ABROGATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dellattivita di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto lart. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dellart. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto, in particolare, lart. 7, commi 1, 2 e
3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui
il Presidente del Consiglio dei Ministri individua,
con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare
alle strutture in cui si articola il Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica,
per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono
Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati,
il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando
lorganizzazione interna delle strutture medesime
affidata alle determinazioni del Segretario generale
o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visti i precedenti propri decreti, relativi allordinamento
transitorio delle strutture del Segretariato generale
e allorganizzazione dei Dipartimenti;
Visto, altresi, lart. 7, comma 7, del decreto
legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri
senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso
la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta delle autorita politiche
interessate;
Considerata, pertanto, lesigenza di adeguare
alle disposizioni del citato decreto legislativo n.
303 del 1999 lorganizzazione delle strutture della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui allart.
7, comma 1, del decreto stesso, di individuare gli uffici
e le funzioni di diretta collaborazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri, dei Ministri senza portafoglio
e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza,
nonche di dettare disposizioni di carattere generale
sulla composizione degli uffici di gabinetto dei Ministri
senza portafoglio e sulle segreterie degli stessi e
dei Sottosegretari presso la Presidenza;
Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri
destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni
o a costituirsi in agenzie, ai sensi dellart.
10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per
le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento,
ovvero della costituzione dellagenzia, resta intanto
ferma lattuale organizzazione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Capo 1
NORME GENERALI
Art. 1.
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dellart. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dellattivita di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata,
da ultimo, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303;
c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente,
il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario
di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei
Ministri;
e) Segretariato generale, Segretario generale, vice
segretario generale: rispettivamente, il Segretariato
generale, il Segretario generale ed il vice Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale):
i Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi
ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna
e dellautonomia funzionale ad essi attribuita,
in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese
le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari,
in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri
senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento
di una struttura generale non discendono in modo automatico
conseguenze in materia di trattamento economico del
dirigente preposto;
g) uffici: strutture, anchesse di livello dirigenziale
generale, in cui si articolano i Dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.
Nel presente decreto sono denominati:
Art. 2.
Strutture della Presidenza
1. Costituiscono strutture generali della Presidenza,
preposte in maniera organica ed integrata alle aree
funzionali omogenee di cui allart. 2, comma 2,
del decreto legislativo:
a) lUfficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
b) il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
c) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
d) il Dipartimento per gli affari regionali;
e) il Dipartimento per linformazione e leditoria;
f) il Dipartimento della funzione pubblica;
g) il Dipartimento per le pari opportunita;
h) il Dipartimento per le riforme istituzionali;
i) il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
j) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
k) il Dipartimento per gli affari economici;
l) lUfficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
m) lUfficio di segreteria della Conferenza Stato-citta
ed autonomie locali.
2. Costituiscono altresi strutture generali della
Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione
delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dellart.
7, comma 1, del decreto legislativo:
a) lUfficio del Segretario generale;
b) il Dipartimento degli affari generali e del personale;
c) il Dipartimento del cerimoniale di Stato;
d) lUfficio bilancio e ragioneria;
e) lUfficio dei servizi amministrativi e tecnici;
f) lUfficio per linformatica, la telematica
e la statistica;
g) lUfficio del sovrintendente;
h) lUfficio per il controllo interno.
3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali
i seguenti uffici:
a) lUfficio del Presidente, comprensivo della
Segreteria particolare;
b) lUfficio stampa e del portavoce del Presidente;
c) lUfficio del consigliere diplomatico;
d) lUfficio del consigliere militare.
4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici
di diretta collaborazione del Presidente, fermo restando
quanto disposto dallart. 7, comma 7, del decreto
legislativo.
5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto,
gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente
presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture
che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno
capo al Dipartimento degli affari generali e del personale.
6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti
istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non
generali della Presidenza le strutture di supporto dei
commissari straordinari nominati ai sensi dellart.
11 della legge.
7. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate
sono individuati come datori di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni
del presente decreto, della funzionalita dellufficio
e della utilizzazione ottimale del personale a questo
assegnato.
Art. 3.
Disposizioni di carattere generale
1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture
non affidate alla responsabilita di Ministri o
poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il
Segretario generale sovrintende allorganizzazione
ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale.
Egli e altresi responsabile dellapprovvigionamento
delle risorse umane della Presidenza, nonche dei
profili gestori per i quali sia prevista, in sede di
bilancio della Presidenza, una gestione accentrata.
Il Segretario generale risponde al Presidente dellesercizio
coordinato delle funzioni di cui allart. 19 della
legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario,
adottando, anche mediante delega dei relativi poteri,
tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli
di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni
al personale dirigenziale diverso da quello di cui allart.
18 della legge.
2. Il Segretario generale predispone il progetto di
bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto
consuntivo della Presidenza e li sottopone allapprovazione
del Presidente, con le modalita stabilite dallapposito
decreto che disciplina lautonomia finanziaria
della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile.
Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce lavviso
dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Nei casi in cui una struttura della Presidenza sia
affidata, ai sensi dellart. 21, comma 6, della
legge, alla responsabilita di un Ministro o posta
alle dirette dipendenze di un Sottosegretario, il rapporto
tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali
della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata
dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le strutture
del Segretariato, il Segretario generale impartisce
le direttive generali per lazione amministrativa
di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi
gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari
dellattivita da svolgere, nonche,
per le strutture generali individuate come uffici di
diretta collaborazione, del carattere fiduciario del
rapporto intrattenuto con il Presidente.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti,
anche per delega, di responsabilita gestionali,
possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui allart. 18, comma 3, della
legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti
conservano, secondo la prescrizione di cui allart.
3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza
sul lavoro, nonche le attribuzioni esercitate
in via di ordinaria amministrazione e, in particolare,
quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad
atti vincolati, salva diversa disposizione del Segretario
generale e comunque per non piu di quarantacinque
giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.
6. Quando laffidamento di una struttura generale
alla responsabilita di un Ministro o Sottosegretario
viene a cessare per causa diversa da quella di cui al
comma 5, il Segretario generale propone al Presidente,
entro trenta giorni, la conferma o la sostituzione del
capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa
disposizione del Segretario generale, le deleghe attribuite
al capo della struttura e da questo ai dirigenti.
Art. 4.
Organizzazione degli uffici
1. Nei limiti determinati dal presente decreto, lorganizzazione
interna delle strutture che compongono il Segretariato
generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di
essere affidate a Ministri o Sottosegretari, puo
essere modificata con provvedimento del Segretario generale.
Entro i limiti stessi, alle modifiche dellorganizzazione
interna delle strutture affidate alla responsabilita
di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti,
i Ministri o Sottosegretari interessati.
2. Per le attribuzioni che implicano lazione
unitaria di piu strutture, il Segretario generale
puo istituire, sentiti i capi delle strutture
generali interessate e previo assenso delle autorita
politiche, ove si tratti di strutture affidate alla
responsabilita di Ministri o poste alle dipendenze
di Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali.
Il provvedimento del Segretario generale indica il coordinatore
della struttura, il livello dellincarico, anche
ai fini della graduazione delle inerenti responsabilita.
Art. 5.
Poteri gestionali
1. Il vice segretario generale coadiuva il Segretario
generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate.
Nel caso di piu vice segretari generali, uno di
essi e delegato dal Segretario generale a svolgerne
le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza
di vice segretari generali, il Segretario generale puo
attribuire funzioni vicarie ad uno o piu dirigenti
di prima fascia o equiparati.
2. I capi delle strutture generali della Presidenza
sono nominati ai sensi dellart. 18 della legge.
Alla preposizione di dirigenti agli uffici o servizi
si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente
fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla
responsabilita di Ministri o Sottosegretari ai
sensi dellart. 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e, per le strutture
generali che compongono il Segretariato generale, con
provvedimenti del Segretario generale. Il Segretario
generale puo delegare ai capi delle strutture
generali la preposizione dei capi servizio e lattribuzione
agli stessi di poteri gestionali. Con le modalita
suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonche,
per quanto di competenza, il Segretario generale provvedono
al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita
di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione
di uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza
del personale non dirigenziale provvede il Segretario
generale.
3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni
vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile,
sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario
competente, ovvero del Segretario generale, su proposta
del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale
provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente
con maggiore anzianita nella qualifica tra quelli
in servizio presso la struttura interessata.
4. Per lesame di particolari questioni, i capi
delle strutture generali possono affidare incarichi
specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire
gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
5. Nellambito dellorganizzazione amministrativa
della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle
di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui allart.
12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento,
di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo.
Ferme restando la struttura e la composizione dellIspettorato
per la funzione pubblica, e stabilito in dieci
ulteriori unita il numero massimo dei dirigenti
di prima fascia e in quattordici ulteriori unita
il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia del
ruolo unico utilizzabili dalla Presidenza, presso le
strutture di volta in volta individuate dal Presidente,
per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca,
o altri incarichi specifici previsti dallordinamento,
a norma dellart. 19, comma 10, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Resta fermo quanto previsto dallart. 6, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, nonche dallart. 7, comma 1,
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 1997, n. 520.
Art. 6.
Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari
1. 1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario
alla Presidenza e i Sottosegretari presso la Presidenza
si avvalgono di uffici di diretta collaborazione composti
secondo le indicazioni di cui al presente articolo,
ferma restando la possibilita di determinare successivamente
la struttura e la composizione degli uffici stessi in
modo diverso, con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati, su proposta del Ministro
o Sottosegretario interessato, ai sensi dellart.
7, comma 7, del decreto legislativo. La composizione
degli uffici non deve in ogni caso comportare per ciascun
ufficio un onere finanziario eccedente quello massimo
derivante da quanto previsto dal presente articolo.
