ABROGATO
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a. legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dellattività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
b. art. 8 della legge n. 639: lart. 8 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, avente ad oggetto
"Poteri del Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
c. Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente,
il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
d. Segretario generale, Vice Segretario generale
e Segretariato generale: rispettivamente, il Segretario
generale, il Vice Segretario generale e il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e. strutture generali: i dipartimenti della Presidenza
e gli uffici autonomi ad essi equiparati, ivi compresi
quelli affidati ai Ministri o posti alle dirette dipendenze
di Sottosegretari di Stato, costituenti strutture
di livello dirigenziale generale;
f. uffici: strutture di livello dirigenziale generale
in cui si articolano i dipartimenti;
g. servizi: strutture di livello dirigenziale.
Art. 2
Strutture generali
1. Il presente decreto disciplina le seguenti strutture
generali:
ufficio stampa e del portavoce;
ufficio del consigliere diplomatico;
ufficio del consigliere militare;
ufficio del cerimoniale;
ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
il dipartimento per gli affari economici;
il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
il dipartimento degli affari generali e del personale;
il dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi
e tecnici;
lufficio per linformatica, la telematica
e la statistica;
lufficio del Segretario generale;
il servizio per il controllo interno;
lufficio di segreteria del Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie;
lufficio di segreteria della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.
2. Con successivo provvedimento, ai sensi dellarticolo
21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno
disciplinate struttura e funzionamento del dipartimento
per linformazione e leditoria. Le strutture
generali affidate a Ministri, lufficio del Vice
Presidente e lufficio per i rapporti con gli organismi
sportivi saranno del pari disciplinate con apposito
provvedimento. Sono individuati, con apposito provvedimento,
i moduli di organizzazione e di funzionamento della
Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
Art. 3
Funzioni organizzative
e strutture interdipartimentali
1. lorganizzazione interna del Segretariato generale
può essere modificata, senza aumento delle strutture
generali e nel limite degli organici dirigenziali, con
provvedimento del Segretario generale, su proposta del
capo della struttura generale interessata.
2. Alla preposizione di dirigenti agli uffici dirigenziali
interni alle strutture generali ed alla assegnazione
del personale agli uffici della Presidenza provvede
il Segretario generale, sulla base dei criteri generali
eventualmente fissati dal Presidente.
3. Per le attribuzioni che implicano lazione
unitaria di più strutture, il Segretario generale
può istituire, sentiti i capi dei dipartimenti
interessati, e su richiesta delle autorità politiche,
ove si tratti di strutture affidate alla responsabilità
di Ministri o Sottosegretari, strutture di coordinamento
interdipartimentali. Il provvedimento del Segretario
generale indica il coordinatore della struttura, il
livello dellincarico, anche ai fini della graduazione
delle inerenti responsabilità.
Art. 4
Moduli di coordinamento
1. Il Segretario generale convoca periodicamente la
conferenza dei capi delle strutture generali.
2. Il Segretario generale convoca periodicamente i
capi del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi,
del dipartimento per il coordinamento amministrativo,
del dipartimento per gli affari economici e del dipartimento
per lo sviluppo delle economie territoriali, unitamente
ai capi di altre strutture generali eventualmente interessate,
al fine di garantire luniformità degli
interventi necessari per lesercizio delle attribuzioni
del Presidente, nonché per la valutazione dei
problemi connessi alla fattibilità delle iniziative
di cui allart.12.
3. Il Segretario generale convoca periodicamente i
capi del dipartimento degli affari generali e del personale,
del dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi
e tecnici e dellufficio per linformatica,
la telematica e la statistica per assicurare lintegrazione
funzionale delle attività di organizzazione e
di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Alle riunioni partecipa anche il presidente del collegio
per il controllo interno.
4. Alle riunioni di cui ai commi 1, 2 e 3 partecipano
altresì il Vice Segretario generale ed il capo
dellufficio del Segretario generale.
Art. 5
Ulteriori disposizioni
di organizzazione
1. Nelle strutture di livello dirigenziale generale,
le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento
del responsabile, sono attribuite con provvedimento
del Segretario generale, su proposta del capo delle
strutture stesse; in mancanza di tale provvedimento,
le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità
nella qualifica in servizio presso dette strutture.
