Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a. legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dellattività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
b. art. 8 della legge n. 639: lart. 8 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 639, avente ad oggetto "Poteri
del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri";
c. Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente,
il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
d. Segretario generale, Vice Segretario generale e Segretariato
generale: rispettivamente, il Segretario generale, il Vice
Segretario generale e il Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
e. strutture generali: i dipartimenti della Presidenza e
gli uffici autonomi ad essi equiparati, ivi compresi quelli
affidati ai Ministri o posti alle dirette dipendenze di Sottosegretari
di Stato, costituenti strutture di livello dirigenziale generale;
f. uffici: strutture di livello dirigenziale generale in
cui si articolano i dipartimenti;
g. servizi: strutture di livello dirigenziale.
Art. 2
Strutture generali
1. Il presente decreto disciplina le seguenti strutture generali:
ufficio stampa e del portavoce;
ufficio del consigliere diplomatico;
ufficio del consigliere militare;
ufficio del cerimoniale;
ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
il dipartimento per gli affari economici;
il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
il dipartimento degli affari generali e del personale;
il dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e
tecnici;
lufficio per linformatica, la telematica e la statistica;
lufficio del Segretario generale;
il servizio per il controllo interno;
lufficio di segreteria del Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie;
lufficio di segreteria della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.
2. Con successivo provvedimento, ai sensi dellarticolo
21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno disciplinate
struttura e funzionamento del dipartimento per linformazione
e leditoria. Le strutture generali affidate a Ministri,
lufficio del Vice Presidente e lufficio per i rapporti
con gli organismi sportivi saranno del pari disciplinate con
apposito provvedimento. Sono individuati, con apposito provvedimento,
i moduli di organizzazione e di funzionamento della Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città.
Art. 3
Funzioni organizzative
e strutture interdipartimentali
1. lorganizzazione interna del Segretariato generale può
essere modificata, senza aumento delle strutture generali e
nel limite degli organici dirigenziali, con provvedimento del
Segretario generale, su proposta del capo della struttura generale
interessata.
2. Alla preposizione di dirigenti agli uffici dirigenziali
interni alle strutture generali ed alla assegnazione del personale
agli uffici della Presidenza provvede il Segretario generale,
sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente.
3. Per le attribuzioni che implicano lazione unitaria
di più strutture, il Segretario generale può istituire,
sentiti i capi dei dipartimenti interessati, e su richiesta
delle autorità politiche, ove si tratti di strutture
affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari,
strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento
del Segretario generale indica il coordinatore della struttura,
il livello dellincarico, anche ai fini della graduazione
delle inerenti responsabilità.
Art. 4
Moduli di coordinamento
1. Il Segretario generale convoca periodicamente la conferenza
dei capi delle strutture generali.
2. Il Segretario generale convoca periodicamente i capi del
dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del dipartimento
per il coordinamento amministrativo, del dipartimento per gli
affari economici e del dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali, unitamente ai capi di altre strutture generali
eventualmente interessate, al fine di garantire luniformità
degli interventi necessari per lesercizio delle attribuzioni
del Presidente, nonché per la valutazione dei problemi
connessi alla fattibilità delle iniziative di cui allart.12.
3. Il Segretario generale convoca periodicamente i capi del
dipartimento degli affari generali e del personale, del dipartimento
del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici e dellufficio
per linformatica, la telematica e la statistica per assicurare
lintegrazione funzionale delle attività di organizzazione
e di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Alle riunioni partecipa anche il presidente del collegio per
il controllo interno.
4. Alle riunioni di cui ai commi 1, 2 e 3 partecipano altresì
il Vice Segretario generale ed il capo dellufficio del
Segretario generale.
Art. 5
Ulteriori disposizioni
di organizzazione
1. Nelle strutture di livello dirigenziale generale, le funzioni
vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile,
sono attribuite con provvedimento del Segretario generale, su
proposta del capo delle strutture stesse; in mancanza di tale
provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore
anzianità nella qualifica in servizio presso dette strutture.
2. I capi delle strutture generali si avvalgono di una propria
segreteria con compiti di raccordo con le strutture strumentali
al funzionamento della Presidenza, relativamente alla gestione
del personale e delle risorse.
3. I soggetti preposti a strutture generali e quelli preposti
alle segreterie di cui allart. 10 sono datori di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e sono
responsabili della funzionalità dellufficio e della
utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.
4. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta del
capo della struttura generale interessata, a ciascun servizio
è preposto un coordinatore.
5. Per lesame di particolari questioni, il capo della
struttura generale, sentito il capo dellufficio, può
affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari
ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
Art. 6
Ufficio stampa e del
portavoce
1. lufficio stampa e del portavoce si articola nei seguenti
servizi:
servizio del portavoce e dei rapporti con la stampa;
servizio stampa.
2. Il capo dellufficio è il portavoce del Presidente.
3. lufficio cura linformazione inerente allattività
del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con
gli organi di informazione. Resta fermo quanto previsto dallari.
8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 novembre 1993.
Art. 7
Ufficio del consigliere
diplomatico
1. lufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente
nella sua attività di relazioni internazionali in Italia
e allestero e, in generale, negli atti di politica estera.
Art. 8
Ufficio del consigliere
militare
1. lufficio del consigliere militare assiste il Presidente
nella sua attività per le relazioni con gli organismi
che provvedono alla difesa nazionale e cura altresì gli
affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari
connessi allappartenenza dellItalia allONU,
allAlleanza atlantica, allUEO e alla CSCE.
lufficio cura altresì le funzioni già svolte
dallufficio di coordinamento della produzione di materiali
di armamento.
Art. 9
Ufficio del cerimoniale
1. lufficio del cerimoniale cura: il coordinamento del
cerimoniale di Stato; lorganizzazione delle visite e degli
incontri ufficiali del Presidente e delle visite in Italia dei
Capi di Stato e di Governo degli altri paesi; i trasporti aerei,
disposti per esigenze di Stato, di Governo o per ragioni umanitarie;
le adesioni, i patronati e i patrocinii; collabora allorganizzazione
delle visite allestero del Presidente.
2. lufficio del cerimoniale si articola nei seguenti servizi:
servizio del cerimoniale di Stato;
servizio per gli affari internazionali di cerimoniale, presso
il quale opera un settore interpretariato.
3. Presso lufficio del cerimoniale opera, in posizione
di autonomia, il servizio voli.
Art. 10
Segreterie
1. Per le segreterie del Presidente, del Vice Presidente e dei
Sottosegretari alla Presidenza si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100 e successive
modificazioni.
2. Nellambito della Segreteria del Presidente opera un
apposito servizio di elaborazione delle politiche, al cui coordinamento
può essere preposto anche un esperto esterno, con struttura
e compiti determinati dal Presidente. Il servizio assiste il
Presidente nella sua attività di coordinamento, impulso
e indirizzo per lelaborazione delle politiche di Governo.
Presso il servizio possono essere chiamati a collaborare esperti,
anche esterni alla pubblica amministrazione, reclutati ai degli
articoli 29, 31 e 37 della legge, oltre che personale in servizio
presso la Presidenza.
3. Nellambito della segreteria del Presidente opera altresì
un Nucleo tecnico, che ha il compito di esaminare, istruire
ed approfondire, anche in raccordo con il servizio di elaborazione
delle politiche, singole questioni di natura tecnica, in funzione
delle determinazioni del Presidente. Il responsabile del Nucleo
è designato, anche tra gli esperti esterni, dal Presidente.
Art. 11
Ufficio di segreteria
del Consiglio dei Ministri
1. lufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza, Segretario del Consiglio dei Ministri.
lufficio cura la predisposizione dei decreti relativi
alla formazione del Governo, gli adempimenti preparatori ai
lavori del Consiglio dei Ministri, nonché gli adempimenti
relativi alla promulgazione ed alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei
Ministri.
2. lufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio assistenza al Consiglio dei Ministri;
servizio esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
3. Il capo dellufficio informa il Segretario generale
sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei
Ministri e sulle delibere adottate.
Art. 12
Funzioni comuni
1. Le strutture di cui ai seguenti articoli 13, 14, 15 e 16
provvedono allo svolgimento degli interventi di impulso, di
indirizzo e di coordinamento necessari per il tempestivo conseguimento
degli obiettivi programmati dal Governo.