La composizione dellufficio del Sottosegretario
alla Presidenza e determinata dal Presidente sulla
base delle deleghe ad esso conferite, con il limite
finanziario massimo corrispondente a quello dei Ministri
senza portafoglio. I decreti di cui al presente comma
cessano di avere efficacia alla data del giuramento
del nuovo Governo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza
portafoglio hanno la seguente composizione:
a) ufficio di gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) ufficio stampa.
3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro ed e
nominato dal Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati
dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti
di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori
universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero
tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche
estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata
professionalita. Il Ministro puo avvalersi
di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto
al settore legislativo, scelti tra persone di elevata
professionalita. lufficio di gabinetto si
avvale di tre dipendenti appartenenti allarea
funzionale C, o livello equiparato, e da cinque dipendenti
appartenenti allarea funzionale B, o livello equiparato,
tratti dalle categorie indicate dallart. 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni. Un terzo del personale puo
essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale
con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza. Al settore e preposto un consigliere
giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo
si avvale di due dipendenti appartenenti allarea
funzionale C, o livello equiparato, e quattro dipendenti
appartenenti allarea funzionale B, o livello equiparato,
tratti dalle categorie indicate al comma 3. Un terzo
del personale puo essere scelto tra estranei alla
pubblica amministrazione.
5. Alla segreteria particolare e preposto il
segretario particolare. La segreteria si avvale di sei
dipendenti appartenenti allarea funzionale B,
o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate
dallart. 14, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Un terzo del personale puo essere scelto tra estranei
alla pubblica amministrazione.
6. Allufficio stampa puo essere preposto
un estraneo iscritto allalbo dei giornalisti.
Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano
in collegamento funzionale con lufficio stampa
e del portavoce del Presidente.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli
uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario
alla Presidenza e dei Sottosegretari presso la Presidenza
con delega di funzioni da parte del Presidente consistono
nella segreteria particolare, organizzata secondo modalita
analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella segreteria
tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda
fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro
dipendenti dellarea B, o livello equiparato. Un
terzo del personale puo essere scelto tra estranei
alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario puo
attribuire al capo della segreteria particolare o al
capo della segreteria tecnica il compito di coordinare
il complesso degli uffici di diretta collaborazione.
8. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega
da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono
di una segreteria particolare.
Art. 7.
Conferenza dei capi delle strutture generali
1. Il Segretario generale convoca e presiede la conferenza
dei capi delle strutture generali, ai fini del parere
sul progetto di bilancio della Presidenza, secondo le
indicazioni del decreto sullordinamento finanziario
e contabile, nonche per lesame di problematiche
di carattere generale, a fini di coordinamento.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE
Art. 8.
Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
1. lUfficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
costituisce la struttura di supporto che opera nellarea
funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con
lorgano collegiale di Governo ed e posto
alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza-Segretario del Consiglio dei Ministri.
lUfficio cura la predisposizione dei decreti relativi
alla formazione del Governo, nonche gli adempimenti
preordinati alla convocazione e allordine del
giorno Consiglio dei Ministri e relativa documentazione;
cura altresi gli adempimenti conseguenziali alle
deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione
dei verbali, nonche quelli relativi alla promulgazione
delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi
deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone
anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. lUfficio si articola in non piu di due
servizi.
3. Il capo dellUfficio informa il Segretario
generale sulle questioni in trattazione, sui lavori
del Consiglio dei Ministri e sulle deliberazioni adottate.
Art. 9.
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
e la struttura di supporto che opera nellarea
funzionale dei rapporti del Governo con il Parlamento.
Esso cura gli adempimenti riguardanti: linformazione
sullandamento dei lavori parlamentari; lazione
di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei
rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo
alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione
alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di
emendamenti governativi, lespressione unitaria
del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari,
nonche sullassegnazione di progetti di legge
alla sede legislativa; i rapporti con i gruppi parlamentari
e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato
ispettivo parlamentare; listruttoria circa gli
atti di sindacato ispettivi rivolti al Presidente o
al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni
assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle
Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi
e proposte di nomine governative ai fini del parere
parlamentare.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di
tre uffici e non piu di otto servizi.
Art. 10.
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie e la struttura di supporto che opera
nellarea funzionale dei rapporti del Governo con
le istituzioni europee e della quale il Presidente si
avvale, ai sensi dellart. 3 del decreto legislativo,
per lattivita inerente allattuazione
degli impegni assunti nellambito dellUnione
europea e per le azioni di coordinamento nella fase
di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini
della definizione della posizione italiana da sostenere,
dintesa con il Ministero degli affari esteri,
in sede di Unione europea. Il Dipartimento, in particolare,
cura e segue la predisposizione, liter parlamentare
e lattuazione della legge comunitaria annuale;
vigila sullattuazione delle norme comunitarie;
assicura, durante il procedimento normativo comunitario,
il monitoraggio del processo decisionale; segue il contenzioso
comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove linformazione
sullattivita dellUnione europea e
coordina, in materia, le iniziative di formazione.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di
quattro uffici e non piu di tredici servizi. Dipende
funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della
Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.
