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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1993

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993;

Emana il seguente regolamento interno:

CAPO I


Disciplina delle riunioni del Consiglio dei Ministri

Articolo 1.


Partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

1. Al Consiglio dei Ministri partecipano il Presidente del Consiglio e i Ministri; assiste il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri ed intervengono, quando prescritto, i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte, ai sensi dell’art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal vicepresidente del Consiglio; qualora vi siano più vicepresidenti, dal più anziano secondo l’età; in mancanza, dal Ministro più anziano per età.

3. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario alla Presidenza, le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri sono svolte dal Ministro più giovane.

4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri è obbligatoria, salvo motivato impedimento e salvi i casi di non partecipazione alla discussione della singola questione per ragioni di opportunità comunicate al Presidente del Consiglio.

5. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri,salvo che il Presidente disponga altrimenti.

Articolo 2.
Comitati di Ministri.

1. Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali previsti per legge, il Presidente del Consiglio può deferire l’esame di singole questioni ad un comitato di Ministri, informandone il Consiglio dei Ministri.

2. Possono partecipare ai lavori del Comitato anche Sottosegretari, delegati ovvero espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio, per sostituire o coadiuvare i rispettivi Ministri.

3. Il Comitato comunica le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio.

Articolo 3.


Provvedimenti e questioni da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

1. Il Ministro che intende proporre l’iscrizione di un provvedimento o questione all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ne fa richiesta al Presidente del Consiglio allegando lo schema relativo, con la necessaria documentazione. La richiesta è preceduta dall’acquisizione dei concerti previsti per legge e delle intese ritenute opportune e, nel caso di schemi di provvedimenti che comportino nuovi o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, della relazione tecnica verificata dal Ministro del tesoro. E’ comunque necessario il concerto del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica nel caso di provvedimenti legislativi contenenti disposizioni relative alla organizzazione e al funzionamento di amministrazioni pubbliche.

2. Qualora i concerti e le intese non siano acquisiti entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio invita il Ministro competente a pronunciarsi, salvo che, per la particolare natura della questione, intenda ugualmente diramare lo schema di provvedimento.

3. Il Presidente del Consiglio, qualora non ritenga di procedervi direttamente, può chiedere al Ministro proponente di fornire ulteriori documenti e acquisire ulteriori adesioni.

4. Il Presidente del Consiglio dirama gli schemi di provvedimento a tutti i Ministri, di norma, almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio dei Ministri nel quale essi saranno discussi.

5. Con le medesime procedure ciascun Ministro può chiedere che sia posta all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri la determinazione di criteri, su singole questioni della politica del Governo, tali da garantire l’unità di indirizzo politico e amministrativo.

Articolo 4.
Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

1. Gli schemi dei provvedimenti, dopo la loro diramazione, nonché eventuali documenti relativi ad altre questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, sono esaminati in una riunione preparatoria tenuta presso la sede della Presidenza del Consiglio, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, al fine di pervenire alla loro redazione definitiva.

2. Nessuna questione e nessuna proposta concernente disegni di legge, atti normativi o provvedimenti amministrativi generali può essere inserita nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri se non sono state esaminate nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi previsti dall’art. 5, comma 3, e dall’art. 6.

3. La riunione preparatoria di cui al comma 1 è coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri o dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio ovvero dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza. Ad essa partecipano il capo del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, i capi di Gabinetto ovvero i capi degli uffici legislativi dei Ministeri interessati, il Ragioniere generale dello Stato, nonché il capo dell’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.

4. Al termine della riunione, l’elenco dei provvedimenti che possono essere inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è trasmesso, per il tramite del Sottosegretario alla Presidenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 5.
Convocazione del Consiglio dei Ministri.

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dei Ministri e ne fissa l’ordine del giorno.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri fissa l’ordine del giorno della riunione del Consiglio, avvalendosi del Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Nell’ordine del giorno possono essere iscritti anche argomenti non compresi nell’elenco di cui all’art. 4, comma 4, qualora il Presidente ne ravvisi la non differibilità della trattazione. Si applica, in questa ipotesi, ai fini dell’esame preliminare, la disciplina dell’art. 6, comma 2.

4. Ai Ministri sono trasmessi, a cura dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri, l’atto di convocazione del Consiglio e copia della documentazione definitiva attinente alle questioni inserite nell’ordine del giorno. Ai presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è inviata, unitamente alla convocazione, copia della documentazione relativa alle questioni che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 6.
Convocazioni d’urgenza.

1. Il Presidente del Consiglio può, in via d’urgenza, convocare il Consiglio dei Ministri, o integrare l’ordine del giorno già diramato, per la trattazione di questioni non differibili dandone immediata comunicazione. Resta in ogni caso ferma per i provvedimenti che importino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, la necessità di acquisire la relazione tecnica verificata dal Ministro del tesoro.

