Capo I
Gli Organi del Governo
Art. 1
Gli Organi del Governo
- formula di giuramento
1. Il Governo della Repubblica e composto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri
è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione
delle dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro
di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la
Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nellinteresse
esclusivo della Nazione".
Art. 2
Attribuzioni del Consiglio
dei ministri
1. Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale
del Governo e, ai fini dellattuazione di essa, lindirizzo
generale dellazione amministrativa; delibera altresì
su ogni questione relativa allindirizzo politico fissato
dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di
attribuzione tra i Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri esprime lassenso alla iniziativa
del Presidente del Consiglio dei Ministri di porre la questione
di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
a) le dichiarazioni relative allindirizzo politico,
agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo
chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni
di legge già presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti
da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dellattività
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti
dallarticolo 127 della Costituzione e dagli statuti
regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito
dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione
Valle dAosta;
e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo
per lesercizio delle funzioni amministrative delegate
alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il Ministro competente formula per disporre
il compimento degli atti in sostituzione della amministrazione
regionale, in caso di persistente inattività degli
organi nellesercizio delle funzioni delegate, qualora
tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro
i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla
natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di
resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle
regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale
e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali,
comunque denominati, di natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
cattolica di cui allarticolo 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dallarticolo
8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente
della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se
il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei
Conti ai sensi dellarticolo 25 del regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli
regionali;
p) le determinazioni concernenti lannullamento straordinario,
a tutela dellunità dellordinamento, degli
atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio
di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi
delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il
Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la
deliberazione consiliare.
Art. 3
Nomine alla presidenza
di enti, istituti o aziende di competenza dellamministrazione
statale
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dellamministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici
creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della
Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata su proposta del Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine allacquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 4
Convocazione, sedute
e regolamento interno del Consiglio dei Ministri
1. Il Consiglio dei Ministri è convocato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, che ne fissa lordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, designato nel decreto di nomina, e il segretario
del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione
e la conservazione del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari
per liscrizione delle proposte di iniziativa legislativa
e di quelle relative allattività normativa del
Governo allordine del giorno del Consiglio dei ministri;
i modi di comunicazione dellordine del giorno e della
relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio
dei Ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza
delle deliberazioni adottate; le modalità di informazione
sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri e
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5
Attribuzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni
mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera
a) del comma terzo dellarticolo 2 e pone, direttamente
o a mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione
di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per
la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio
dei Ministri, i disegni di legge per la presentazione alle
Camere e, per lemanazione, i testi dei decreti aventi
valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli
altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché
ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione
del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o forza
di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri
atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa
governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente
delegato, esercita le facoltà del Governo di cui allarticolo
72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953,
n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce
inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri, e ne da
comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale,
illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative
agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Segnala altresì, anche su proposta dei Ministri competenti,
i settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia
utile valutare lopportunità di iniziative legislative
del Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dellarticolo
95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative
in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
nonché quelle connesse alla propria responsabilità
di direzione della politica generale del Governo;
b) coordina e promuove lattività dei Ministri
in ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) può sospendere ladozione di atti da parte
dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella
riunione immediatamente successiva;
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni
che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale
responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica
generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare limparzialità,
il buon andamento e lefficienza degli uffici pubblici
e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare
rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni
e verifiche amministrative;
f) promuove lazione dei Ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono
lautonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi
politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia
di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) può disporre, con proprio decreto, listituzione
di particolari Comitati di Ministri, con il compito di esaminare
in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere
parere su direttive dellattività del Governo
e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio
dei Ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non
appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) può disporre la costituzione di gruppi di studio
e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente
di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o
conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina lazione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività
dellazione di Governo e della pubblica amministrazione
nellattuazione delle politiche comunitarie, riferendone
periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia
delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione
alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle comunità
europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni
assunte dal Governo nelle specifiche materie;
b) promuove e coordina lazione del Governo per quanto
attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sovraintende allattività
dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre
attribuzioni conferitegli dalla legge.