Art. 11.
Dipartimento per gli affari regionali
1. Il Dipartimento per gli affari regionali e
la struttura di supporto che opera nellarea funzionale
dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie
e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dellart.
4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento
nella materia, per lo sviluppo della collaborazione
tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione,
anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi
a composizione mista e con la collaborazione degli uffici
di segreteria della Conferenza permanente Stato, regioni
e province autonome nonche della Conferenza Stato-citta
e autonomie locali, delle iniziative necessarie per
lordinato svolgimento degli inerenti rapporti
e per lesercizio coerente e coordinato dei poteri
e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza.
Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli
adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione
dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle
sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza
funzionale tra Presidente e commissari del Governo;
il controllo governativo della legislazione regionale
ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni;
i rapporti inerenti allattivita delle regioni
allestero; le commissioni di controllo sugli atti
regionali; lattuazione degli statuti delle regioni
e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche
e i problemi delle zone di confine.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di
tre uffici e non piu di undici servizi.
Art. 12.
Dipartimento per gli affari economici
1. Il Dipartimento per gli affari economici e
la struttura di supporto che opera in materia di:
a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla
finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti
economico-finanziari di carattere generale;
b) attivita di concertazione del Governo con
le parti sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento
degli obiettivi economico-finanziari programmati e degli
andamenti economici generali; occupazione, in riferimento
anche allattuazione e allaggiornamento degli
accordi con le parti sociali; interventi per le crisi
aziendali e per lattuazione degli strumenti di
programmazione negoziata; rapporti con le parti sociali
e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nellambito del Dipartimento operano il Comitato
e lufficio per il coordinamento delle iniziative
per loccupazione, il Comitato per lemersione
del lavoro non regolare, nonche losservatorio
per la piccola e media impresa.
3. Nellambito del Dipartimento opera lufficio
per linnovazione tecnologica che assicura il supporto
alle funzioni di coordinamento ed indirizzo del Presidente
in materia di innovazione tecnologica, con particolare
riferimento alle strutture, tecnologie e servizi di
rete, allo sviluppo delluso delle tecnologie dellinformazione,
alla diffusione, in regime di sicurezza, di Internet
e della cultura informatica e digitale, anche in raccordo
con gli organismi internazionali e comunitari che operano
nel settore. lufficio cura altresi il supporto
al funzionamento e allattivita dei comitati
dei Ministri per la societa dellinformazione
e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione
satellitare.
Art. 13.
Ufficio del consigliere diplomatico
1. lUfficio del consigliere diplomatico assiste
il Presidente nella sua attivita in materia di
relazioni internazionali in Italia e allestero
e, in generale, negli atti che attengono alla politica
estera.
Art. 14.
Ufficio del consigliere militare
1. lUfficio del consigliere militare assiste
il Presidente nella sua attivita per le relazioni
con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale
e cura altresi gli affari di interesse della Presidenza
relativi agli aspetti militari connessi allappartenenza
dellItalia allONU, allAlleanza atlantica,
allUEO e alla OSCE.
2. Nellambito dellufficio del consigliere
militare opera, in posizione di autonomia, il servizio
per il coordinamento della produzione di materiali di
armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al
servizio e preposto il capo dellufficio.
Art. 15.
Ufficio stampa e del portavoce del Presidente
1. lUfficio stampa e del portavoce del Presidente
cura linformazione inerente allattivita
del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti
con gli organi di informazione. Operano in raccordo
funzionale con lUfficio gli uffici stampa dei
Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente
operanti presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta
fermo quanto previsto dallart. 8 del regolamento
interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto
del Presidente in data 10 novembre 1993.
2. lUfficio si articola in non piu di due
servizi.
Art. 16.
