IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto lart. 4, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dellattività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 ottobre 1993;
Emana il seguente regolamento interno:
CAPO I
Disciplina delle riunioni del Consiglio dei Ministri
Articolo
1.
Partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.
1. Al Consiglio dei Ministri partecipano il Presidente
del Consiglio e i Ministri; assiste il Sottosegretario
di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei
Ministri ed intervengono, quando prescritto, i presidenti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono
svolte, ai sensi dellart. 8 della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal vicepresidente del Consiglio; qualora
vi siano più vicepresidenti, dal più anziano
secondo letà; in mancanza, dal Ministro
più anziano per età.
3. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario
alla Presidenza, le funzioni di segretario del Consiglio
dei Ministri sono svolte dal Ministro più giovane.
4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio dei
Ministri è obbligatoria, salvo motivato impedimento
e salvi i casi di non partecipazione alla discussione
della singola questione per ragioni di opportunità
comunicate al Presidente del Consiglio.
5. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la
sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri,salvo
che il Presidente disponga altrimenti.
Articolo 2.
Comitati di Ministri.
1. Ferme restando le competenze del Consiglio dei
Ministri e dei comitati interministeriali previsti per
legge, il Presidente del Consiglio può deferire
lesame di singole questioni ad un comitato di
Ministri, informandone il Consiglio dei Ministri.
2. Possono partecipare ai lavori del Comitato anche
Sottosegretari, delegati ovvero espressamente autorizzati
dal Presidente del Consiglio, per sostituire o coadiuvare
i rispettivi Ministri.
3. Il Comitato comunica le proprie conclusioni al
Presidente del Consiglio.
Articolo 3.
Provvedimenti e questioni da sottoporre al Consiglio
dei Ministri.
1. Il Ministro che intende proporre liscrizione
di un provvedimento o questione allordine del
giorno del Consiglio dei Ministri, ne fa richiesta
al Presidente del Consiglio allegando lo schema relativo,
con la necessaria documentazione. La richiesta è
preceduta dallacquisizione dei concerti previsti
per legge e delle intese ritenute opportune e, nel
caso di schemi di provvedimenti che comportino nuovi
o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, della
relazione tecnica verificata dal Ministro del tesoro.
E comunque necessario il concerto del Ministro
del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro per la funzione pubblica
nel caso di provvedimenti legislativi contenenti disposizioni
relative alla organizzazione e al funzionamento di
amministrazioni pubbliche.
2. Qualora i concerti e le intese non siano acquisiti
entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente
del Consiglio invita il Ministro competente a pronunciarsi,
salvo che, per la particolare natura della questione,
intenda ugualmente diramare lo schema di provvedimento.
3. Il Presidente del Consiglio, qualora non ritenga
di procedervi direttamente, può chiedere al
Ministro proponente di fornire ulteriori documenti
e acquisire ulteriori adesioni.
4. Il Presidente del Consiglio dirama gli schemi
di provvedimento a tutti i Ministri, di norma, almeno
cinque giorni prima della convocazione del Consiglio
dei Ministri nel quale essi saranno discussi.
5. Con le medesime procedure ciascun Ministro può
chiedere che sia posta allordine del giorno
del Consiglio dei Ministri la determinazione di criteri,
su singole questioni della politica del Governo, tali
da garantire lunità di indirizzo politico
e amministrativo.
Articolo 4.
Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.
1. Gli schemi dei provvedimenti, dopo la loro diramazione,
nonché eventuali documenti relativi ad altre
questioni di competenza del Consiglio dei Ministri,
sono esaminati in una riunione preparatoria tenuta presso
la sede della Presidenza del Consiglio, almeno due giorni
prima della riunione del Consiglio, al fine di pervenire
alla loro redazione definitiva.
2. Nessuna questione e nessuna proposta concernente
disegni di legge, atti normativi o provvedimenti amministrativi
generali può essere inserita nellordine
del giorno del Consiglio dei Ministri se non sono state
esaminate nella riunione preparatoria di cui al comma
1, salvo i casi previsti dallart. 5, comma 3,
e dallart. 6.
3. La riunione preparatoria di cui al comma 1 è
coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza con funzioni
di Segretario del Consiglio dei Ministri o dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio ovvero dal Capo
del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza. Ad essa partecipano il capo del Dipartimento
per i rapporti con il Parlamento, i capi di Gabinetto
ovvero i capi degli uffici legislativi dei Ministeri
interessati, il Ragioniere generale dello Stato, nonché
il capo dellufficio di segreteria del Consiglio
dei Ministri.