2. Ove i tempi e la natura delle questioni sottoposte al Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 lo consentano, si procede al loro previo esame in una riunione immediatamente convocata, alla quale partecipano i soggetti di cui all’art. 4, comma 3.

Articolo 7.
Riunioni del Consiglio dei Ministri.

1. Le riunioni del Consiglio dei Ministri sono aperte e chiuse dal Presidente el Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige i lavori del Consiglio; precisa le conseguenze delle varie proposte; pone ai voti, ove lo ritenga opportuno, fissandone le modalità, le deliberazioni; dichiara l’esito delle votazioni e l’adozione delle deliberazioni.

3. Prima della votazione chi dissente può chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, eventualmente, anche con una succinta motivazione. In ogni caso, non è consentita la pubblica comunicazione o esternazione dell’opinione dissenziente.

4. Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio decidere il rinvio della discussione o della deliberazione su singoli punti dell’ordine del giorno.

5. Il Consiglio dei Ministri può incaricare il Sottosegretario alla Presidenza di coordinare il testo definitivo di un provvedimento, in conformità a quanto deliberato in Consiglio, fermo il disposto dell’art. 11, comma 2.

Articolo 8.
Modalità di informazione sui lavori del Consiglio.

1. Al termine di ogni riunione, il Segretario del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, redige il comunicato relativo ai lavori del Consiglio.

2. Il comunicato è sottoposto per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne autorizza la diffusione.

3. Il Presidente del Consiglio può incaricare il Sottosegretario alla Presidenza o uno o più Ministri della funzione di portavoce per promuovere la più diffusa conoscenza in ordine alle deliberazioni adottate dal Governo su specifiche questioni e in ordine alla progressiva attuazione di esse. Rimane ferma la facoltà di ciascun Ministro di fornire informazioni sull’attività del proprio Dicastero nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e salvo quanto disposto nell’art. 7, comma 3.

CAPO II


Disciplina degli atti del Consiglio dei Ministri

 

Articolo 9.
Atti ufficiali del Consiglio.

1. Gli atti ufficiali del Consiglio dei Ministri sono:


a) il processo verbale;
b) la raccolta delle deliberazioni.

Articolo 10.
Contenuto del processo verbale.


1. Il processo verbale riporta, per ciascuna riunione:

a) la data, il luogo, l’ora di apertura e quella di chiusura della riunione;
b) gli estremi dell’atto di convocazione;
c) l’ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti inseriti nell’eventuale ordine del giorno suppletivo e di quelli direttamente portati all’esame del Consiglio dei Ministri;
d) l’elenco dei presenti, con l’indicazione di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le funzioni di segretario;
e) il succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi;
f) il testo integrale, anche mediante rinvio ad allegati, egli atti approvati.

Articolo 11.
Formazione, approvazione e conservazione del processo verbale.

1. Il processo verbale è redatto da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma di chi ha presieduto.

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, qualora lo reputi necessario, può rimettere all’approvazione del Consiglio l’intero testo o singoli punti del medesimo.

3. I processi verbali approvati sono raccolti in volumi e custoditi a cura dell’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.

Articolo 12.
Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni.

1. La raccolta delle deliberazioni riporta, in ordine cronologico, gli atti normativi e le altre deliberazioni adottate dal Consiglio, nel loro testo integrale.

2. In nessun caso la deliberazione inserita nella raccolta contiene indicazioni riguardo alle opinioni espresse dai singoli intervenuti ed al numero dei voti favorevoli e contrari.

3. Nessuna deliberazione può essere inserita nella raccolta se non è stato approvato il processo verbale della riunione nella quale è stata adottata.

Articolo 13.
Pubblicità degli atti ufficiali.

1. Il verbale del Consiglio dei Ministri è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri, nonché i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente ai punti dell’ordine del giorno per i quali si è avuta la loro presenza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, anche in relazione a singoli punti dell’ordine del giorno, salvo che il Consiglio dei Ministri abbia deliberato in senso contrario.

CAPO III
Seguito delle iniziative del Consiglio dei Ministri

 

Articolo 14.
Presentazione dei disegni di legge ed esercizio della facoltà di cui all’art. 72, terzo comma, della Costituzione.

1. I disegni di legge di iniziativa governativa sono presentati alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione del Presidente della Repubblica.

2. I Ministri competenti per materia segnalano al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che ne informa il Presidente del Consiglio, le priorità delle iniziative legislative al fine dell’inserimento nel calendario dei lavori delle commissioni e delle assemblee parlamentari.

3. Il procedimento di cui al comma 2 viene applicato anche per le richieste avanzate dai Ministri competenti volte ad ottenere una deroga ai limiti previsti nella programmazione dei lavori durante la sessione di bilancio.

4. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa i Ministri competenti degli esiti delle richieste di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i rapporti con il Parlamento esercita la facoltà del Governo di opposizione alla assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento in sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge e di richiesta di rimessione all’assemblea, previa consultazione dei Ministri competenti per materia. l’opposizione alla assegnazione, il diniego al trasferimento o la richiesta di rimessione devono essere motivati, eventualmente allegando i pareri in tal senso espressi dai Ministri competenti per materia.

6. Trascorsi venti giorni senza ricezione di comunicazione da parte dei Ministri competenti, il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il Presidente del Consiglio, che assume le proprie determinazioni in conformità all’art. 5, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 15.
Presenza dei rappresentanti del Governo in Parlamento.

1. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, al fine di contribuire al buon andamento dei lavori parlamentari, cura il coordinamento della presenza nelle sedi parlamentari dei rappresentanti del Governo competenti, assumendo le opportune intese con il Ministro o il Sottosegretario responsabile dell’esame parlamentare della questione o del provvedimento e della relativa copertura finanziaria.

2. l’esame parlamentare di provvedimenti che investono in misura rilevante le competenze di più Ministeri comporta la presenza dei relativi responsabili.

3. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento riferisce al Presidente del Consiglio su eventuali disfunzioni. Il Presidente del Consiglio può, se del caso, informarne il Consiglio dei Ministri.

Articolo 16.
Conversione dei decreti-legge.

1. I rappresentanti del Governo, che partecipano agli uffici di Presidenza delle commissioni parlamentari ai fini della programmazione dei lavori, avanzano in tale sede le richieste prioritarie per l’attuazione del programma del Governo, con particolare riguardo ad un tempestivo esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

2. Qualora, durante il procedimento di conversione in legge di un decreto-legge, i termini regolamentari per la presentazione della relazione delle commissioni all’assemblea non siano rispettati, il Ministro per i rapporti con il Parlamento richiede l’inserimento del disegno di legge di conversione nel calendario dei lavori dell’assemblea.

3. Nel caso insorga una questione di merito durante il procedimento di conversione del decreto-legge, il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il Presidente del Consiglio per le iniziative necessarie.

Articolo 17.
Esame degli emendamenti.

1. La presentazione di emendamenti a nome del Governo deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ove gli emendamenti modifichino in misura rilevante il disegno di legge o, comunque, incidano sulla politica generale del Governo, sono sottoposti al Consiglio dei Ministri da parte del Presidente. In ogni caso, qualora gli emendamenti comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, deve essere acquisito il concerto del Ministro del tesoro; qualora gli emendamenti si riferiscano all’organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche, devono essere acquisiti anche i concerti del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica.

2. Al fine di definire la posizione del Governo, il Ministro competente per materia sottopone tempestivamente al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il testo degli emendamenti di iniziativa parlamentare rilevanti per la politica generale del Governo, o che comportino sostanziali modificazioni all’organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche, o nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.

Articolo 18.
Verifica dei disegni di legge all’esame del Parlamento.

1. I disegni di legge di iniziativa governativa, ove modificati, ed ogni altro disegno o proposta di legge che incida sulla politica generale del Governo, dopo l’approvazione da parte di una delle due Camere, sono trasmessi con osservazioni, a cura del Ministro per i rapporti con il Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può deferirne l’esame ad un Comitato di Ministri al fine di definire la posizione del Governo durante l’ulteriore esame parlamentare.

2. Il Comitato di Ministri, di cui al comma 1, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed è composto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dai Ministri competenti per materia, nonché dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per la funzione pubblica, qualora il disegno di legge, rispettivamente, comporti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, ovvero contenga disposizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche.

3. Alle sedute del Comitato assiste il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Consiglio.

4. La procedura di cui ai precedenti commi si applica, nei casi di particolare rilevanza per la politica generale del Governo, fin dall’inizio dell’esame del disegno di legge o, comunque, prima dell’esame in assemblea.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri, autorizza la presentazione di emendamenti al disegno di legge di cui al comma 1, definisce l’esercizio delle facoltà del Governo di cui all’art. 72 della Costituzione, ovvero, ove lo ritenga opportuno, rimette l’esame del disegno di legge al Consiglio dei Ministri.

6. Si applica all’attività del Comitato di Ministri, in quanto compatibile, l’art. 4.

Articolo 19.
Verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento.

1. Al fine di collaborare alla tempestiva e organica attuazione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, il Ministro per i rapporti con il Parlamento segnala al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate.

2. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Ministro competente gli adempimenti previsti, promuovendo, eventualmente in Consiglio dei Ministri, gli opportuni aggiornamenti del programma di Governo

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