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
e la struttura che, nellambito del Segretariato
generale, fornisce supporto allattivita
di coordinamento del Presidente ed assiste il Sottosegretario
alla Presidenza e il Segretario generale in materia
di attivita normativa. Il Dipartimento assicura
altresi alla Presidenza la consulenza giuridica
di carattere generale. Esso in particolare:
a) coordina e promuove listruttoria delliniziativa
legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle
indicazioni del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento,
la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai
Ministri competenti e in coordinamento con il Dipartimento
per i rapporti con il Parlamento, allistruttoria
degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi
ai disegni di legge;
c) cura, nellambito del coordinamento di cui
alla lettera a), la qualita dei testi normativi
e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento
allomogeneita e alla chiarezza della formulazione,
allefficacia per la semplificazione e il riordinamento
della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse
fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso
alla decretazione durgenza;
e) verifica, con lausilio delle amministrazioni
dotate delle necessarie competenze tecniche nonche,
per quanto di competenza, del Nucleo per la semplificazione
delle norme e delle procedure, le relazioni e le analisi
appositamente previste e predisposte a corredo delle
iniziative legislative del Governo, curando che esse
indichino il quadro normativo nazionale e comunitario
di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte
costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruita
dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni
impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni
e alle imprese;
f) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni
su richiesta degli organi parlamentari;
g) coordina e promuove listruttoria relativa
alliniziativa regolamentare del Governo;
h) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi
e redige regole tecniche di redazione degli stessi;
compie le analisi e formula le proposte di revisione
e semplificazione dellordinamento legislativo
esistente;
i) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso
curato dalla Presidenza; cura listruttoria delle
questioni di costituzionalita e i relativi rapporti
con gli uffici della Corte costituzionale e dellAvvocatura
dello Stato;
j) cura i rapporti con le autorita amministrative
indipendenti relativamente alle questioni riguardanti
la normazione;
k) cura, in collegamento con il Dipartimento per gli
affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni
e Stato-citta, gli adempimenti preliminari per
lespressione dei pareri sugli atti normativi del
Governo;
l) svolge le attivita di ricerca e documentazione
giuridica e cura, per il tramite della biblioteca di
Palazzo Chigi, la documentazione economica e tecnica
necessaria alla funzionalita degli uffici della
Presidenza; svolge, inoltre, ogni altra attivita
che ad esso venga affidata, nellambito delle proprie
competenze, dal Presidente, dal Sottosegretario alla
Presidenza o dal Segretario generale.
2. Il Dipartimento, ai sensi e con le modalita
dellart. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 luglio 1989, n. 366:
a) assiste il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie nella fase ascendente del processo
di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie,
nonche nelle procedure di infrazione avviate dallUnione
europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di
attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria,
lesame preliminare della situazione normativa
ed economica interna e la valutazione delle conseguenze
dellintroduzione delle norme comunitarie sullassetto
interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento,
relativamente alle materie di rispettiva competenza,
i settori legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri
senza portafoglio, che integrano il Dipartimento stesso
ove laffidamento venga a cessare, nonche
il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle
procedure. Il Dipartimento assicura il collegamento
funzionale con la segreteria tecnica del Nucleo, nellambito
delle attivita previste dallart. 32.
4. Il Dipartimento si articola in non piu di
tre uffici e non piu di nove servizi.
Art. 17.
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo
e la struttura di supporto che opera nel settore
dellattuazione, in via amministrativa, delle politiche
del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i
necessari interventi di coordinamento e indirizzo, nonche
di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilita
delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra
attivita attinente al coordinamento amministrativo
demandata alla Presidenza. Cura gli adempimenti riferiti
alle competenze di carattere politico-amministrativo
direttamente esercitate dal Presidente.
2. Il Dipartimento fornisce supporto allattivita
della commissione per laccesso ai documenti amministrativi
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce
il necessario raccordo con le strutture di missione
di cui allart. 7, comma 4, del decreto legislativo
e con i commissari straordinari istituiti dal Governo,
ai sensi dellart. 11 della legge, per fare fronte
a particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali.
3. Il Dipartimento si articola in non piu di
due uffici e non piu di sei servizi.
Art. 18.
Dipartimento per le pari opportunita
1. Il Dipartimento per le pari opportunita e
la struttura di supporto che opera nellarea funzionale
inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche
di pari opportunita e delle azioni di Governo
volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni. Della
struttura stessa il Presidente si avvale, ai sensi dellart.
5 del decreto legislativo, per promuovere e coordinare
le azioni di Governo nellarea funzionale suindicata
e quelle volte a consentire lindirizzo, il coordinamento
e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi
europei. Il Dipartimento, in particolare, provvede anche
agli adempimenti riguardanti lacquisizione e lorganizzazione
delle informazioni e la promozione e il coordinamento
delle attivita conoscitive, di verifica, controllo,
formazione e informazione nelle materie della parita
e delle pari opportunita; alla cura dei rapporti
con le amministrazioni e gli organismi operanti allItalia
e allestero nelle materie stesse; alladozione
delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare
la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali
e internazionali.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di
due uffici e non piu di cinque servizi. Presso
il Dipartimento opera la segreteria della commissione
per le pari opportunita.
Art. 19.
Dipartimento per linformazione e leditoria
1. Il Dipartimento per linformazione e leditoria
e la struttura di supporto che opera nellarea
funzionale relativa al coordinamento dellattivita
di comunicazione istituzionale. Il Dipartimento, in
particolare, svolge compiti in materia di attivita
di informazione, pubblicita e documentazione istituzionale,
nonche in materia di comunicazione interna, fatto
salvo quanto previsto dallart. 23. Esso cura gli
affari relativi alleditoria ed alla stampa.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di
tre uffici e non piu di nove servizi.
Art. 20.
