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Legge 23 agosto, n. 400
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo I

Gli Organi del Governo

 

Art. 1

Gli Organi del Governo - formula di giuramento

 

1. Il Governo della Repubblica e’ composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione".

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio dei ministri

 

1. Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri.

2. Il Consiglio dei Ministri esprime l’assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

a) le dichiarazioni relative all’indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall’articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d’Aosta;

e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;

f) le proposte che il Ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione della amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell’esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;

g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all’articolo 7 della Costituzione;

l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall’articolo 8 della Costituzione;

m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

p) le determinazioni concernenti l’annullamento straordinario, a tutela dell’unità dell’ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

Art. 3

Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell’amministrazione statale

 

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 4

Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei Ministri

1. Il Consiglio dei Ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa l’ordine del giorno.

2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato nel decreto di nomina, e’ il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.

3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l’iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all’attività normativa del Governo all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell’ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei Ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.

4. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri e’ emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5

Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma terzo dell’articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l’emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;

e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all’articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri, e ne da’ comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l’opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

b) coordina e promuove l’attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

c) può sospendere l’adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva;

d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

f) promuove l’azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l’autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) può disporre, con proprio decreto, l’istituzione di particolari Comitati di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell’attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l’azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell’azione di Governo e della pubblica amministrazione nell’attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

b) promuove e coordina l’azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all’attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

Art. 6

Consiglio di Gabinetto, Comitati di Ministri e Comitati interministeriali

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed e’ composto dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri Ministri in ragione della loro competenza.

3. I Comitati di Ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri l’ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei Ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell’ambito delle norme vigenti.

Art. 7

Delega per il riordinamento dei Comitati di Ministri e dei Comitati interministeriali

1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di Ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti e dalle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri.

2. I decreti delegati di cui al comma primo sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell’ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati.

Art. 8

Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può proporre al Consiglio dei Ministri l’attribuzione ad uno o più Ministri delle funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta al vicepresidente o, qualora siano nominati più vicepresidenti, al vicepresidente più anziano secondo l’età.

2. Quando non sia stato nominato il vice Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma primo spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l’età.

Art. 9

Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim

1. All’atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

2.Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma primo, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarli ad altro Ministro.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può conferire ai Ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l’incarico di reggere ad interim un dicastero, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 10

Sottosegretari di Stato

 

1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula di cui all’articolo 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei Ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. la legge sull’organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri.

Art. 11

Commissari straordinari del Governo

 

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di Commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. l’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell’incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

3. sull’attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato.

Capo II

 

RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Art. 12

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

 

1. E’ istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma terzo deve prevedere l’inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell’attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma settimo del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all’esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l’acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.

Art. 13

Commissario del Governo

1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all’articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei Ministri:

sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l’unita’ di indirizzo e l’adeguatezza dell’azione amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di singoli Ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. E’ informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all’articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

coordina, d’intesa con il Presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l’esecuzione dell’obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della "relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione"; agisce d’intesa con l’istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall’articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l’adozione di direttive per le attività delegate;

f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla propria attività, con particolare riguardo all’attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla conferenza.

2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonché per la regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d’Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d’Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.

4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, e con il Ministro dell’interno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, é sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 41, secondo comma, lettera a),della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

6. Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma sesto, è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell’incarico.

8. Al commissario del Governo spetta per la durata dell’incarico un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente generale di livello b.

Capo III

Potestà normativa del governo

Art. 14

Decreti legislativi

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. l’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito alla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

Art. 15

Decreti-legge

 

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita’ e di urgenza che ne giustificano l’adozione, nonché dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge e’ pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16

Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie

1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.

Art. 17

Regolamenti

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,

autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

b} individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

e) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.

Art. 18

Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l’ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del governo, l’ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri e del cerimoniale.

2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.

3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all’articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all’articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.

4. La funzione di capo dell’ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estraneo all’amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.

5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri.

Art. 19

Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il supporto all’espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un Ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le seguenti funzioni:

a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l’aggiornamento del programma di Governo;

b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi della attività dell’ISTAT;

c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all’attuazione della politica istituzionale del Governo;

d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche alfine del coordinamento delle disposizioni medesime;

e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri egli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all’azione amministrativa unità di indirizzo;

g) curare la raccolta comparativa dei dati sull’andamento della spesa, della finanza pubblica e dell’economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell’attività di Governo, avvalendosi dell’ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell’apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

h) predisporre gli adempimenti per l’intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l’assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all’esame del Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

l) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

n) curare lo studio e l’elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi e di assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell’attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;

o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l’Italia delle politiche comunitarie;

p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all’esame delle leggi regionali ai fini dell’articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all’attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri;

r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell’Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno capo;

s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per disposizione di legge o di regolamento;

t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l’avvocatura dello Stato;

u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

v) fornire l’assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 27 della legge 29 marzo1983, n. 93, all’articolo 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26;

z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all’attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all’entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso;

aa) curare ogni altro adempimento necessario per l’esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;

bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;

cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell’informazione e dell’editoria, di cui al successivo articolo 26.

Art. 20

Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri

1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. l’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri assicura la documentazione e l’assistenza necessarie per il Presidente ed i Ministri in consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso.

Art. 21

Uffici e dipartimenti

1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell’articolo 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell’articolo 22 .