2. I capi delle strutture generali si avvalgono di
una propria segreteria con compiti di raccordo con le
strutture strumentali al funzionamento della Presidenza,
relativamente alla gestione del personale e delle risorse.
3. I soggetti preposti a strutture generali e quelli
preposti alle segreterie di cui allart. 10 sono
datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242, e sono responsabili della funzionalità
dellufficio e della utilizzazione ottimale del
personale a questo assegnato.
4. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta
del capo della struttura generale interessata, a ciascun
servizio è preposto un coordinatore.
5. Per lesame di particolari questioni, il capo
della struttura generale, sentito il capo dellufficio,
può affidare incarichi specifici a singoli dirigenti
o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone
il responsabile.
Art. 6
Ufficio stampa
e del portavoce
1. lufficio stampa e del portavoce si articola
nei seguenti servizi:
servizio del portavoce e dei rapporti con la stampa;
servizio stampa.
2. Il capo dellufficio è il portavoce del
Presidente.
3. lufficio cura linformazione inerente
allattività del Presidente e del Consiglio
dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione.
Resta fermo quanto previsto dallari. 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre
1993.
Art. 7
Ufficio del
consigliere diplomatico
1. lufficio del consigliere diplomatico assiste
il Presidente nella sua attività di relazioni
internazionali in Italia e allestero e, in generale,
negli atti di politica estera.
Art. 8
Ufficio del
consigliere militare
1. lufficio del consigliere militare assiste il
Presidente nella sua attività per le relazioni
con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale
e cura altresì gli affari di interesse della
Presidenza relativi agli aspetti militari connessi allappartenenza
dellItalia allONU, allAlleanza atlantica,
allUEO e alla CSCE.
lufficio cura altresì le funzioni già
svolte dallufficio di coordinamento della produzione
di materiali di armamento.
Art. 9
Ufficio del
cerimoniale
1. lufficio del cerimoniale cura: il coordinamento
del cerimoniale di Stato; lorganizzazione delle
visite e degli incontri ufficiali del Presidente e delle
visite in Italia dei Capi di Stato e di Governo degli
altri paesi; i trasporti aerei, disposti per esigenze
di Stato, di Governo o per ragioni umanitarie; le adesioni,
i patronati e i patrocinii; collabora allorganizzazione
delle visite allestero del Presidente.
2. lufficio del cerimoniale si articola nei seguenti
servizi:
servizio del cerimoniale di Stato;
servizio per gli affari internazionali di cerimoniale,
presso il quale opera un settore interpretariato.
3. Presso lufficio del cerimoniale opera, in
posizione di autonomia, il servizio voli.
Art. 10
Segreterie
1. Per le segreterie del Presidente, del Vice Presidente
e dei Sottosegretari alla Presidenza si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 10 luglio
1924, n. 1100 e successive modificazioni.
2. Nellambito della Segreteria del Presidente
opera un apposito servizio di elaborazione delle politiche,
al cui coordinamento può essere preposto anche
un esperto esterno, con struttura e compiti determinati
dal Presidente. Il servizio assiste il Presidente nella
sua attività di coordinamento, impulso e indirizzo
per lelaborazione delle politiche di Governo.
Presso il servizio possono essere chiamati a collaborare
esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione,
reclutati ai degli articoli 29, 31 e 37 della legge,
oltre che personale in servizio presso la Presidenza.
3. Nellambito della segreteria del Presidente
opera altresì un Nucleo tecnico, che ha il compito
di esaminare, istruire ed approfondire, anche in raccordo
con il servizio di elaborazione delle politiche, singole
questioni di natura tecnica, in funzione delle determinazioni
del Presidente. Il responsabile del Nucleo è
designato, anche tra gli esperti esterni, dal Presidente.