Dipartimento della funzione pubblica
1. Il Dipartimento della funzione pubblica e
la struttura di supporto che opera nellarea funzionale
relativa alla promozione e verifica dellinnovazione
nel settore pubblico ed al coordinamento in materia
di lavoro pubblico. Il Dipartimento cura lorganizzazione
e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e,
in particolare, svolge compiti in materia di: formazione
pubblica, informatizzazione delle pubbliche amministrazioni,
elaborazione degli indirizzi generali nellarea
del pubblico impiego, anche per cio che attiene
alla programmazione dei reclutamenti; rapporti con le
organizzazioni sindacali e cura dei rapporti con lagenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
tenuta del ruolo unico dei dirigenti dello Stato e dellanagrafe
delle prestazioni dei pubblici dipendenti; efficienza,
efficacia, economicita e rendimento delle amministrazioni
pubbliche. Il Dipartimento esercita altresi compiti
ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni e lottimale utilizzazione del
personale pubblico.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di
sette uffici e non piu di ventisei servizi. Presso
il Dipartimento opera inoltre lispettorato per
la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi.
3. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli esperti
e del personale di cui agli articoli 2, commi primo,
secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro
A allegato allo stesso decreto.
Art. 21.
Dipartimento per le riforme istituzionali
1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali assicura
al Presidente il supporto in materia di coordinamento
finalizzato alla elaborazione delle riforme istituzionali,
relative in particolare agli organi costituzionali o
di rilievo costituzionale, alla rappresentanza italiana
nel Parlamento europeo, al sistema delle autonomie,
allo studio e confronto sulle questioni istituzionali
ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative
normative con gli indirizzi del Parlamento e con quelli
di riforma del programma di Governo.
2. Il Dipartimento si articola in non piu di
un ufficio e non piu di tre servizi.
Art. 22.
Ufficio del Segretario generale
1. lUfficio del Segretario generale fornisce
a questultimo supporto per lattivita
di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale
fra le diverse strutture, nonche per la predisposizione
delle iniziative di carattere normativo riguardanti
lorganizzazione e il funzionamento della Presidenza;
lUfficio supporta il Segretario generale nella
verifica e monitoraggio dellattuazione del programma
di Governo. lUfficio assiste il Segretario generale,
tramite apposita segreteria speciale, negli adempimenti
connessi alla sicurezza interna ed al segreto di Stato,
in attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. lUfficio provvede allesame di atti e
documenti sottoposti al Segretario generale, predisponendo
anche note informative ovvero, su sua richiesta, ricerche
ed analisi di carattere giuridico-amministrativo su
questioni specifiche; cura la raccolta degli elementi
conoscitivi funzionali allelaborazione di atti
di direttiva o di indirizzo. AllUfficio fa capo
il servizio di accettazione della corrispondenza. lUfficio
attende altresi ai compiti di supporto in materia
di rapporti tra Governo e confessioni religiose.
3. Nellambito dellUfficio operano altresi:
la segreteria del Segretario generale; a livello di
servizio ed in posizione di autonomia funzionale, la
segreteria speciale; a livello di ufficio dirigenziale
generale ed in posizione di autonomia funzionale, lufficio
per le relazioni sindacali e per gli adempimenti relativi
al personale delle magistrature, articolato in non piu
di tre servizi.
4. Presso lUfficio opera, altresi, il servizio
del medico competente, al quale e preposto il
soggetto responsabile dei compiti di cui agli articoli
15 e 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni. Al servizio fanno capo,
secondo le direttive impartite dal Segretario generale,
eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.
5. Fermo restando quanto disposto dallart. 2,
comma 7, il Segretario generale coordina gli interventi
e le misure di prevenzione e protezione, a norma del
decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni,
impartendo le direttive opportune.
6. lUfficio si articola in non piu di sei
servizi.
Art. 23.
Dipartimento degli affari generali e del personale
1. Il Dipartimento degli affari generali e del personale
provvede allamministrazione ed alla gestione del
personale della Presidenza; alle attivita di carattere
generale, di studio, di analisi e di verifica delle
funzioni organizzative della Presidenza; al supporto
organizzativo degli organi collegiali che operano presso
la Presidenza. Il Dipartimento cura la gestione del
contenzioso del personale ed assume direttamente la
difesa dellamministrazione in sede di conciliazione
e nei giudizi del lavoro in primo grado.
2. Nellambito del Dipartimento opera unapposita
struttura di supporto allattivita del responsabile,
a livello centrale, della prevenzione e della protezione
ai sensi delle norme sulla sicurezza dei lavoratori
sul luogo di lavoro. Il responsabile della prevenzione
e protezione puo essere abilitato dal Segretario
generale ad avvalersi dei servizi dellUfficio
dei servizi amministrativi e tecnici.
3. Il Dipartimento si articola in non piu di
quattro uffici e non piu di dieci servizi.
Art. 24.
Ufficio bilancio e ragioneria
1. lUfficio bilancio e ragioneria provvede agli
adempimenti di natura finanziaria, patrimoniale e contabile
relativi allattivita della Presidenza, curando,
in particolare, la predisposizione dei bilanci e relative
variazioni, la tenuta delle scritture contabili, la
liquidazione delle spese relative allacquisizione
di beni e servizi, nonche per interventi, i pagamenti
in contanti tramite i cassieri e la relativa vigilanza,
i rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica relativamente alle
variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della
Presidenza, i rapporti con la Corte dei conti relativamente
ai provvedimenti di competenza soggetti a controllo
preventivo.
