riferimento all’attuazione ed aggiornamento del Protocollo sulle politiche dei redditi e dell’occupazione nelle aree depresse; esso opera in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l’attuazione degli strumenti di programmazione negoziale. Nell’ambito di tali materie, il dipartimento cura i rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.

2. Il dipartimento si articola nei seguenti due uffici:


ufficio per l’attuazione dell’accordo sul lavoro;

ufficio per lo sviluppo delle economie territoriali.


3. l’ufficio per l’attuazione dell’accordo sul lavoro si articola nei seguenti servizi:


servizio per l’occupazione;

servizio per l’attuazione e l’aggiornamento dell’accordo sul lavoro.


4. l’ufficio per lo sviluppo delle economie territoriali si articola nei seguenti servizi:


servizio strumenti di programmazione negoziata; crisi aziendali;

servizio investimenti pubblici, infrastrutture e ambiente.

Art. 17

Dipartimento degli affari generali e del personale


1. Il dipartimento degli affari generali e del personale provvede:


all’amministrazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alle attività di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza.

cura gli adempimenti relativi al personale di magistratura degli organi di giustizia amministrativa e contabile, nonché dell’Avvocatura dello Stato e di altri organi di consulenza generale facenti capo alla Presidenza.
All’interno del dipartimento opera il servizio ispettivo che, su incarico del Segretario generale ovvero del capo dipartimento, effettua verifiche ed esplica attività ispettive sul regolare funzionamento degli uffici della Presidenza, anche ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alle ispezioni sul funzionamento di uffici affidati alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari, il servizio può provvedere su incarico conferito dal Segretario generale, d’intesa con l’autorità politica competente. Nell’ambito del dipartimento opera un’apposita struttura di supporto all’attività del responsabile, a livello centrale, della prevenzione e della protezione, ai sensi delle norme sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il responsabile della prevenzione e protezione può essere abilitato dal Segretario generale ad avvalersi dei servizi tecnici del dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici.

2. Il dipartimento comprende i seguenti uffici:


ufficio degli affari generali;

ufficio per il trattamento giuridico ed economico del personale della Presidenza;

ufficio reclutamento, formazione e mobilità del personale della Presidenza;

ufficio per le onorificenze e l’araldica.


3. l’ufficio degli affari generali si articola nei seguenti servizi:


servizio attività generali;

servizio ispettivo;

servizio personale di magistratura degli organi di giustizia e consultivi;

servizio del responsabile della prevenzione e protezione (legge 19 settembre 1994, n. 626).


4. l’ufficio per il trattamento giuridico ed economico del personale della Presidenza si articola nei seguenti servizi:


servizio del trattamento giuridico del personale;

servizio del trattamento economico fondamentale e pensioni;

servizio del trattamento economico accessorio.


5. l’ufficio reclutamento, formazione e mobilità del personale della Presidenza si articola nei seguenti servizi:


servizio reclutamento e mobilità del personale;

servizio della contrattazione sindacale;

servizio formazione.


6. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento opera il servizio per l’attività giuridico-legislativa e per gli affari contenziosi relativi alle materie di competenza del dipartimento.

Art. 18

Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici


1. Il dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici provvede: agli adempimenti di natura finanziaria, patrimoniale e contabile relativi all’attività della Presidenza; alla stipulazione dei contratti per l’acquisizione dei beni strumentali e dei servizi inerenti allo svolgimento dell’attività di istituto, nonché alla loro gestione, con esclusione di quelli informatici e telematici.

2. Il dipartimento comprende i seguenti uffici:


ufficio bilancio e contabilità;

ufficio tecnico.


3. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento operano il servizio automezzi ed il centralino telefonico.

4. l’ufficio bilancio e contabilità si articola nei seguenti servizi:


servizio bilancio;

servizio spese di funzionamento e gestioni varie;

servizio cassa ed erogazione spese diverse.


5. l’ufficio tecnico si articola nei seguenti servizi:


servizio immobili;

servizio contratti;

servizio impianti.

Art. 19

Ufficio per l’informatica, la telematica e la statistica

 


1. l’ufficio per l’informatica, la telematica e la statistica predispone e gestisce il piano triennale e i piani annuali relativi all’informatizzazione della Presidenza;


cura l’analisi funzionale e la progettazione dei sistemi e dei servizi informatici e di telecomunicazione e ne coordina la relativa gestione; analizza le esigenze relative alla sicurezza e riservatezza dei sistemi e dei servizi informatici e di telecomunicazione; cura la formazione

specialistica degli addetti ai sistemi e servizi e, d’intesa con il dipartimento per gli affari generali e del personale, l’addestramento e la formazione di base degli utenti; predispone e gestisce i contratti di fornitura per gli aspetti di propria competenza; coordina le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso uffici e dipartimenti della Presidenza nonché l’interconnessione al Sistema statistico nazionale.


2. l’ufficio comprende i seguenti servizi:


servizio pianificazione, controllo e monitoraggio dei sistemi informativi e tecnologici;

servizio sistemi e servizi di telecomunicazione;

servizio utenti e formazione;

servizio statistica.


3. Per ciascun progetto da realizzare, il capo dell’ufficio nomina il responsabile del progetto, che ne coordina la realizzazione in tutte le sue fasi. Per particolari progetti o per interventi specifici, il capo dell’ufficio può costituire appositi gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.

4. I capi dei dipartimenti, su richiesta del Segretario generale o del capo dell’ufficio per l’informatica, designano un responsabile per l’informatica e le telecomunicazioni, con il compito di interfaccia tra le strutture interne e l’ufficio per l’informatica, la telematica la statistica.

5. Nell’ambito dell’ufficio opera la Commissione interdipartimentale per l’informazione, presieduta dal Segretario generale e composta dal capo dell’ufficio, dai capi dei dipartimenti interessati o, su loro delega, dai responsabili di cui al comma 4, nonché da consulenti e esperti nel settore informatico e di telecomunicazioni. Tale commissione individua le linee di indirizzo, le strategie e le priorità di intervento a livello interdipartimentale; definisce i relativi progetti; costituisce gruppi di lavoroe nomina il relativo responsabile; verifica lo stato di avanzamento di tali progetti e il raggiungimento degli obiettivi; risolve eventuali conflitti.


Art. 20

Ufficio del Segretario generale


1. l’ufficio svolge compiti di raccordo organizzativo e funzionale fra le diverse strutture del Segretariato, fornendo assistenza al Segretario generale ed al Vice Segretario generale nella loro attività; provvede, altresì, per il tramite della Segreteria speciale, alla tutela del segreto di Stato ed alla cura delle tematiche inerenti alla sicurezza interna, anche mediante il centro cifra.

2. l’ufficio elabora il quadro conoscitivo per l’analisi, la verifica e l’aggiornamento del programma di Governo, provvedendo altresì alla periodica predisposizione di una relazione, al fine di garantire al Segretario generale ed al Comitato di esperti di cui all’articolo 21 della legge la tempestiva conoscenza, in ordine allo stato di attuazione del programma. A tale scopo, l’ufficio opera in stretto collegamento con le strutture della Presidenza, cui può richiedere notizie o informazioni di interesse.

3. l’ufficio provvede all’esame degli atti e documenti sottoposti al Segretario generale, predisponendo anche note informative ovvero, su sua richiesta, ricerche ed analisi, di carattere giuridico amministrativo, su questioni specifiche; cura la raccolta degli elementi conoscitivi funzionali all’elaborazione di atti di direttiva o indirizzo.
l’ufficio assicura il supporto organizzativo all’attività del funzionario incaricato delle funzioni di Sovrintendente. Il Sovrintendente garantisce la tempestiva realizzazione delle esigenze strumentali e logistiche del Presidente e di altre autorità politiche, nonché di quelle inerenti al mantenimento e al decoro della sede del Governo.


4. l’ufficio si articola nei seguenti servizi:


servizio per il coordinamento interno;

servizio per l’assistenza al Segretario generale;

segreteria speciale;

servizio per il programma di Governo.


5. Nell’ambito dell’ufficio opera, alle dipendenze funzionali del Sovrintendente, il servizio di supporto al Sovrintendente stesso.

6. Presso l’ufficio opera il servizio del medico competente, al quale è preposto il soggetto responsabile dei compiti di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. Al servizio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.

Art. 21

Servizio per il controllo interno


1. Il servizio per il controllo interno esercita, nelle forme di cui all’ari. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il controllo sull’attività amministrativa della Presidenza.

2. Il servizio può richiedere ai dipartimenti ed alle altre strutture organizzative della Presidenza qualsiasi atto o notizia nonché disporre ed effettuare ispezioni ed accertamenti diretti.

3.I risultati dell’attività del servizio sono oggetto di una relazione trimestrale al Segretario generale.

4. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato Collegio per il controllo interno, composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente, di cui due consiglieri con qualifica di dirigente generale ed un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato ed i professori universitari ordinari. Con il medesimo decreto è nominato il presidente del collegio.

5. Sono assegnati al servizio sei dirigenti appartenenti al ruolo dei consiglieri della Presidenza ovvero, in numero non superiore alla metà, dirigenti provenienti da altre amministrazioni centrali dello Stato, nell’ambito del contingente di cui alla tabella A allegata alla legge.


Art. 22

Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali


1. l’ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espleta l’attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e cura, d’intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, l’attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.

2. l’ufficio di segreteria si articola nei seguenti servizi:

servizio affari generali;

servizio ordinamento degli enti locali e gestione

servizi pubblici.

Art. 23

Ufficio di segreteria del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie


1. l’ufficio di segreteria del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie provvede: alle attività istruttorie e di segreteria funzionalmente necessario all’espletamento dell’attività deliberativa e consultiva del Comitato; alle attività di documentazione degli orientamenti assunti, nelle materie di interesse del Comitato, dagli organi giurisdizionali, consultivi, di controllo e medico-legali.

2. l’ufficio comprende il servizio istruzione e documentazione e il servizio operativo.


Art. 24

Disposizioni finali


1. Con successivi provvedimenti del Segretario generale sono specificati attribuzioni e compiti degli uffici e servizi.

2. I comitati, le commissioni e gli altri organi collegiali, la cui istituzione sia anteriore alla data d 18 maggio 1996 e non derivi da disposizioni legislative o regolamentari sono soppressi, salvo che non siano confermati dall’autorità competente, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 1994 e dell’11 novembre 1994. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.