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Concessione di un assegno vitalizio in base alla Legge 440/1985 (Legge Bacchelli)

La Legge 8 agosto 1985, n. 440 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli, dal nome dello scrittore Riccardo Bacchelli). Il fondo è stato incrementato con D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Criteri e modalità per l'assegnazione del vitalizio sono stati definiti con il DPCM 4 febbraio 2010. Tali fonti normative pongono a fondamento della concessione del vitalizio, rivolto esclusivamente a coloro che siano in possesso della cittadinanza italiana, la previa verifica di tre requisiti:

  1. lo stato di “particolare necessità”;
  2. l’assenza di pronunce di condanne penali irrevocabili che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
  3. il riconoscimento della chiara fama per aver illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari.

ll requisito di cui al punto 3) è accertato dalla Commissione consultiva (Commissione Bacchelli) nominata con decreto del Segretario generale 12 aprile 2022. La Commissione dura in carica per 4 anni.

La concessione dell'assegno, deliberata dal Consiglio dei Ministri a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, viene attribuita con Decreto del Presidente della Repubblica e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'importo massimo annuo del vitalizio ammonta a euro 24.000,00. Il beneficio può essere revocato nel caso in cui venga meno lo stato di necessità o intervengano condanne penali definitive che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.

Fonti normative

Commissione Bacchelli

Contatti

 

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26, c. 2, e art. 27 cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013.

Pagina pubblicata il 15 gennaio 2014
Ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2023

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