Art. 6
Consiglio di Gabinetto,
Comitati di Ministri e Comitati interministeriali
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello svolgimento
delle funzioni previste dallarticolo 95, primo comma,
della Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato,
che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed e composto
dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare
a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri Ministri in
ragione della loro competenza.
3. I Comitati di Ministri e quelli interministeriali istituiti
per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del
Consiglio dei Ministri lordine del giorno delle riunioni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire
singole questioni al Consiglio dei Ministri, perché stabilisca
le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nellambito
delle norme vigenti.
Art. 7
Delega per il riordinamento
dei Comitati di Ministri e dei Comitati interministeriali
1. Il Governo e delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi
valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati
di Ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati
interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione
del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
anche in relazione alle norme, agli strumenti e dalle procedure
disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) coordinamento delle attività inerenti a settori
omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma primo sono emanati
previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti
per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei
decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari
volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione,
alla fissazione dellordine del giorno, al numero legale,
alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività
dei Comitati.
Art.
8
Vicepresidenti
del Consiglio dei Ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può proporre
al Consiglio dei Ministri lattribuzione ad uno o più
Ministri delle funzioni di vicepresidente del Consiglio dei
Ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento
temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza
spetta al vicepresidente o, qualora siano nominati più
vicepresidenti, al vicepresidente più anziano secondo
letà.
2. Quando non sia stato nominato il vice Presidente del Consiglio
dei ministri, la supplenza di cui al comma primo spetta, in
assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo
letà.
Art. 9
Ministri senza portafoglio,
incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim
1. Allatto della costituzione del Governo, il Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le
funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale.
2.Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro
senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma
primo, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del
Consiglio dei Ministri che può delegarli ad altro Ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri, può conferire ai Ministri, con decreto
di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi
speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, può conferire al Presidente
del Consiglio stesso o ad un Ministro lincarico di reggere
ad interim un dicastero, con decreto di cui è data notizia
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10
Sottosegretari di Stato
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario
è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato
prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio
dei Ministri con la formula di cui allarticolo 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano
i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti
del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari,
sostenere la discussione in conformità alle direttive
del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del
Consiglio dei Ministri, possono essere nominati presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri altri sottosegretari per lo svolgimento
di determinati compiti e servizi. la legge sullorganizzazione
dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari.
Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri.
Art. 11
Commissari straordinari
del Governo
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali,
può procedersi alla nomina di Commissari straordinari
del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate
per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo
decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni
di mezzi e di personale. lincarico è conferito
per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o
revoca. Del conferimento dellincarico è data immediata
comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. sullattività del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri
o un Ministro da lui delegato.
Capo II
RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
Art. 12
Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
1. E istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione
agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere
nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi
generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza
nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza
in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche
delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede
la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali
o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro.
La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni
a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province
autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle
riunioni della conferenza i Ministri interessati agli argomenti
iscritti allordine del giorno, nonché rappresentanti
di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con
decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma terzo deve prevedere linclusione
nel contingente della segreteria di personale delle regioni
o delle province autonome, il cui trattamento economico resta
a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dellattività normativa
che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della
politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni
previste in base al comma settimo del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi allesercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari
che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio
dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali sulle attività
della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali che
deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme
aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino
ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione
mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni
delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla
base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia
di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali
debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome,
determinando le modalità per lacquisizione di tali
pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti
delle regioni e delle province autonome.
