(pubbl. G.U. n. 14 del 18 gennaio 2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni,
in materia di ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 luglio 2002;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2001, con il quale l'on. Mirko Tremaglia e' stato
nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 giugno 2001, che conferisce all'on. Mirko
Tremaglia l'incarico di Ministro per gli italiani nel
mondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di italiani nel
mondo al Ministro senza portafoglio on. Mirko Tremaglia;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Dipartimento per gli italiani nel mondo
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Dipartimento per gli italiani nel mondo, di seguito
denominato Dipartimento, e' costituito come struttura
generale della Presidenza e organizzato secondo quanto
previsto negli articoli seguenti.
Art. 2.
Ministro per gli italiani nel mondo
1. Il Ministro per gli italiani nel mondo, di seguito
denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire
nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza,
costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in
relazione a specifici obiettivi previamente individuati,
nonche' conferire incarichi di studio e di consulenza.
Art. 3.
Funzioni
1. Il Dipartimento fornisce al Ministro, nell'ambito
delle funzioni delegate, il supporto per lo svolgimento
di compiti relativi:
a) alla promozione culturale e all'informazione delle
comunita' italiane all'estero al fine di mantenere il
legame con il Paese di origine;
b) alla promozione e alla tutela dei diritti politici
e civili degli italiani residenti all'estero;
c) all'intervento coordinato dello Stato e delle regioni
a favore delle comunita' italiane all'estero, nonche'
alle provvidenze per gli italiani che rimpatriano;
d) alle politiche generali concernenti le comunita'
italiane all'estero, con particolare riferimento alla
valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani
all'estero, ai fini dello sviluppo del loro legame con
la madrepatria.
2. Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione
delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi
di lavoro collegiali operanti nell'ambito delle attivita'
del Dipartimento stesso.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione
degli affari generali, amministrativi, contabili e relativi
al personale.
Art. 4.
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli
articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni e integrazioni, cura
l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento
e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti,
in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina
l'attivita' delle strutture a livello dirigenziale e
ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Il capo del Dipartimento, che puo' avvalersi di
una propria segreteria, cura i rapporti con il segretario
generale e con gli altri uffici e dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle
riunioni di consultazione e di coordinamento con il
segretario generale.
3. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento,
puo' conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento
al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento
stesso.
4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici
di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la
direzione dell'ufficio e' temporaneamente assunta dal
capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo,
il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento
opera il servizio affari generali, contabili, gestione
del personale e archivio. Il capo del Dipartimento puo'
delegare al responsabile del servizio impegni e pagamenti
gravanti sulle disponibilita' del centro di responsabilita'
amministrativa del Dipartimento.
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici di
livello dirigenziale generale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) ufficio per la promozione culturale e per l'informazione
delle comunita' italiane all'estero: provvede agli adempimenti
di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1, e si articola
in due servizi;
b) ufficio per la promozione e per la tutela dei diritti
politici e civili degli italiani residenti all'estero:
provvede agli adempimenti di cui alla lettera b) dell'art.
3, comma 1, e si articola in due servizi;
c) ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e
delle regioni a favore delle comunita' italiane all'estero:
provvede agli adempimenti di cui alla lettera c) dell'art.
3, comma 1, e si articola in due servizi;
d) ufficio delle politiche generali concernenti le comunita'
italiane all'estero, con particolare riferimento alla
valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani:
provvede agli adempimenti di cui alla lettera d) dell'art.
3, comma 1, e si articola in due servizi.
Art. 6.
Personale
1. All'assegnazione di personale al Dipartimento provvede
il Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
il Ministro, nell'ambito delle previsioni di organico
indicate nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti
di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria
del segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2002
p. Il Presidente: Letta