2. liniziativa legislativa del Governo e ladozione
di atti normativi, di indirizzo e di coordinamento sono preceduti
dalla valutazione della loro coerenza con lordinamento
giuridico e con il programma di Governo, con particolare riguardo
alla indispensabilità del ricorso alla fonte legislativa
ed al rispetto delle competenze dellUnione europea, delle
regioni e delle autonomie locali; della loro fattibilità
sotto il profilo della congruità dei mezzi individuati
per il conseguimento degli obiettivi e dellimpatto sui
cittadini, sui soggetti pubblici e sulle imprese.
Art. 13
Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi
1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi:
a) coordina e promuove listruttoria delliniziativa
legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni
del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza
con il programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministeri
competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti
con il Parlamento, allistruttoria degli emendamenti,
governativi o parlamentari, ai disegni di legge;
c) cura la qualità dei testi normativi e degli emendamenti
del Governo, anche con riferimento allomogeneità
e alla chiarezza della formulazione, allefficacia per
la semplificazione e al riordinamento della legislazione vigente,
al corretto uso delle diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso
alla decretazione durgenza;
e) verifica, con lausilio delle amministrazioni dotate
delle necessarie competenze tecniche, le relazioni appositamente
predisposte, oltre a quella tecnica, a corredo delle iniziative
legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro
normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali
precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti
e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le
nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche
amministrazioni e alle imprese;
f) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni
su richiesta degli organi parlamentari;
g) coordina e promuove listruttoria relativa alliniziativa
regolamentare del Governo;
h) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi
e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie
le analisi e formula le proposte di riordinamento e semplificazione
dellordinamento legislativo esistente;
i) esprime pareri giuridici e cura il contenzioso per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l) svolge le attività di ricerca e documentazione
giuridica nonché ogni altra attività che ad
esso venga affidata, nellambito delle proprie competenze,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Segretario
generale.
2. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai
sensi e con le modalità dellart. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:
a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie nella fase ascendente del processo di emanazione
dei regolamenti e delle direttive comunitarie, particolarmente
al fine di determinare la posizione del Governo nel comitato
dei rappresentanti permanenti dellUnione europea;
b) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie nelle procedure contenziose avviate dallUnione
europea;
c) cura il procedimento legislativo di adeguamento dellordinamento
interno ai regolamenti e alle direttive dellUnione europea.
3. Il dipartimento è costituito dai seguenti uffici:
ufficio centrale per il coordinamento delliniziativa legislativa
e dellattività normativa del Governo;
ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica.
4. lufficio centrale per il coordinamento delliniziativa
legislativa svolge i compiti indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, e si articola nei seguenti
servizi:
servizio affari costituzionali e comunitari, autonomie locali,
pubblica amministrazione, concorrenza e aiuti di Stato;
servizio affari esteri, interni, giustizia e difesa;
servizio attività economiche, finanza pubblica e privatizzazione;
servizio territori, ambiente e infrastrutture;
servizio cultura, istruzione, lavoro e affari sociali;
servizio del contenzioso;
servizio del pre-consiglio dei Ministri e della qualità
del sistema normativo.
5. lufficio per le ricerche e la documentazione giuridica
si articola nei seguenti servizi:
servizio ricerche parlamentari e presso gli altri organi costituzionali;
servizio documentazione giuridica e biblioteca Chigiana.
Art. 14
Dipartimento per il
coordinamento amministrativo
1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo effettua
il monitoraggio sullattuazione, in via amministrativa,
delle politiche del Governo e svolge le relative azioni di coordinamento;
verifica, anche attraverso i moduli previsti dallart.
4, la copertura amministrativa e la fattibilità delle
iniziative legislative; cura ogni altra attività attinente
al coordinamento amministrativo demandato alla Presidenza e
non attribuito ad altri dipartimenti; fornisce il supporto allo
svolgimento delle attività della commissione per laccesso
ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Il dipartimento comprende lufficio centrale per il
coordinamento dellattuazione amministrativa delle politiche
del Governo, che si articola nei seguenti servizi:
servizio monitoraggio e coordinamento;
servizio copertura amministrativa e fattibilità;
servizio affari amministrativi generali e documentazione;
servizio di segreteria della commissione per laccesso
ai documenti amministrativi.