Art. 13
Commissario del Governo
1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti
di cui allarticolo 127 della Costituzione e quelli indicati
dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base degli
indirizzi del Consiglio dei Ministri:
sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni
esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato
per assicurare a livello regionale lunita di indirizzo
e ladeguatezza dellazione amministrativa, convocando
per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o di singoli Ministri, conferenze tra
i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni
statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede
nella regione. E informato, a tal fine, dalle amministrazioni
centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse
impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze
di cui allarticolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
coordina, dintesa con il Presidente della regione, secondo
le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate
dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del
buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento
degli obiettivi della programmazione e promuove tra i rappresentanti
regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate
riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della
regione;
c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento
delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo
il tramite per lesecuzione dellobbligo di reciproca
informazione nei rapporti con le autorità regionali;
fornisce dati ed elementi per la redazione della "relazione
annuale sullo stato della pubblica amministrazione";
agisce dintesa con listituto centrale di statistica
(ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta
e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;
d) segnala al governo la mancata adozione, da parte delle
regioni, degli atti delegati per quanto previsto dallarticolo
2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, al compimento
dei relativi atti sostitutivi;
e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri iniziative
in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto
concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento
e ladozione di direttive per le attività delegate;
f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei
Ministri sulla propria attività, con particolare riguardo
allattuazione coordinata dei programmi statali e regionali,
anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in
seno alla conferenza.
2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
e per le province di Trento e Bolzano nonché per la regione
Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la
diversa disciplina prevista dai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione.
3. Per la regione siciliana e per la regione Valle dAosta
il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali,
nel rispetto di quanto previsto dagli statuti speciali, viene
disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere
apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle
dAosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
4. Il commissario del Governo nella regione è nominato
tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello
Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore
a dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, e con il Ministro
dellinterno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento,
é sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello
Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo
41, secondo comma, lettera a),della legge 10 febbraio 1953,
n. 62.
6. Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La funzione di commissario
del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di
regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma
sesto, è incompatibile con qualsiasi altra attività
od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni
dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori
ruolo per la durata dellincarico.
8. Al commissario del Governo spetta per la durata dellincarico
un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente
generale di livello b.
Capo III
Potestà normativa
del governo
Art. 14
Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dellarticolo
76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di "decreto legislativo" e con
lindicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. lemanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo
del decreto legislativo adottato dal governo è trasmesso
al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti
giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità
di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
Governo può esercitarla mediante più atti successivi
per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al
termine finale stabilito alla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nellorganizzazione
dellesercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per lesercizio
della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a
richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati.
Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle
due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti
alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso
entro trenta giorni.
Art. 15
Decreti-legge
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria
adottati ai sensi dellarticolo 77 della Costituzione sono
presentati per lemanazione al Presidente della Repubblica
con la denominazione di "decreto-legge" e con lindicazione,
nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita
e di urgenza che ne giustificano ladozione, nonché
dellavvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dellarticolo
76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nellarticolo 72,
quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia
stata negata la conversione in legge con il voto di una delle
due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti;
e) ripristinare lefficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti
al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione
e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente
al titolo.
4. Il decreto-legge e pubblicato, senza ulteriori adempimenti,
nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione
e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento
per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in
sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo
che questultima non disponga diversamente. Esse sono elencate
in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di
conversione o della conversione parziale, purché definitiva,
nonché della mancata conversione per decorrenza del termine
sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16
Atti aventi valore
o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie
1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi
degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia
richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa
delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento
le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie
che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto legge
o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo
su delegazione delle Camere.
Art. 17
Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) lesecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) lattuazione e lintegrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge;
d) lorganizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) lorganizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando lesercizio della potestà regolamentare
del governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono labrogazione delle norme vigenti,
con effetto dallentrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. lorganizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi
del comma 2, su proposta del Ministro competente dintesa
con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro
del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti
e con losservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dellorgano
di direzione politica e di raccordo tra questo e lamministrazione;
b} individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture
con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità
eliminando le duplicazioni funzionali;
e) previsione di strumenti di verifica periodica dellorganizzazione
e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali
nellambito degli uffici dirigenziali generali.
Art. 18
Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del
Consiglio dei Ministri sono organizzati nel Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fanno comunque
parte del Segretariato lufficio centrale per il coordinamento
delliniziativa legislativa e dellattività
normativa del governo, lufficio per il coordinamento amministrativo,
nonché gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere
militare, del capo dellufficio stampa del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del cerimoniale.
2. Al Segretariato è preposto un segretario generale,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali
dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo
ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento
economico del segretario generale è fissato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
può, con proprio decreto, nominare altresì il
vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con
la medesima procedura può essere disposta la revoca del
decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario
generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario
generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui allarticolo
21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del
nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale
ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui allarticolo
21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori
ruolo nelle amministrazioni di provenienza.
