Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 18 febbraio
1984 le successive intese di attuazione
Il protocollo addizionale
Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni
al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica
italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni
la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute
modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione,
dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'articolo 1
Si considera non più in vigore il principio, originariamente
richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica
come sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'articolo 4
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime
gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori
di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti
ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo
11.
b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità
giudiziaria darà comunicazione all'autorità
ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti
penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione
del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza
pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione
che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo
comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti
civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità
ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi
in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai
cittadini italiani.
3. In relazione all'articolo 7
a) La Repubblica italiana assicura che resterà
escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere
alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di
volta in volta tra le competenti autorità governative
ed di volta in volta tra le competenti autorità governative
ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) la Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà
terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla
firma del presente Accordo.
4. In relazione all'articolo 8
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si
intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità
di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido
agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità
in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione
degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura
civile, si dovrà tener conto della specificità
dell'ordinamento canonico dal quale e regolato il vincolo
matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla
legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto
il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza
che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà
al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni
celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo,
in conformità alle norme dell'articolo 34 del Concordato
lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i
quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità
giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione all'articolo 9
a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
indicate al n. 2 è impartito - in conformità
alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà
di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti
idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa
con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole
materne ed elementari detto insegnamento può essere
impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo
dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità
scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno
determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica
per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento,
anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari
delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il
regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia
è disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'articolo 10
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 -
che non innova l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio
1929 - si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte
costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'articolo 13, n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione,
nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo
che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente
firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi