Art. 1
Denominazioni
Nel presente regolamento sono denominati:
a) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dellattività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
b) articolo 8 del decreto-legge n. 543: larticolo 8 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri
del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretario generale e Vicesegretario generale: il Segretario
generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
e) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli
affidati a Ministri o Sottosegretari, ai sensi degli articoli
9, 20 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui
si articolano i dipartimenti, ai sensi dellarticolo 21
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) servizi: unità operative di base di livello dirigenziale.
Art. 2
Dipartimenti affidati
a Ministri o Sottosegretari
1. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del comma
3 dellarticolo 21 della legge, può essere interamente
riorganizzato il dipartimento per il quale cessi laffidamento
alla responsabilità di un Ministro o Sottosegretario
di Stato, ancorché il dipartimento stesso sia disciplinato
con decreto adottato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo
21. Questultimo decreto è abrogato dalla data di
entrata in vigore del decreto di riorganizzazione.
2. Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari,
al fine di garantire la continuità dellazione amministrativa,
il segretario generale esercita i poteri di cui allarticolo
8 del decreto-legge n. 543, ove non diversamente disposto, sino
a che il Presidente, su proposta del Ministro o Sottosegretario
competente, non investe dei relativi poteri il capo del dipartimento,
un suo reggente, o altri funzionari. Si intendono in tal caso
estese alla gestione dei relativi capitoli di bilancio le deleghe
rilasciate dal segretario generale al vicesegretario generale
e ai capi dei servizi aventi attribuzioni strumentali di carattere
generale.
3. I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti di responsabilità
gestionali ai sensi del comma 2 possono delegare a dirigenti
parte dei propri poteri.
4. Quando laffidamento di un dipartimento a un Ministro
o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella
di cui allarticolo 3, il segretario generale propone al
Presidente, entro 30 giorni, la conferma o la sostituzione del
capo del dipartimento. Restano ferme, sino a diversa disposizione
del segretario generale, le deleghe attribuite al capo del Dipartimento
e da questi ai dirigenti.
Art. 3
Cessazione dellaffidamento
1. Nei casi di cui allarticolo 18, comma 3, della legge,
i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo
la prescrizione di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla
sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate
in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle
di carattere istruttorie e quelle attinenti ad atti vincolati,
salva diversa disposizione del segretario generale e comunque
per non più di 45 giorni dalla data di giuramento del
nuovo Governo.
Art. 4
Poteri del vicesegretario
generale
1. Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale
in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui
delegate. Nellassenza di un vicesegretario generale, il
segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad
un consigliere dei ruoli della Presidenza con qualifica di dirigente
generale o equiparato.
Art. 5
Norme abrogative
1. Le nomine del capo del Dipartimento dei servizi tecnici
nazionali e dei capi dei singoli servizi sono disciplinate dallarticolo
28 della legge, ferma restando la valutazione delle professionalità
suggerite dalle specifiche attribuzioni del dipartimento o servizio.
Sono abrogati i commi 1 e 3 dellarticolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.
Art. 6
Funzioni dirigenziali
1. Nellambito dellorganizzazione amministrativa
della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione,
coordinamento, indirizzo, studio, ricerca, verifica e controllo.
2. La graduazione delle funzioni e responsabilità del
personale di qualifica dirigenziale prevista, ai fini del trattamento
accessorio, dallarticolo 24 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è definita
con decreto ministeriale per i dipartimenti affidati a Ministri
e con provvedimento del segretario generale per gli altri dipartimenti.
Art. 7
Attribuzioni dei dirigenti
generali
1. Nella tabella A allegata alla legge, sette posti di dirigente
generale sono assegnati al livello B. Alla individuazione delle
corrispondenti attribuzioni si provvede con apposito decreto
del Presidente. Con decreto del Presidente, dintesa con
il Ministro eventualmente competente, può essere affidata
a dirigenti generali di livello C la direzione di servizi di
particolare rilevanza.
2. I capi dei dipartimenti curano lorganizzazione e dirigono
lattività delle strutture cui sono preposti, vigilando
sul corretto funzionamento delle stesse, verificando altresì
la rispondenza dei risultati dellazione amministrativa
alle disposizioni impartite dal segretario generale, ovvero
dallautorità politica alla quale il dipartimento
è affidato. Essi esercitano, inoltre, le funzioni loro
delegate dallautorità sovraordinata.