4. La funzione di capo dellufficio stampa può
essere affidata ad un elemento estraneo allamministrazione,
il cui trattamento economico è determinato in conformità
a quello dei dirigenti generali dello Stato.
5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario
di Stato alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri.
Art. 19
Compiti del Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri assicura il supporto allespletamento dei
compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando,
qualora non siano state affidate alle responsabilità
di un Ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le seguenti
funzioni:
a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per laggiornamento
del programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione
del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo
e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere
e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi della attività
dellISTAT;
c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari
alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative,
nonché allattuazione della politica istituzionale
del Governo;
d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore anche alfine del coordinamento
delle disposizioni medesime;
e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri egli organi dello
Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione
delle questioni di rilevanza costituzionale;
f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione
delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri
e per assicurare allazione amministrativa unità
di indirizzo;
g) curare la raccolta comparativa dei dati sullandamento
della spesa, della finanza pubblica e delleconomia nazionale,
ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria
dellattività di Governo, avvalendosi dellISTAT
nonché dei sistemi informativi e dellapporto
di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;
h) predisporre gli adempimenti per lintervento del
Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per
la proposizione nelle sedi competenti delle priorità
governative; assicurare una costante e tempestiva informazione
sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza
dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti
necessari per lassegnazione dei disegni di legge alle
due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi
con la graduale attuazione del programma governativo; curare
gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti
ai progetti di legge allesame del Parlamento, nonché
gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo,
istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al
Governo;
i) assistere, anche attraverso attività di studio
e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri
nella sua attività per le relazioni internazionali
che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;
l) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nella
sua attività per le relazioni con gli organismi che
provvedono alla difesa nazionale;
m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
n) curare lo studio e lelaborazione delle modifiche
necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza
tra i sessi e di assistere il Presidente del Consiglio dei
Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni
competenti nellattuazione dei progetti nazionali e locali
aventi il medesimo fine;
o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di
applicazione della normativa comunitaria, nonché la
raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi
sulle implicazioni per lItalia delle politiche comunitarie;
p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano; allesame
delle leggi regionali ai fini dellarticolo 127 della
Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e
regionale; allattività dei commissari del Governo
nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e
dei territori di confine;
q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso
il capo dellufficio stampa del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
r) svolgere le attività di competenza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri inerenti alla gestione amministrativa
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali,
della Corte dei conti, dellAvvocatura dello Stato, nonché
degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri fanno capo;
s) curare le attività preliminari e successive alle
deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni
privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per disposizione
di legge o di regolamento;
t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere
i contatti con lavvocatura dello Stato;
u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonché il coordinamento
dei servizi amministrativi e tecnici;
v) fornire lassistenza tecnica per lo svolgimento delle
funzioni di cui allarticolo 27 della legge 29 marzo1983,
n. 93, allarticolo 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64,
nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e
di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli
21 e 26;
z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere
e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture
che concorrono allattuazione del servizio nazionale
della protezione civile fino allentrata in vigore della
legge istitutiva del servizio stesso;
aa) curare ogni altro adempimento necessario per lesercizio
delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri,
del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;
bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione
degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese
quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla
responsabilità dei Ministri senza portafoglio e dei
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;
cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento
dellinformazione e delleditoria, di cui al successivo
articolo 26.
Art. 20
Ufficio di segreteria
del Consiglio dei Ministri
1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lufficio
di segreteria del Consiglio dei Ministri nonché i dipartimenti
ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. lufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
assicura la documentazione e lassistenza necessarie per
il Presidente ed i Ministri in consiglio; coadiuva il sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, curando
gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché
quelli di esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso.
Art. 21
Uffici e dipartimenti
1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dellarticolo
19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,
istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dellarticolo
22 .
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dellarticolo
19, è istituita una apposita commissione. La composizione
e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3.Per gli altri adempimenti di cui allarticolo 19, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce
uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di
uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone
competenze e organizzazione omogenea.
4.Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri,
dintesa con il Ministro per gli affari regionali e con
il Ministro dellinterno, provvede altresì a determinare
lorganizzazione degli uffici dei commissari del governo
nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri
senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri dintesa con il Ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro
senza portafoglio, il capo del dipartimento e nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro
senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario
generale della Presidenza.
Art. 22
Comitato di esperti
per il programma di Governo
1. Il Segretariato generale e assistito per lo svolgimento
delle sue funzioni dal comitato degli esperti per il programma
di Governo, di cui allarticolo 21, comma primo, che dipende
direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 23
Ufficio centrale per
il coordinamento delliniziativa legislativa e
dellattività normativa del governo
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, e istituito nellambito
del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri lufficio centrale per il coordinamento delliniziativa
legislativa e dellattività normativa del Governo.
lufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere
c) e d) dellarticolo 19.
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun
regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale lUfficio
segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate
o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni
di legge o di regolamento.
3. lUfficio indica in rapporti periodici al Presidente
del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati incongruenze
e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi;
segnala la necessita di procedere alla codificazione della
disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici.
Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei Deputati e alla
Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza
lUfficio provvede a redigere il testo coordinato della
legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dallufficio
hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il
valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
primo regolamenta lorganizzazione e lattività
dellufficio prevedendo la possibilità che questo
si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e
promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze
delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi
statali e regionali.
7. Allufficio e preposto un magistrato delle giurisdizioni
superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale
dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario
di ruolo di discipline giuridiche.
Art. 24
Delega per la riforma
degli enti pubblici di informazione statistica
1. Il Governo e delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi
valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli
organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e linterconnessione
di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione
dei dati statistici a livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione
centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli
uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali
dellISTAT;
c) che siano attribuiti allISTAT i compiti di indirizzo
e coordinamento;
d)che sia garantito il principio dellimparzialita
e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella
diffusione dei dati;
e) che sia garantito laccesso diretto da parte del Parlamento,
delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone
giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati
con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento sullattività
dellISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei
dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita lautonomia dellISTAT in materia
di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma primo sono emanati previo
parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti
per materia. il Governo procede comunque alla emanazione dei
decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 25.
Vigilanza su enti ed
istituzioni
1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni
le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti
con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio
medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai
Ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici
settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche
e attribuita al Ministro competente a presentare al Parlamento
la relazione sullo stato della ricerca scientifica.
Art. 26
Dipartimento per linformazione
e leditoria
1. Nellambito del Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e istituito il Dipartimento
per linformazione e leditoria, che sostituisce la
direzione generale delle informazioni, delleditoria e
della proprietà letteraria, artistica e scientifica e
subentra nellesercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. Allorganizzazione del dipartimento si provvede in
conformità al comma terzo dellarticolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 27
Spese della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e istituzione di una ragioneria centrale
1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli
organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione
del bilancio dello Stato.
2. Il rendiconto della gestione e trasmesso, entro il
31 maggio successivo al termine dellanno finanziario,
alla corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito
capitolo e non sono soggette a rendicontazione.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del
tesoro.
4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale
di cui al comma terzo, la dotazione organica dei ruoli centrali
del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato - viene
aumentata di complessive 35 unita, cosi distribuite: 3
della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso
(secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo
(terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa,
di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale)
e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale);
3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica
di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex
carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e
segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere
capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della
ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere
(settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore
aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).
5. Il quadro I della tabella VII dellallegato II al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato
da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di
tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione
e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore
di ragioneria centrale.
Art. 28
Capi dei dipartimenti e degli uffici
1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui allarticolo
21 nonché dellufficio di segreteria del Consiglio
dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori
amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali
dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari
di ruolo o fuori ruolo in servizio.
Art. 29
Consulenti e comitati di consulenza
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi
di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca
o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo
determinato da conferire a magistrati, docenti universitari,
avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende
a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei
allamministrazione dello Stato.
3.Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto
con il Ministro del tesoro.
