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Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali

Matrimonio

Chiesa cattolica

Le norme che disciplinano il cd “matrimonio concordatario” sono contenute sia nell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e relativo Protocollo addizionale, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (art. 8), che nella legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l’Italia).

Confessioni religiose con intesa approvata con legge

La disciplina dell’istituto matrimoniale per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato italiano approvata con legge, è contenuta nelle intese stesse, nelle quali sono previste particolari disposizioni atte a disciplinare gli effetti civili dei matrimoni celebrati con rito religioso.

  • Legge 449/1984, (Tavola valdese)-(art. 11)
  • Legge 516/1988 ,e successive modificazioni (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)-(art. 18)
  • Legge 517/1988, e successive modificazioni (Assemblee di Dio in Italia)-(art. 12)
  • Legge 101/1989, e successive modificazioni (Unione delle Comunità ebraiche italiane) -(art. 14)
  • Legge 116/1995, e successive modificazioni (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)-(art. 10)
  • Legge 520/1995, e successive modificazioni (Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)-(art. 13)
  • Legge 126/2012, (Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale) – (art. 9)
  • Legge 127/2012, (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni) – (art. 14)
  • Legge 128/2012 (Chiesa Apostolica in Italia) – (art. 13)
  • Legge 246/2012 (Unione Induista Italiana (UII) - (art. 8)


Confessioni religiose con intesasottoscritta e non ancora approvata con legge, alle quali comunque si applica la disciplina sui culti ammessi


Confessioni religiose senza intesa

La disciplina vigente per le confessioni religiose è contenuta nella legge sui culti ammessi, legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante “Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”, (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12) e nel relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (artt. 25, 26, 27 e 28).

 

 

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