3. Nellambito del dipartimento per il coordinamento amministrativo
opera, in posizione di autonomia funzionale, lufficio
per la valutazione delle attività delle amministrazioni
pubbliche, il quale provvede alla valutazione dellefficienza
e dellefficacia delle attività svolte dalle amministrazioni
pubbliche, al coordinamento dellattività di valutazione
dei costi, rendimenti e risultati delle pubbliche amministrazioni,
anche attraverso la banca dati di cui allart. 17, comma
1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché
alla vigilanza sulle gestioni pubbliche.
4. lufficio di cui al comma 3 si articola nei seguenti
servizi:
servizio valutazione delle attività della pubblica amministrazione
e dei pubblici servizi;
servizio per linformazione sulla pubblica amministrazione.
Art. 15
Dipartimento per gli
affari economici
1. Il dipartimento per gli affari economici opera in materia
di:
analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza
pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari
di carattere generale;
attività di concertazione del Governo con le parti sociali
e monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi economico-fìnanziari
programmati, relativamente agli aspetti di carattere generale.
2. Il dipartimento per gli affari economici comprende i seguenti
uffici:
ufficio per il coordinamento dellattività economica;
ufficio per il coordinamento della finanza pubblica.
3. lufficio per il coordinamento dellattività
economica si articola nei seguenti servizi:
servizio stato sociale, formazione e lavoro;
servizio pubbliche amministrazioni e servizi di pubblica utilità
servizio attività produttive, ricerca e innovazione,
mercati finanziari,
sistema creditizio, privatizzazioni;
4. lufficio per il coordinamento della finanza pubblica
si articola nei seguenti servizi:
servizio finanza pubblica e valutazione generale in materia
economica e finanziaria;
servizio politica economica internazionale e fondi Unione europea;
servizio investimenti ed innovazione tecnologica.
Art. 16
Dipartimento per lo
sviluppo delle economie territoriali
1. Il dipartimento cura in maniera specifica le tematiche delloccupazione,
in riferimento allattuazione ed aggiornamento del Protocollo
sulle politiche dei redditi e delloccupazione nelle aree
depresse; esso opera in materia di conoscenza e coordinamento
delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale
e di interventi per le crisi aziendali e per lattuazione
degli strumenti di programmazione negoziale. Nellambito
di tali materie, il dipartimento cura i rapporti con le parti
sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Il dipartimento si articola nei seguenti due uffici:
ufficio per lattuazione dellaccordo sul lavoro;
ufficio per lo sviluppo delle economie territoriali.
3. lufficio per lattuazione dellaccordo sul
lavoro si articola nei seguenti servizi:
servizio per loccupazione;
servizio per lattuazione e laggiornamento dellaccordo
sul lavoro.
4. lufficio per lo sviluppo delle economie territoriali
si articola nei seguenti servizi:
servizio strumenti di programmazione negoziata; crisi aziendali;
servizio investimenti pubblici, infrastrutture e ambiente.
Art. 17
Dipartimento degli
affari generali e del personale
1. Il dipartimento degli affari generali e del personale provvede:
allamministrazione ed alla gestione del personale della
Presidenza; alle attività di carattere generale, di studio,
di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della
Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali
che operano presso la Presidenza.
cura gli adempimenti relativi al personale di magistratura
degli organi di giustizia amministrativa e contabile, nonché
dellAvvocatura dello Stato e di altri organi di consulenza
generale facenti capo alla Presidenza.
Allinterno del dipartimento opera il servizio ispettivo
che, su incarico del Segretario generale ovvero del capo dipartimento,
effettua verifiche ed esplica attività ispettive sul
regolare funzionamento degli uffici della Presidenza, anche
ai sensi dellart. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Alle ispezioni sul funzionamento di uffici affidati
alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari, il
servizio può provvedere su incarico conferito dal Segretario
generale, dintesa con lautorità politica
competente. Nellambito del dipartimento opera unapposita
struttura di supporto allattività del responsabile,
a livello centrale, della prevenzione e della protezione, ai
sensi delle norme sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro. Il responsabile della prevenzione e protezione può
essere abilitato dal Segretario generale ad avvalersi dei servizi
tecnici del dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi
e tecnici.
2. Il dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio degli affari generali;
ufficio per il trattamento giuridico ed economico del personale
della Presidenza;
ufficio reclutamento, formazione e mobilità del personale
della Presidenza;
ufficio per le onorificenze e laraldica.