Capo V
PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Art. 30
Personale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
1. Per lespletamento dei suoi compiti, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti numerici di
cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale
dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello
dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni
pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto
tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.
Art.31
Consiglieri ed esperti
1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte
da consiglieri secondo lorganico di cui alla allegata
tabella A. In tale organico non e compreso il posto di
capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni
predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo
presso la Presidenza, salvo che lincarico sia a tempo
parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dellufficio
di appartenenza.
3. lassegnazione dei consiglieri e il conferimento degli
incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nellambito
della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione
numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché
quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici,
con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori
ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi
dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e effettuato
secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni
dello Stato.
Art. 32
Trattamento economico del personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. lindennità di cui allarticolo 8 della
legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso di essa in
posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento
economico dellamministrazione di appartenenza e ad essi
viene attribuita una indennità mensile non pensionabile
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dintesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione
del rispettivo trattamento economico complessivo con quello
spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui
al comma primo tale indennità, spettante anche al personale
dei gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri senza
portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, non può comunque superare
il limite massimo previsto dallarticolo 8, comma primo,
della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le
disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici
ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro
straordinario di cui allarticolo 19 della legge 15 novembre
1973, n. 734 .
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale
e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate
alla presente legge, nonché dei componenti del comitato
di cui allarticolo 21, comma primo, e determinato
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dintesa
con il Ministro del tesoro.
Art. 33
Personale dei corpi di polizia assegnato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
di concerto con i Ministri dellinterno e del tesoro, viene
fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di
polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per lassolvimento di compiti connessi a quelli distituto
dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti
a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri prevista dal comma primo sono considerati disponibili
per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente articolo
al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero,
salvo successivo riassorbimento.
Art. 34
Oneri relativi al personale a disposizione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli uffici dei
commissari del Governo nelle regioni
1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano
a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a rimborsare
i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non
statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione
degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo
nelle regioni.
Art. 35
Consiglio di amministrazione
1. E costituito un consiglio di amministrazione presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, segretario del Consiglio dei Ministri, e composto:
a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli
uffici di cui allarticolo 21, anche se dipendenti da
un Ministro senza portafoglio, nonché dal capo dellufficio
di segreteria del Consiglio dei Ministri;
b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo
le modalità vigenti per il restante personale dello
Stato.
2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 36
Stato giuridico del personale amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge,
al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili
dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche
non statali e da enti pubblici anche economici, e data
facoltà di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa già costituita nellambito dellassicurazione
generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive della
assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di
previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.
Art. 37
Dotazioni organiche
1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale
non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e determinata secondo quanto previsto dalla tabella B
allegata alla presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle
qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di
cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori
ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze
tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B,
incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee allamministrazione
pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati
secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni
dello Stato.
Art. 38
Norme per la copertura dei posti
1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello
B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente,
in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
alla data di entrata in vigore della presente legge, e
inquadrato a domanda, nei limiti della meta dei posti
in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti
del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, laccesso
alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 percento
dei posti di cui allallegata tabella A, avviene mediante
il concorso speciale per esami previsto dallarticolo 2
della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità
ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati
in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e
superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore generale
e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché
alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi
titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove
anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad
esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato
a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti
della tabella B disponibili.
4. Il personale di cui al comma terzo può chiedere di
essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento
di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera
immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente
alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due
anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto
per laccesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione
della carriera direttiva, di unanzianità di servizio
effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non portà
comunque essere attribuito al personale che, per effetto di
norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque
fruito, anche presso le amministrazioni di appartenenza, di
avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori,
disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.
5. Le domande di cui ai commi primo, terzo e quarto debbono
essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi primo e
terzo, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede una
commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e presieduta dal sotto segretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo
con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato
o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro
supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare
o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione
individua gli aventi diritto allinquadramento, in relazione
ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi
in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione
stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con
particolare riguardo alla qualità del servizio prestato,
alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri nonché allanzianità
maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi terzo e quarto si applicano
le disposizioni previste nei commi terzo e quarto dellarticolo
2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili
dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno
nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli
ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso
dei requisiti di cui allarticolo 14, commi secondo e terzo,
della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sono determinate, distintamente per
le categorie interessate, le materie dellesame-colloquio
e le modalità di partecipazione e di svolgimento del
concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi terzo, sesto ed ottavo
si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i
concorsi di cui allarticolo 6 della legge 8 agosto 1985,
n. 455 .