4. Al termine della riunione, lelenco dei provvedimenti
che possono essere inseriti nellordine del giorno
del Consiglio dei Ministri è trasmesso, per il
tramite del Sottosegretario alla Presidenza, al Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Articolo 5.
Convocazione del Consiglio dei Ministri.
1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio
dei Ministri e ne fissa lordine del giorno.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri fissa
lordine del giorno della riunione del Consiglio,
avvalendosi del Sottosegretario alla Presidenza con
funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri e
del Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Nellordine del giorno possono essere iscritti
anche argomenti non compresi nellelenco di cui
allart. 4, comma 4, qualora il Presidente ne ravvisi
la non differibilità della trattazione. Si applica,
in questa ipotesi, ai fini dellesame preliminare,
la disciplina dellart. 6, comma 2.
4. Ai Ministri sono trasmessi, a cura dellUfficio
di Segreteria del Consiglio dei Ministri, latto
di convocazione del Consiglio e copia della documentazione
definitiva attinente alle questioni inserite nellordine
del giorno. Ai presidenti delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano è
inviata, unitamente alla convocazione, copia della documentazione
relativa alle questioni che ne hanno richiesto la convocazione.
Articolo 6.
Convocazioni durgenza.
1. Il Presidente del Consiglio può, in via
durgenza, convocare il Consiglio dei Ministri,
o integrare lordine del giorno già diramato,
per la trattazione di questioni non differibili dandone
immediata comunicazione. Resta in ogni caso ferma per
i provvedimenti che importino nuove o maggiori spese,
ovvero diminuzioni di entrate, la necessità di
acquisire la relazione tecnica verificata dal Ministro
del tesoro.
2. Ove i tempi e la natura delle questioni sottoposte
al Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 lo consentano,
si procede al loro previo esame in una riunione immediatamente
convocata, alla quale partecipano i soggetti di cui
allart. 4, comma 3.
Articolo 7.
Riunioni del Consiglio dei Ministri.
1. Le riunioni del Consiglio dei Ministri sono aperte
e chiuse dal Presidente el Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige
i lavori del Consiglio; precisa le conseguenze delle
varie proposte; pone ai voti, ove lo ritenga opportuno,
fissandone le modalità, le deliberazioni; dichiara
lesito delle votazioni e ladozione delle
deliberazioni.
3. Prima della votazione chi dissente può chiedere
che ne sia dato atto nel processo verbale, eventualmente,
anche con una succinta motivazione. In ogni caso, non
è consentita la pubblica comunicazione o esternazione
dellopinione dissenziente.
4. Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio
decidere il rinvio della discussione o della deliberazione
su singoli punti dellordine del giorno.
5. Il Consiglio dei Ministri può incaricare
il Sottosegretario alla Presidenza di coordinare il
testo definitivo di un provvedimento, in conformità
a quanto deliberato in Consiglio, fermo il disposto
dellart. 11, comma 2.
Articolo 8.
Modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
1. Al termine di ogni riunione, il Segretario del
Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal Segretario generale
della Presidenza del Consiglio, redige il comunicato
relativo ai lavori del Consiglio.
2. Il comunicato è sottoposto per lapprovazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne autorizza
la diffusione.
3. Il Presidente del Consiglio può incaricare
il Sottosegretario alla Presidenza o uno o più
Ministri della funzione di portavoce per promuovere
la più diffusa conoscenza in ordine alle deliberazioni
adottate dal Governo su specifiche questioni e in ordine
alla progressiva attuazione di esse. Rimane ferma la
facoltà di ciascun Ministro di fornire informazioni
sullattività del proprio Dicastero nel
rispetto di quanto disposto dallart. 5, comma
2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
salvo quanto disposto nellart. 7, comma 3.
CAPO II
Disciplina degli atti del Consiglio dei Ministri
Articolo 9.
Atti ufficiali del Consiglio.
1. Gli atti ufficiali del Consiglio dei Ministri sono:
a) il processo verbale;
b) la raccolta delle deliberazioni.
Articolo 10.
Contenuto del processo verbale.