3. lufficio degli affari generali si articola nei seguenti
servizi:
servizio attività generali;
servizio ispettivo;
servizio personale di magistratura degli organi di giustizia
e consultivi;
servizio del responsabile della prevenzione e protezione (legge
19 settembre 1994, n. 626).
4. lufficio per il trattamento giuridico ed economico
del personale della Presidenza si articola nei seguenti servizi:
servizio del trattamento giuridico del personale;
servizio del trattamento economico fondamentale e pensioni;
servizio del trattamento economico accessorio.
5. lufficio reclutamento, formazione e mobilità
del personale della Presidenza si articola nei seguenti servizi:
servizio reclutamento e mobilità del personale;
servizio della contrattazione sindacale;
servizio formazione.
6. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento opera il
servizio per lattività giuridico-legislativa e
per gli affari contenziosi relativi alle materie di competenza
del dipartimento.
Art. 18
Dipartimento del bilancio
e dei servizi amministrativi e tecnici
1. Il dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi
e tecnici provvede: agli adempimenti di natura finanziaria,
patrimoniale e contabile relativi allattività della
Presidenza; alla stipulazione dei contratti per lacquisizione
dei beni strumentali e dei servizi inerenti allo svolgimento
dellattività di istituto, nonché alla loro
gestione, con esclusione di quelli informatici e telematici.
2. Il dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio bilancio e contabilità;
ufficio tecnico.
3. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento operano
il servizio automezzi ed il centralino telefonico.
4. lufficio bilancio e contabilità si articola
nei seguenti servizi:
servizio bilancio;
servizio spese di funzionamento e gestioni varie;
servizio cassa ed erogazione spese diverse.
5. lufficio tecnico si articola nei seguenti servizi:
servizio immobili;
servizio contratti;
servizio impianti.
Art. 19
Ufficio per linformatica,
la telematica e la statistica
1. lufficio per linformatica, la telematica e la
statistica predispone e gestisce il piano triennale e i piani
annuali relativi allinformatizzazione della Presidenza;
cura lanalisi funzionale e la progettazione dei sistemi
e dei servizi informatici e di telecomunicazione e ne coordina
la relativa gestione; analizza le esigenze relative alla sicurezza
e riservatezza dei sistemi e dei servizi informatici e di telecomunicazione;
cura la formazione
specialistica degli addetti ai sistemi e servizi e, dintesa
con il dipartimento per gli affari generali e del personale,
laddestramento e la formazione di base degli utenti; predispone
e gestisce i contratti di fornitura per gli aspetti di propria
competenza; coordina le attività di rilevamento ed elaborazione
dei dati statistici presso uffici e dipartimenti della Presidenza
nonché linterconnessione al Sistema statistico
nazionale.
2. lufficio comprende i seguenti servizi:
servizio pianificazione, controllo e monitoraggio dei sistemi
informativi e tecnologici;
servizio sistemi e servizi di telecomunicazione;
servizio utenti e formazione;
servizio statistica.
3. Per ciascun progetto da realizzare, il capo dellufficio
nomina il responsabile del progetto, che ne coordina la realizzazione
in tutte le sue fasi. Per particolari progetti o per interventi
specifici, il capo dellufficio può costituire appositi
gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
4. I capi dei dipartimenti, su richiesta del Segretario generale
o del capo dellufficio per linformatica, designano
un responsabile per linformatica e le telecomunicazioni,
con il compito di interfaccia tra le strutture interne e lufficio
per linformatica, la telematica la statistica.
5. Nellambito dellufficio opera la Commissione
interdipartimentale per linformazione, presieduta dal
Segretario generale e composta dal capo dellufficio, dai
capi dei dipartimenti interessati o, su loro delega, dai responsabili
di cui al comma 4, nonché da consulenti e esperti nel
settore informatico e di telecomunicazioni. Tale commissione
individua le linee di indirizzo, le strategie e le priorità
di intervento a livello interdipartimentale; definisce i relativi
progetti; costituisce gruppi di lavoroe nomina il relativo responsabile;
verifica lo stato di avanzamento di tali progetti e il raggiungimento
degli obiettivi; risolve eventuali conflitti.
Art. 20
Ufficio del Segretario
generale
1. lufficio svolge compiti di raccordo organizzativo e
funzionale fra le diverse strutture del Segretariato, fornendo
assistenza al Segretario generale ed al Vice Segretario generale
nella loro attività; provvede, altresì, per il
tramite della Segreteria speciale, alla tutela del segreto di
Stato ed alla cura delle tematiche inerenti alla sicurezza interna,
anche mediante il centro cifra.
