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Amministrazione Trasparente

Altri contenuti - Whistleblowing

Con il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937, il Governo ha introdotto nuove norme volta alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea o delle disposizioni normative nazionali.

In attuazione di tali disposizioni, con decreto del Segretario generale del 17 gennaio 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha istituito un canale interno di segnalazione per consentire, ai soggetti legittimati, di comunicare le informazioni sulle violazioni delle disposizioni nazionali o dell’Unione Europea che ledono l'integrità della Presidenza del Consiglio o l’interesse pubblico in generale, delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo. Tale procedura è definita dalle norme della UE “whistleblowing”.

Persone che possono presentare la segnalazione mediante la procedura del whistleblowing

  1. I dirigenti e il personale non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
  2. I consulenti, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e i soggetti con un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  3. I lavoratori o collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri,
  4. I tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
  5. Le persone fisiche che detengono azioni nelle società in controllo pubblico della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le ipotesi in cui il soggetto ricorra al canale di segnalazione istituito dalle società,
  6. I soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso gli enti pubblici o privati controllati o vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, fatte salve le ipotesi di ricorso allo specifico canale di segnalazione istituito dagli enti;
  7. Altri soggetti (La segnalazione può essere presentata anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente alla cessazione del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

Oggetto della segnalazione

Possono formare oggetto della segnalazione informazioni relative a:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  5. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Non possono essere oggetto di segnalazione di whistleblowing:

  1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  2. le segnalazioni relative a personale appartenente alla magistratura, ferma restando la possibilità di presentare segnalazioni o denunce alle Autorità competenti;
  3. le segnalazioni di violazioni se già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto;
  4. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Procedura per l’invio della segnalazione

La segnalazione deve essere trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), cui compete la gestione del canale, secondo le forme di seguito specificate.

Se la segnalazione ha ad oggetto condotte del RPCT della Presidenza del Consiglio dei ministri o del personale allo stesso assegnato o del referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l’Ufficio controllo interno, la trasparenza e l’integrità, la segnalazione può essere presentata al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in modalità cartacea mediante posta ordinaria o raccomandata, Palazzo Chigi, Roma, in doppia busta chiusa, con evidenza della dicitura “riservata – whistleblowing”. In alternativa, la segnalazione può essere presentata all’ANAC, utilizzando i canali di segnalazione dalla stessa organizzati.

A scelta del segnalante, la segnalazione può essere presentata in forma scritta (mediante la piattaforma informatica, il servizio postale, la consegna a mano) o in forma orale (incontro in presenza)
È preferibile l’utilizzo della forma scritta attraverso la piattaforma informatica.

Le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle descritte sono irricevibili come segnalazioni di “whistleblowing” e sono trattate come segnalazioni ordinarie.
Le segnalazioni anonime non sono considerate ai fini della tutela del whistleblower, ma sono trattate secondo i criteri ordinari. Qualora il segnalante anonimo venisse successivamente identificato, lo stesso beneficerà della tutela prevista per il whistleblower.

Segnalazione presentata in forma scritta

Utilizzo della piattaforma informatica

La piattaforma consente al segnalante, previa autenticazione, di compilare e inviare in modo informatizzato il “Modulo di segnalazione”.
A seguito dell’inoltro della segnalazione, il sistema rilascia al segnalante la ricevuta della segnalazione e un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi.

Consegna a mano

La segnalazione cartacea può essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri presso l’Ufficio, Via della Mercede n. 96, Roma, utilizzando l’apposito modello di segnalazione.

Utilizzo del servizio postale

La segnalazione può essere presentata, altresì, a mezzo posta ordinaria o raccomandata, utilizzando l’apposito modello di segnalazione, che dovrà essere trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Via della Mercede n. 96, Roma. La segnalazione dovrà essere inserita in doppia busta chiusa, la prima con i dati identificativi del segnalante e copia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione. Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta con evidenza della dicitura “riservata – whistleblowing”.

Segnalazione presentata in forma orale

Su richiesta dell’interessato, la segnalazione può essere acquisita oralmente in un incontro con il RPCT della Presidenza del Consiglio dei ministri e il personale dallo stesso espressamente incaricato ed è documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo oppure mediante verbale.

Segnalazione all’ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC):

  1. se la segnalazione riguarda il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o del personale allo stesso assegnato o del referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l’Ufficio controllo interno, la trasparenza e l’integrità;
  2. se si hanno fondati motivi di ritenere che, se si effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  3. se si ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tutela della persona segnalante

Per la persona segnalante l’ordinamento prevede:

  1. la tutela della riservatezza (anche per il facilitatore, la persona coinvolta e le persone menzionate nella segnalazione);
  2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’Amministrazione in ragione della segnalazione;
  3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
  4. misure di sostegno da parte degli enti inseriti in un apposito elenco pubblicato dall’ANAC. A tal fine è istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9

Documenti

Pagina pubblicata il 1 febbraio 2024
Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2024

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