1. Il processo verbale riporta, per ciascuna riunione:
a) la data, il luogo, lora di apertura e quella
di chiusura della riunione;
b) gli estremi dellatto di convocazione;
c) lordine del giorno, con specifica indicazione
degli argomenti inseriti nelleventuale ordine
del giorno suppletivo e di quelli direttamente portati
allesame del Consiglio dei Ministri;
d) lelenco dei presenti, con lindicazione
di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto
le funzioni di segretario;
e) il succinto resoconto della discussione distinto
per argomento, con il risultato delle votazioni senza
indicazione nominativa dei voti espressi;
f) il testo integrale, anche mediante rinvio ad allegati,
egli atti approvati.
Articolo 11.
Formazione, approvazione e conservazione del processo
verbale.
1. Il processo verbale è redatto da chi ha
svolto le funzioni di segretario della riunione, il
quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma di chi
ha presieduto.
2. Il processo verbale si intende approvato con la
sottoscrizione del Presidente il quale, qualora lo reputi
necessario, può rimettere allapprovazione
del Consiglio lintero testo o singoli punti del
medesimo.
3. I processi verbali approvati sono raccolti in volumi
e custoditi a cura dellufficio di segreteria del
Consiglio dei Ministri.
Articolo 12.
Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni.
1. La raccolta delle deliberazioni riporta, in ordine
cronologico, gli atti normativi e le altre deliberazioni
adottate dal Consiglio, nel loro testo integrale.
2. In nessun caso la deliberazione inserita nella
raccolta contiene indicazioni riguardo alle opinioni
espresse dai singoli intervenuti ed al numero dei voti
favorevoli e contrari.
3. Nessuna deliberazione può essere inserita
nella raccolta se non è stato approvato il processo
verbale della riunione nella quale è stata adottata.
Articolo 13.
Pubblicità degli atti ufficiali.
1. Il verbale del Consiglio dei Ministri è
atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento
i Ministri, nonché i presidenti delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano limitatamente ai punti dellordine del
giorno per i quali si è avuta la loro presenza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può
autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo
verbale, anche in relazione a singoli punti dellordine
del giorno, salvo che il Consiglio dei Ministri abbia
deliberato in senso contrario.
CAPO
III
Seguito delle iniziative del Consiglio dei Ministri
Articolo 14.
Presentazione dei disegni di legge ed esercizio della
facoltà di cui allart. 72, terzo comma,
della Costituzione.
1. I disegni di legge di iniziativa governativa sono
presentati alle Camere dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dellart. 5, comma 1, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci
giorni dal ricevimento della autorizzazione del Presidente
della Repubblica.
2. I Ministri competenti per materia segnalano al
Ministro per i rapporti con il Parlamento, che ne informa
il Presidente del Consiglio, le priorità delle
iniziative legislative al fine dellinserimento
nel calendario dei lavori delle commissioni e delle
assemblee parlamentari.
3. Il procedimento di cui al comma 2 viene applicato
anche per le richieste avanzate dai Ministri competenti
volte ad ottenere una deroga ai limiti previsti nella
programmazione dei lavori durante la sessione di bilancio.
4. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa
i Ministri competenti degli esiti delle richieste di
cui ai commi 2 e 3.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, il Ministro per i rapporti con il Parlamento
esercita la facoltà del Governo di opposizione
alla assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare
di trasferimento in sede deliberante o redigente dei
disegni e delle proposte di legge e di richiesta di
rimessione allassemblea, previa consultazione
dei Ministri competenti per materia. lopposizione
alla assegnazione, il diniego al trasferimento o la
richiesta di rimessione devono essere motivati, eventualmente
allegando i pareri in tal senso espressi dai Ministri
competenti per materia.
6. Trascorsi venti giorni senza ricezione di comunicazione
da parte dei Ministri competenti, il Ministro per i
rapporti con il Parlamento informa il Presidente del
Consiglio, che assume le proprie determinazioni in conformità
allart. 5, comma 1, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Articolo 15.
Presenza dei rappresentanti del Governo in Parlamento.
1. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, al
fine di contribuire al buon andamento dei lavori parlamentari,
cura il coordinamento della presenza nelle sedi parlamentari
dei rappresentanti del Governo competenti, assumendo
le opportune intese con il Ministro o il Sottosegretario
responsabile dellesame parlamentare della questione
o del provvedimento e della relativa copertura finanziaria.