2. lufficio elabora il quadro conoscitivo per lanalisi,
la verifica e laggiornamento del programma di Governo,
provvedendo altresì alla periodica predisposizione di
una relazione, al fine di garantire al Segretario generale ed
al Comitato di esperti di cui allarticolo 21 della legge
la tempestiva conoscenza, in ordine allo stato di attuazione
del programma. A tale scopo, lufficio opera in stretto
collegamento con le strutture della Presidenza, cui può
richiedere notizie o informazioni di interesse.
3. lufficio provvede allesame degli atti e documenti
sottoposti al Segretario generale, predisponendo anche note
informative ovvero, su sua richiesta, ricerche ed analisi, di
carattere giuridico amministrativo, su questioni specifiche;
cura la raccolta degli elementi conoscitivi funzionali allelaborazione
di atti di direttiva o indirizzo.
lufficio assicura il supporto organizzativo allattività
del funzionario incaricato delle funzioni di Sovrintendente.
Il Sovrintendente garantisce la tempestiva realizzazione delle
esigenze strumentali e logistiche del Presidente e di altre
autorità politiche, nonché di quelle inerenti
al mantenimento e al decoro della sede del Governo.
4. lufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio per il coordinamento interno;
servizio per lassistenza al Segretario generale;
segreteria speciale;
servizio per il programma di Governo.
5. Nellambito dellufficio opera, alle dipendenze
funzionali del Sovrintendente, il servizio di supporto al Sovrintendente
stesso.
6. Presso lufficio opera il servizio del medico competente,
al quale è preposto il soggetto responsabile dei compiti
di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. Al
servizio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario
generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.
Art. 21
Servizio per il controllo
interno
1. Il servizio per il controllo interno esercita, nelle forme
di cui allari. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, il controllo sullattività amministrativa
della Presidenza.
2. Il servizio può richiedere ai dipartimenti ed alle
altre strutture organizzative della Presidenza qualsiasi atto
o notizia nonché disporre ed effettuare ispezioni ed
accertamenti diretti.
3.I risultati dellattività del servizio sono oggetto
di una relazione trimestrale al Segretario generale.
4. Alla direzione del servizio è preposto un collegio,
denominato Collegio per il controllo interno, composto da tre
membri, nominati con decreto del Presidente, di cui due consiglieri
con qualifica di dirigente generale ed un membro scelto tra
i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello
Stato ed i professori universitari ordinari. Con il medesimo
decreto è nominato il presidente del collegio.
5. Sono assegnati al servizio sei dirigenti appartenenti al
ruolo dei consiglieri della Presidenza ovvero, in numero non
superiore alla metà, dirigenti provenienti da altre amministrazioni
centrali dello Stato, nellambito del contingente di cui
alla tabella A allegata alla legge.
Art. 22
Ufficio di segreteria
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
1. lufficio di segreteria della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali espleta lattività funzionalmente
necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e cura, dintesa
con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, lattività
istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza
unificata.
2. lufficio di segreteria si articola nei seguenti servizi:
servizio affari generali;
servizio ordinamento degli enti locali e gestione
servizi pubblici.
Art. 23
Ufficio di segreteria
del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
1. lufficio di segreteria del Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie provvede: alle attività istruttorie
e di segreteria funzionalmente necessario allespletamento
dellattività deliberativa e consultiva del Comitato;
alle attività di documentazione degli orientamenti assunti,
nelle materie di interesse del Comitato, dagli organi giurisdizionali,
consultivi, di controllo e medico-legali.
2. lufficio comprende il servizio istruzione e documentazione
e il servizio operativo.
Art. 24
Disposizioni finali
1. Con successivi provvedimenti del Segretario generale sono
specificati attribuzioni e compiti degli uffici e servizi.
2. I comitati, le commissioni e gli altri organi collegiali,
la cui istituzione sia anteriore alla data d 18 maggio 1996
e non derivi da disposizioni legislative o regolamentari sono
soppressi, salvo che non siano confermati dallautorità
competente, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 marzo 1994 e dell11 novembre 1994. Sono,
altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con il
presente decreto.