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell’articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3.Per gli altri adempimenti di cui all’articolo 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4.Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell’interno, provvede altresì a determinare l’organizzazione degli uffici dei commissari del governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.

Art. 22

Comitato di esperti per il programma di Governo

 

1. Il Segretariato generale e’ assistito per lo svolgimento delle sue funzioni dal comitato degli esperti per il programma di Governo, di cui all’articolo 21, comma primo, che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 23

Ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e
dell’attività normativa del governo

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e’ istituito nell’ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del Governo. l’ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 19.

2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l’Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.

3. l’Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessita’ di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei Deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.

4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l’Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.

5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall’ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma primo regolamenta l’organizzazione e l’attività dell’ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.

7. All’ufficio e’ preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

Art. 24

Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica

1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l’interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell’ISTAT;

c) che siano attribuiti all’ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d)che sia garantito il principio dell’imparzialita’ e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l’accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull’attività dell’ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l’autonomia dell’ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma primo sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 25.

Vigilanza su enti ed istituzioni

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai Ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche e’ attribuita al Ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

Art. 26

Dipartimento per l’informazione e l’editoria

1. Nell’ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ istituito il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell’esercizio delle funzioni a questa spettanti.

2. All’organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma terzo dell’articolo 21.

3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 27

Spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e istituzione di una ragioneria centrale

1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

2. Il rendiconto della gestione e’ trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell’anno finanziario, alla corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma terzo, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unita’, cosi distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro I della tabella VII dell’allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

Art. 28

Capi dei dipartimenti e degli uffici

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all’articolo 21 nonché dell’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.

Art. 29

Consulenti e comitati di consulenza

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all’amministrazione dello Stato.

3.Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

Capo V

 

PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Art. 30

Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Per l’espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

Art.31

Consiglieri ed esperti

1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l’organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e’ compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l’incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell’ufficio di appartenenza.

3. l’assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell’ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

Art. 32

Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. l’indennità di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma primo tale indennità, spettante anche al personale dei gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può comunque superare il limite massimo previsto dall’articolo 8, comma primo, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 .

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all’articolo 21, comma primo, e’ determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 33

Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’assolvimento di compiti connessi a quelli d’istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista dal comma primo sono considerati disponibili per nuove nomine.

3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

Art. 34

Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.

Art. 35

Consiglio di amministrazione

1. E’ costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del Consiglio dei Ministri, e composto:

a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all’articolo 21, anche se dipendenti da un Ministro senza portafoglio, nonché dal capo dell’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 36

Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, e’ data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive della assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

Art. 37

Dotazioni organiche

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all’amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

Art. 38

Norme per la copertura dei posti

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ inquadrato a domanda, nei limiti della meta’ dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l’accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 percento dei posti di cui all’allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall’articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.

3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

4. Il personale di cui al comma terzo può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non portà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.

5. Le domande di cui ai commi primo, terzo e quarto debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi primo e terzo, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e presieduta dal sotto segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all’inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché all’anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

7. Al personale di cui ai commi terzo e quarto si applicano le disposizioni previste nei commi terzo e quarto dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell’esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi terzo, sesto ed ottavo si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455 .

10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi primo, terzo e quarto continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dallo articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.

13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell’articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, e’ collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto- legge 4 febbraio 1937, n.100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l’inquadramento in ruolo del predetto personale.

Art. 39

Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni

1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge e’ inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all’allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai commi primo, terzo, sesto e settimo dell’articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi ottavo, decimo ed undicesimo del medesimo articolo.

2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975.

Capo VI

Norme finali e finanziarie

 

Art. 40

Norme finali

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma quinto dell’articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti Ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, per i gabinetti e le segreterie particolari del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3.Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.

5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

Art. 41

Disposizioni finanziarie

1. l’onere derivante dalla attuazione della presente legge, nonché dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l’applicazione di quest’ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, e’ valutato in lire 6.000 milioni per l’anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l’anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1988, all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento "disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello accantonamento "riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.

2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il Ministro del tesoro e’ autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall’inquadramento.

3. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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Tabella A


(articoli 30, 31, 32 e 38)

Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri

In ruolo Comandati e fuori ruolo Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate 34 * 20 104
Dirigente superiore 55 30
Primo dirigente 80 45
Totale 169 95

[*] Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella B


(articoli 30, 32, 37 e 38)

Organico del personale non dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

In ruolo Comandati e fuori ruolo Incaricati
Qualifiche ad esaurimento 31 15
9^ qualifica funzionale 61 31
8^ qualifica funzionale 123 62
7^ qualifica funzionale 193 96
6^ qualifica funzionale 282 145 30
5^ qualifica funzionale 375 187
4^ qualifica funzionale 544 261
3^ qualifica funzionale 113 57
2^qualifica funzionale 59 30
Totale 1781 884

Tabella C


(articoli 30, 38 e 39)

Organico del personale dei commissariati del Governo nelle regioni

In ruolo Comandati e fuori ruolo
Dirigente superiore 40 8
Primo dirigente 80 16
Qualifiche ad esaurimento 16 4
9^ qualifica funzionale 17 4
8^ qualifica funzionale 34 6
7^ qualifica funzionale 31 6
6^ qualifica funzionale 54 10
5^ qualifica funzionale 44 10
4^ qualifica funzionale 70 10
3^ qualifica funzionale 54 10
2^ qualifica funzionale 58 10
Totale 498 94