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Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali

Scuola

Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

Per quanto concerne le scuole pubbliche, l’insegnamento della religione cattolica è regolamentato dall’art. 9, punto 2 dell’Accordo di revisione del Concordato del 1984 e dal punto 5 del relativo Protocollo Addizionale (legge 25 marzo 1985, n. 121).


Di seguito i decreti attuativi:

Si segnala inoltre la legge 18 luglio 2003, n. 186, (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), art. 2 comma 1, e art. 3 comma 2

Di particolare rilievo sono le due sentenze della Corte Costituzionale, n. 203/1989 (studenti che non si avvalgono delle religione cattolica), e n. 290/1992 (facoltà dell’alunno di assentarsi durante l’ora di insegnamento).

Scuole paritarie

Per quel che concerne le scuole paritarie abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, la legge 10 marzo 2000, n. 62, prevede la piena libertà di orientamento culturale e religioso, indicato nel progetto educativo e conforme ai principi della Costituzione.

Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa approvata con legge

Lo Stato garantisce il carattere pluralistico della scuola; pertanto assicura agli incaricati delle confessioni religiose il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.

  • Legge 449/1984 (Tavola valdese)-(artt. 9 e 10)
  • Legge 516/1988 e successive modificazioni (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)-(artt. 11, 12 e 13)
  • Legge 517/1988, e successive modificazioni (Assemblee di Dio in Italia)-(artt. 8 e 9)
  • Legge 101/1989 e successive modificazioni (Unione delle Comunità ebraiche italiane) -(artt. 11 e 12)
  • Legge 116/1995, e successive modificazioni (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)-(artt. 8 e 9)
  • Legge 520/1995, e successive modificazioni (Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)-(artt. 10,  11 e 12).
  • Legge 126/2012, (Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale) – (artt. 7 e 8)
  • Legge 127/2012, (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni) – (artt. 12 e 13)
  • Legge 128/2012, (Chiesa Apostolica in Italia) – (artt. 9, 10 e 11)
  • Legge 245/2012 (Unione Buddhista italiana (UBI)) -(art. 5 e 6)
  • Legge 246/2012 (Unione Induista italiana UII) -(artt. 5 e 6)

Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa sottoscritta e non ancora approvata con legge, alle quali comunque si applica la disciplina sui culti ammessi.

Disposizioni relative alle Confessioni religiose prive di intesa
Si evidenzia l’articolo 23 del regio decreto n. 289/1930: qualora ”il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione cattolica, possono ottenere che sia messo a loro disposizione un locale scolastico per l’insegnamento religioso dei figli ….”.

Scuole confessionali
Il regio decreto n. 289 del 1930, all’articolo 24 prevede che le confessioni con personalità giuridica, ottenuta ai sensi della legge n. 1159, del 1929, possano essere autorizzate ad aprire scuole elementari con oneri a proprio carico.

Scuole straniere
Per ciò che riguarda le scuole straniere si fa riferimento alle disposizioni contenute nel DPR18 aprile 1994, n. 389, “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia”.

 

 

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