3. In particolare, i capi dei dipartimenti:
a) coadiuvano il segretario generale nello svolgimento delle
funzioni di cui allarticolo 19 della legge, ovvero,
nei casi di dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari,
coadiuvano questi nellespletamento delle rispettive
funzioni;
b) formulano proposte e curano lelaborazione di provvedimenti
anche a contenuto normativo;
c) elaborano piani, programmi e progetti in coerenza con
le direttive ricevute, coordinando le attività di supporto
tecnico-amministrativo svolte dalle strutture da loro dipendenti;
d) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti
amministrativi demandati alle strutture da loro dipendenti;
e) sovrintendono allorganizzazione ed allattività
di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi
collegiali operanti nellambito di competenza del proprio
dipartimento;
f) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e, periodicamente, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, formulano proposte volte ad individuare strumenti ed
unità di misurazione dellefficienza dellattività
amministrativa dei singoli uffici e servizi del dipartimento,
nonché del dipartimento nel suo complesso.
4. Ai capi dei dipartimenti compete il controllo e la gestione
del personale dipendente e la sua assegnazione alle strutture
interne al dipartimento.
5. I coordinatori preposti agli uffici di livello dirigenziale
generale in cui si articolano i dipartimenti coadiuvano il capo
del dipartimento nellespletamento delle sue funzioni e
curano le competenze devolute ai rispettivi uffici, assicurando
il rispetto e la concreta attuazione delle disposizioni impartite
dal capo del dipartimento. Ad essi compete inoltre il coordinamento
delle attività dei servizi che costituiscono articolazione
dellufficio, anche al fine di garantirne luniformità
di indirizzo.
6. In caso di assenza o impedimento del capo del dipartimento
ed in assenza di previa e diversa individuazione, su sua proposta,
da parte dellautorità sovraordinata, le funzioni
vicarie sono svolte dal coordinatore di ufficio di livello dirigenziale
più elevato o, a parità di livello, più
anziano in ruolo.
Art. 8
Attribuzioni dei coordinatori
dei servizi
1. I coordinatori preposti ai servizi, che costituiscono le
unità operative di base di livello dirigenziale, svolgono
attività di collaborazione, ricerca e studio negli ambiti
di rispettiva competenza. Essi, in particolare, forniscono il
supporto tecnico-amministrativo per lespletamento delle
funzioni di cui allarticolo 7, comma 3.
2. Ai coordinatori preposti ai servizi spetta, inoltre, la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi
assegnate in conformità agli obiettivi prefissati dal
capo del dipartimento ed in attuazione degli indirizzi operativi
formulati dai coordinatori preposti agli uffici.
3. I coordinatori dei servizi svolgono le funzioni di vigilanza
e controllo, anche a fini di verifica del rendimento, sul personale
ad essi assegnato.
4. In caso di assenza o impedimento del coordinatore dellufficio
e fatte salve sue diverse disposizioni, il coordinatore di servizio
più anziano in ruolo svolge funzioni vicarie.
Art. 9
Dirigenti responsabili
di progetto ovvero con compiti di studio e ricerca
1. I dirigenti non preposti ad uffici di livello dirigenziale
possono essere preposti allattuazione di progetti o svolgere
attività di studio, ricerca, consulenza e progettazione,
in relazione alle competenze istituzionali dellamministrazione,
sulla base di incarichi conferiti, per specifiche questioni,
dal Presidente o dallautorità politica cui il dipartimento
è affidato, ovvero in conformità a disposizioni
impartite dal segretario generale.
2. Il dirigente generale o il dirigente ai quali siano conferite
le funzioni di cui al comma 1 le esercitano, rispettivamente,
in rapporto diretto con il soggetto che ha conferito lincarico,
ovvero con il capo del dipartimento o dellufficio indicato
nel provvedimento di conferimento, ed in rapporto diretto con
il capo del dipartimento o dellufficio o con il dirigente
generale o equiparato indicato nel provvedimento di conferimento.
3. Le funzioni di collaborazione implicano lo studio preliminare
e la predisposizione di atti e provvedimenti, la formulazione
di proposte e lesercizio di attività ausiliario
corrispondenti alla qualifica, anche con lassunzione di
autonome iniziative, subordinatamente alle direttive ed allintesa
con il soggetto che si avvale del rapporto di collaborazione.
Rientra nelle funzioni di collaboratore la partecipazione ad
organi collegiali, qualora non sia connessa alla titolarità
di funzioni di direzione.
4. Le funzioni di studio implicano studi e ricerche su oggetti
e per obiettivi determinati, indicati di volta in volta dal
soggetto che se ne avvale, con la predeterminazione degli opportuni
criteri e del termine per lespletamento.