10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento
ai sensi dei commi primo, terzo e quarto continua a prestare
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche
nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento.
Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto
dallo articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di
far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà
essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione
di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi
a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero
massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dallarticolo
27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle
qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il
Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti
numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.
I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta
tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni
di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente
legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori
ruolo di cui alle tabelle stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987,
ai sensi dellarticolo 36 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ed in servizio alla medesima data, e collocato
a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste
dalla tabella 1 allegata al regio decreto- legge 4 febbraio
1937, n.100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per linquadramento
in ruolo del predetto personale.
Art. 39
Personale amministrativo dei commissariati
del Governo nelle regioni
1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati
del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge
e inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui allallegata
tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai
commi primo, terzo, sesto e settimo dellarticolo 38. Al
predetto personale si applicano altresì le disposizioni
di cui ai commi ottavo, decimo ed undicesimo del medesimo articolo.
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie
disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati
del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale
ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre
1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio
1975.
Capo VI
Norme finali e finanziarie
Art. 40
Norme finali
1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma
quinto dellarticolo 21, restano ferme le disposizioni
vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti
Ministri senza portafoglio.
2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio
dei Ministri, per i gabinetti e le segreterie particolari del
vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza
portafoglio, nonché per la segreteria particolare del
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
si applicano le disposizioni vigenti.
3.Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge
10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni,
riguardanti la costituzione e la disciplina del gabinetto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione
in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985,
n. 455.
5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante
i concorsi di cui allarticolo 6 della legge 8 agosto 1985,
n. 455.
Art. 41
Disposizioni finanziarie
1. lonere derivante dalla attuazione della presente legge,
nonché dellarticolo 8 della legge 8 agosto 1985,
n. 455, ivi compresa lapplicazione di questultima
legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei
ministri senza portafoglio, presso il Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, e
valutato in lire 6.000 milioni per lanno 1988 ed in lire
35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa
si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per lanno 1988
ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per lanno
finanziario 1988, alluopo utilizzando lo specifico accantonamento
"disciplina dellattività di Governo ed ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e, quanto
a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello accantonamento
"riforma del processo amministrativo" iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui
alle allegate tabelle, il Ministro del tesoro e autorizzato
a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri gli importi relativi agli stipendi
ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato
dallinquadramento.
3. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Tabella A
(articoli 30, 31, 32 e 38)
Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
In ruolo Comandati e fuori ruolo Esperti e consiglieri a tempo
parziale
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate 34
* 20 104
Dirigente superiore 55 30
Primo dirigente 80 45
Totale 169 95
[*] Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati
di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Tabella B
(articoli 30, 32, 37 e 38)
Organico del personale non dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
In ruolo Comandati e fuori ruolo Incaricati
Qualifiche ad esaurimento 31 15
9^ qualifica funzionale 61 31
8^ qualifica funzionale 123 62
7^ qualifica funzionale 193 96
6^ qualifica funzionale 282 145 30
5^ qualifica funzionale 375 187
4^ qualifica funzionale 544 261
3^ qualifica funzionale 113 57
2^qualifica funzionale 59 30
Totale 1781 884
Tabella C
(articoli 30, 38 e 39)
Organico del personale dei commissariati del Governo nelle
regioni
In ruolo Comandati e fuori ruolo
Dirigente superiore 40 8
Primo dirigente 80 16
Qualifiche ad esaurimento 16 4
9^ qualifica funzionale 17 4
8^ qualifica funzionale 34 6
7^ qualifica funzionale 31 6
6^ qualifica funzionale 54 10
5^ qualifica funzionale 44 10
4^ qualifica funzionale 70 10
3^ qualifica funzionale 54 10
2^ qualifica funzionale 58 10
Totale 498 94