2. lesame parlamentare di provvedimenti che
investono in misura rilevante le competenze di più
Ministeri comporta la presenza dei relativi responsabili.
3. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento riferisce
al Presidente del Consiglio su eventuali disfunzioni.
Il Presidente del Consiglio può, se del caso,
informarne il Consiglio dei Ministri.
Articolo 16.
Conversione dei decreti-legge.
1. I rappresentanti del Governo, che partecipano agli
uffici di Presidenza delle commissioni parlamentari
ai fini della programmazione dei lavori, avanzano in
tale sede le richieste prioritarie per lattuazione
del programma del Governo, con particolare riguardo
ad un tempestivo esame dei disegni di legge di conversione
dei decreti-legge.
2. Qualora, durante il procedimento di conversione
in legge di un decreto-legge, i termini regolamentari
per la presentazione della relazione delle commissioni
allassemblea non siano rispettati, il Ministro
per i rapporti con il Parlamento richiede linserimento
del disegno di legge di conversione nel calendario dei
lavori dellassemblea.
3. Nel caso insorga una questione di merito durante
il procedimento di conversione del decreto-legge, il
Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il
Presidente del Consiglio per le iniziative necessarie.
Articolo 17.
Esame degli emendamenti.
1. La presentazione di emendamenti a nome del Governo
deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento. Ove gli emendamenti modifichino in
misura rilevante il disegno di legge o, comunque, incidano
sulla politica generale del Governo, sono sottoposti
al Consiglio dei Ministri da parte del Presidente. In
ogni caso, qualora gli emendamenti comportino nuove
o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, deve
essere acquisito il concerto del Ministro del tesoro;
qualora gli emendamenti si riferiscano allorganizzazione
ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche, devono
essere acquisiti anche i concerti del Ministro del bilancio
e della programmazione economica e del Ministro per
la funzione pubblica.
2. Al fine di definire la posizione del Governo, il
Ministro competente per materia sottopone tempestivamente
al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che informa
il Presidente del Consiglio dei Ministri, il testo degli
emendamenti di iniziativa parlamentare rilevanti per
la politica generale del Governo, o che comportino sostanziali
modificazioni allorganizzazione ed al funzionamento
di amministrazioni pubbliche, o nuove o maggiori spese
o diminuzioni di entrate.
Articolo 18.
Verifica dei disegni di legge allesame del Parlamento.
1. I disegni di legge di iniziativa governativa, ove
modificati, ed ogni altro disegno o proposta di legge
che incida sulla politica generale del Governo, dopo
lapprovazione da parte di una delle due Camere,
sono trasmessi con osservazioni, a cura del Ministro
per i rapporti con il Parlamento, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, il quale può deferirne
lesame ad un Comitato di Ministri al fine di definire
la posizione del Governo durante lulteriore esame
parlamentare.
2. Il Comitato di Ministri, di cui al comma 1, è
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
o da un Ministro da lui delegato, ed è composto
dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dai Ministri
competenti per materia, nonché dal Ministro del
tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica e dal Ministro per la funzione pubblica, qualora
il disegno di legge, rispettivamente, comporti nuove
o maggiori spese o diminuzioni di entrate, ovvero contenga
disposizioni relative allorganizzazione ed al
funzionamento di amministrazioni pubbliche.
3. Alle sedute del Comitato assiste il Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con funzioni di Segretario del Consiglio.
4. La procedura di cui ai precedenti commi si applica,
nei casi di particolare rilevanza per la politica generale
del Governo, fin dallinizio dellesame del
disegno di legge o, comunque, prima dellesame
in assemblea.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Comitato dei Ministri, autorizza la presentazione
di emendamenti al disegno di legge di cui al comma 1,
definisce lesercizio delle facoltà del
Governo di cui allart. 72 della Costituzione,
ovvero, ove lo ritenga opportuno, rimette lesame
del disegno di legge al Consiglio dei Ministri.
6. Si applica allattività del Comitato
di Ministri, in quanto compatibile, lart. 4.
Articolo 19.
Verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti
dal Governo in Parlamento.
1. Al fine di collaborare alla tempestiva e organica
attuazione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento,
il Ministro per i rapporti con il Parlamento segnala
al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate.
2. Il Presidente del Consiglio può richiedere
al Ministro competente gli adempimenti previsti, promuovendo,
eventualmente in Consiglio dei Ministri, gli opportuni
aggiornamenti del programma di Governo