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Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali

Regime tributario e sistemi di finanziamento

La principale fonte di riferimento normativo in materia va individuata nell’articolo 20 della Costituzione, il quale recita espressamente: «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività».

Lo speciale regime tributario degli enti confessionali trae la sua origine storica da una previsione contenuta nel Concordato del 1929 tra l’Italia e la Santa Sede, in base alla quale “il fine di religione o di culto è equiparato, a tutti gli effetti tributari, ai fini di beneficenza e di istruzione”( articolo 29, lett. h), della legge 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del Trattato e del Concordato lateranense). La disposizione risulta poi riprodotta nel vigente Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede, firmato nel 1984, modificativo del Concordato lateranense e approvato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e in tutte le intese tra lo Stato le confessioni religiose.

Tanto per la Chiesa cattolica quanto per le altre confessioni religiose munite di intesa approvata con legge, vale anche un'altra disposizione, in base alla quale le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti “ecclesiastici” (in senso lato) sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Tale regime è quello previsto dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, il quale ha riordinato l’intera disciplina tributaria degli enti non commerciali e disciplinato anche, sotto il profilo tributario, le ONLUS introducendo un unico regime agevolativo al quale ricondurre le normative speciali già esistenti.

Inoltre, il DPR 13 febbraio 1987, n. 33 definisce il trattamento tributario delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi, sulla base di quanto previsto dall'articolo 25 della legge n. 222 del 1985.

 

Disposizioni sull’IMU (Imposta Municipale Unica - ex ICI)

L’art. 91 bis del decreto legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 dello stesso anno, ha specificato che le esenzioni dall’IMU si applicano solo agli immobili dei soggetti previsti dall’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, delle attività sopra elencate.
Per gli immobili ad utilizzazione mista (commerciale e non) l’esenzione è riconosciuta solo sulla porzione di unità immobiliare nella quale si svolge un’attività di natura non commerciale.
Nei casi in cui non è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, l’esenzione è riconosciuta in proporzione all’utilizzazione con modalità non commerciale, risultante da apposita dichiarazione, le cui modalità sono stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Il citato articolo 7, comma 1, alla lettera d) indica, tra quelli esentati dal pagamento dell’ICI,  (ora IMU), i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; alla lettera e) indica i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; alla lettera i) – come modificata dall’art. l’art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone l’esenzione degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di “religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana” di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Il finanziamento indiretto delle confessioni religiose: l’istituto dell'otto per mille

Le principali caratteristiche del meccanismo si rinvengono negli articoli dal 47 al 51 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a doppio livello: il primo inerente le scelte effettivamente espresse dai contribuenti, che determinano la quota spettante allo Stato e a ciascuna confessione religiosa; un secondo livello che mira alle scelte non espresse da parte dei contribuenti: questo ammontare è distribuito in proporzione alle scelte espresse.

 

Disposizioni relative alla Chiesa cattolica

I meccanismi che regolano la ripartizione del gettito della quota dell’otto per mille dell’IRPEF sono contenuti negli articoli 47, 48 e 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante ”Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”.

 

Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa approvata con legge:

  • Legge 409/1993 e successive modificazioni (Tavola valdese)-(art. 4)
  • Legge 516/1988 e successive modificazioni (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno) – (art. 30)
  • Legge 517/1988, (Assemblee di Dio in Italia)-(art. 23)
  • Legge 637/1996, "Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)-(artt. 2 e 3)
  • Legge 638/1996, "Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione" (art. 2)
  • Legge 34/2012 Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (UCEBI) (art. 2)
  • Legge 520/1995, e successive modificazioni (Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)-(art. 27)
  • Legge 126/2012, (Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale) – (art. 21)
  • Legge 128/2012 (Chiesa Apostolica in Italia) – (art. 25)
  • Legge 245/2012 (Unione Buddista italiana (UBI) -(art. 19)
  • Legge 246/2012 (Unione Induista Italiana (UII) - (art. 20)

 

Confessioni religiose con intesa sottoscritta e non ancora approvata con legge

Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, firmata in data 4 aprile 2007-(art. 17)


Le erogazioni liberali


Per quanto riguarda la disciplina delle erogazioni liberali, la normativa prevede la deducibilità delle stesse. L’articolo 10, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, fino ad un massimo di 1.032,91 euro, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica, e a favore delle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano.

 

Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa sottoscritta e non ancora approvata con legge

 

 

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