2. lUfficio svolge, inoltre, ai sensi dellart.
2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, lattivita
connessa al controllo della regolarita amministrativa
e contabile sui titoli di spesa emessi dai centri di
responsabilita e di spesa del bilancio della Presidenza
e provvede alla validazione dei titoli stessi, preliminare
al pagamento. AllUfficio sono trasmessi per lannotazione
tutti gli atti di organizzazione e gestione; esso riferisce
al Segretario generale eventuali osservazioni.
3. lUfficio si articola in non piu di quattro
servizi.
Art. 25.
Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici
1. lUfficio per i servizi amministrativi e tecnici
predispone e gestisce, in un quadro di programmazione
generale annuale e pluriennale, che tiene conto delle
esigenze di funzionamento della Presidenza e dei vincoli
finanziari, i programmi di approvvigionamento dei beni
e dei servizi strumentali e di realizzazione dei lavori.
lUfficio provvede alla istruttoria e stipulazione
dei contratti per lacquisizione dei beni strumentali,
dei servizi e dei lavori inerenti allo svolgimento dellattivita
di istituto e nomina i responsabili dei collaudi e delle
certificazioni di regolare esecuzione. lUfficio
gestisce lautoparco.
2. lUfficio si articola in non piu di cinque
servizi.
Art. 26.
Ufficio per linformatica, la telematica e la statistica
1. lUfficio per linformatica, la telematica
e la statistica predispone e gestisce i programmi di
informatizzazione della Presidenza, curando lanalisi
funzionale e la progettazione dei sistemi e dei servizi
informatici e di telecomunicazione, anche sotto il profilo
della sicurezza e riservatezza, e coordinandone la relativa
gestione; cura la formazione specialistica degli addetti
ai sistemi e servizi e, dintesa con il Dipartimento
per gli affari generali e del personale, laddestramento
e la formazione di base degli utenti; predispone e gestisce
i contratti di fornitura per gli aspetti di propria
competenza; coordina le attivita di rilevamento
ed elaborazione dei dati statistici presso Uffici e
Dipartimenti della Presidenza, nonche linterconnessione
al sistema statistico nazionale.
2. Il capo dellUfficio nomina il responsabile
di ciascun progetto, che ne coordina la realizzazione
in tutte le sue fasi, e, per particolari progetti o
per interventi specifici, puo costituire appositi
gruppi di lavoro, parimenti nominandone il responsabile.
3. I capi dei Dipartimenti, su richiesta del Segretario
generale o del capo dellUfficio, designano un
responsabile per linformatica e le telecomunicazioni,
con il compito di interfaccia tra le strutture interne
e lUfficio.
4. Nel limite delle spese gestite dal Segretariato
generale, il capo dellUfficio e il responsabile
dei sistemi informatici automatizzati della Presidenza.
5. lUfficio si articola in non piu di otto
servizi. Nellambito dellUfficio opera il
centralino telefonico.
Art. 27.
Dipartimento del cerimoniale di Stato
1. Il Dipartimento cura il cerimoniale di Stato, ferme
restando le competenze dellUfficio del cerimoniale
del Ministero degli affari esteri, e assiste il Presidente
nellattivita di rappresentanza ufficiale,
assicurando il coordinamento delle attivita di
cerimoniale svolte dalle prefetture; coordina le adesioni,
i patronati e i patrocinii governativi; collabora allorganizzazione
delle visite allestero del Presidente; cura listruttoria
relativa alle onorificenze e allaraldica.
2. Nellambito del Dipartimento operano lufficio
del cerimoniale, cui e preposto il capo del Dipartimento,
lufficio onorificenze e araldica e, in posizione
di autonomia, lufficio per i voli di Stato e umanitari,
che assicura il coordinamento dei trasporti aerei disposti
per esigenze di Stato, di Governo o per ragioni umanitarie.
3. Il Dipartimento si articola in non piu di sei
servizi.
Art. 28.
Ufficio del sovrintendente
1. lUfficio sovrintende allesecuzione di
tutti i lavori, i servizi e le forniture nelle sedi
della Presidenza, assicurandone la manutenzione e il
decoro, fatto salvo quanto previsto dal decreto del
Presidente che disciplina lautonomia finanziaria
e contabile della Presidenza in materia di autonoma
responsabilita delle strutture amministrative.
2. lUfficio si articola in non piu di tre
servizi.
Art. 29.
Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano.
1. lUfficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali
e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza,
ai sensi dellart. 10, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
2. lUfficio in particolare provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni della Conferenza, ivi compresa linformazione
relativa alle determinazioni assunte;
b) allattivita istruttoria connessa allesercizio
delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza
o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo
e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle
regioni e delle province autonome;
c) alle attivita strumentali al raccordo, alla
reciproca informazione ed alla collaborazione tra le
amministrazioni dello Stato, le regioni e le province
autonome;
d) agli adempimenti strumentali allattivita
dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nellambito
della Conferenza, a norma dellart. 7, comma 2,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
e) allattivita istruttoria e di supporto
per il funzionamento della Conferenza unificata di cui
allart. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
3. Il responsabile dellUfficio, ovvero il responsabile
dellUfficio di segreteria della Conferenza Stato-citta
ed autonomie locali, puo essere incaricato, con
decreto del Presidente, di svolgere le funzioni di segretario
della Conferenza unificata e di coordinare lattivita
istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici
stessi ai sensi dellart. 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. lufficio si articola in non piu di sei
servizi ed una segreteria tecnica e si avvale di ulteriori
dirigenti fino ad un massimo di cinque.
Art. 30.
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-citta
e autonomie locali.
1. lUfficio di segreteria della Conferenza Stato-citta
e autonomie locali espleta lattivita funzionalmente
necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della
Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti
preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza,
ivi compresa linformazione relativa alle determinazioni
assunte; allattivita istruttoria connessa
allesercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti
alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario
raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello
Stato e delle autonomie locali; alle attivita
strumentali al raccordo, alla reciproca informazione
ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello
Stato e le autonomie locali. lUfficio cura, dintesa
con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, a
norma dellart. 29, comma 3, lattivita
istruttoria e di supporto per il funzionamento della
Conferenza unificata.
2. lUfficio si articola in non piu di due
servizi.
Art. 31.
Ufficio per il controllo interno
1. lUfficio per il controllo interno esercita,
per il perseguimento degli obiettivi e con le forme
indicate dallart. 6 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, la valutazione e il controllo strategico
sullattivita amministrativa della Presidenza,
direttamente riferendone al Segretario generale, per
quanto attiene al funzionamento delle strutture che
compongono il Segretariato generale, ed ai Ministri
e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilita
dei medesimi. lUfficio opera in posizione di autonomia
funzionale. A richiesta del Segretario generale, dei
Ministri senza portafoglio o dei Sottosegretari, lUfficio
puo fornire elementi per la valutazione dei capi
delle strutture generali destinatari delle direttive
generali sullazione amministrativa. Alla direzione
dellUfficio e preposto un collegio composto
da tre membri, scelti dal Presidente con proprio decreto
tra dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti
universitari, esperti esterni di comprovata professionalita.
Con il medesimo decreto e nominato il presidente
del collegio, che e il capo della struttura ai
sensi dellart. 18 della legge e dellart.
2, comma 7.
2. lufficio di segreteria si articola in non
piu di due servizi.
Art. 32.
Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure
e Osservatorio sulla semplificazione
1. Nellambito della Presidenza opera il Nucleo
per la semplificazione delle norme e delle procedure,
il quale esercita i compiti di cui alla legge 8 marzo
1999, n. 50, in materia di riordino dei testi normativi
e di delegificazione e semplificazione e collabora con
il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
in materia di analisi tecnico-normativa e analisi dellimpatto
della regolamentazione, relative agli schemi di atti
normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali
ed interministeriali. Il Nucleo si avvale di una segreteria
tecnica, ufficio di livello dirigenziale generale, che
provvede allistruttoria degli affari costituenti
compiti del Nucleo e collabora, nellambito del
collegamento funzionale con il Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi, alla verifica del corretto
uso delle fonti, della qualita degli atti normativi
e della completezza della relativa istruttoria.
2. Nellambito della Presidenza opera, altresi,
losservatorio sulla semplificazione di cui allart.
1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che si
avvale di apposito servizio con funzioni di segreteria.
Art. 33.
Comitato tecnico-scientifico per la valutazione e il
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato
1. Il Comitato di cui allart. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, si avvale di un ufficio di livello
dirigenziale generale per il coordinamento in materia
di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni
dello Stato. Tale ufficio svolge altresi compiti
di supporto in ordine alla metodologia dei sistemi di
valutazione, al coordinamento dei controlli di tipo
strategico, alla valutazione della funzionalita
dei sistemi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni.
Nellambito dellufficio operano losservatorio
dei controlli interni, di cui al comma 3 del citato
art. 7, nonche la banca dati di cui al comma 1
dellarticolo stesso.
2. lufficio si articola in non piu di tre
servizi.
CAPO III
Art. 34.
Disposizioni finali
1. lattuale organizzazione delle strutture generali
della Presidenza di cui al presente decreto resta applicabile
sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna
di cui allart. 4, comma 1. Dalla emanazione dei
decreti medesimi decorre labrogazione, disposta
dallart. 11 del decreto legislativo, delle norme
di legge, di regolamento o di decreto del Presidente
che costituiscono le fonti dellorganizzazione
attuale delle strutture stesse.
2. Sono abrogati i decreti del Presidente in data 15
aprile 2000 e 23 maggio 2000, pubblicati rispettivamente
nelle Gazzette Ufficiali n. 94 del 21 aprile 2000 e
n. 127 del 2 giugno 2000.
3. Il presente decreto e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.