Art. 11
Ufficio di
segreteria del Consiglio dei Ministri
1. lufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario
di Stato alla Presidenza, Segretario del Consiglio dei
Ministri. lufficio cura la predisposizione dei
decreti relativi alla formazione del Governo, gli adempimenti
preparatori ai lavori del Consiglio dei Ministri, nonché
gli adempimenti relativi alla promulgazione ed alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli atti normativi
deliberati dal Consiglio dei Ministri.
2. lufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio assistenza al Consiglio dei Ministri;
servizio esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
dei Ministri.
3. Il capo dellufficio informa il Segretario
generale sulle questioni in trattazione, sui lavori
del Consiglio dei Ministri e sulle delibere adottate.
Art. 12
Funzioni
comuni
1. Le strutture di cui ai seguenti articoli 13, 14,
15 e 16 provvedono allo svolgimento degli interventi
di impulso, di indirizzo e di coordinamento necessari
per il tempestivo conseguimento degli obiettivi programmati
dal Governo.
2. liniziativa legislativa del Governo e ladozione
di atti normativi, di indirizzo e di coordinamento sono
preceduti dalla valutazione della loro coerenza con
lordinamento giuridico e con il programma di Governo,
con particolare riguardo alla indispensabilità
del ricorso alla fonte legislativa ed al rispetto delle
competenze dellUnione europea, delle regioni e
delle autonomie locali; della loro fattibilità
sotto il profilo della congruità dei mezzi individuati
per il conseguimento degli obiettivi e dellimpatto
sui cittadini, sui soggetti pubblici e sulle imprese.
Art. 13
Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi
1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi:
a) coordina e promuove listruttoria delliniziativa
legislativa del Governo, verificandone, sulla base
delle indicazioni del dipartimento per i rapporti
con il Parlamento, la coerenza con il programma dei
lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai
Ministeri competenti e in coordinamento con il dipartimento
per i rapporti con il Parlamento, allistruttoria
degli emendamenti, governativi o parlamentari, ai
disegni di legge;
c) cura la qualità dei testi normativi e degli
emendamenti del Governo, anche con riferimento allomogeneità
e alla chiarezza della formulazione, allefficacia
per la semplificazione e al riordinamento della legislazione
vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il
ricorso alla decretazione durgenza;
e) verifica, con lausilio delle amministrazioni
dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni
appositamente predisposte, oltre a quella tecnica,
a corredo delle iniziative legislative del Governo,
curando che esse indichino il quadro normativo nazionale
e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti
della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti
e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri
che le nuove disposizioni impongono ai cittadini,
alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;
f) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni
su richiesta degli organi parlamentari;
g) coordina e promuove listruttoria relativa
alliniziativa regolamentare del Governo;
h) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi
e redige regole tecniche di redazione degli stessi;
compie le analisi e formula le proposte di riordinamento
e semplificazione dellordinamento legislativo
esistente;
i) esprime pareri giuridici e cura il contenzioso
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l) svolge le attività di ricerca e documentazione
giuridica nonché ogni altra attività
che ad esso venga affidata, nellambito delle
proprie competenze, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Segretario generale.
2. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi,
ai sensi e con le modalità dellart. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989,
n. 366:
a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie nella fase ascendente del processo
di emanazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie,
particolarmente al fine di determinare la posizione
del Governo nel comitato dei rappresentanti permanenti
dellUnione europea;
b) assiste il dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie nelle procedure contenziose
avviate dallUnione europea;
c) cura il procedimento legislativo di adeguamento
dellordinamento interno ai regolamenti e alle
direttive dellUnione europea.
3. Il dipartimento è costituito dai seguenti
uffici:
ufficio centrale per il coordinamento delliniziativa
legislativa e dellattività normativa del
Governo;
ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica.
4. lufficio centrale per il coordinamento delliniziativa
legislativa svolge i compiti indicati nel decreto del
Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366,
e si articola nei seguenti servizi:
servizio affari costituzionali e comunitari, autonomie
locali, pubblica amministrazione, concorrenza e aiuti
di Stato;
servizio affari esteri, interni, giustizia e difesa;
servizio attività economiche, finanza pubblica
e privatizzazione;
servizio territori, ambiente e infrastrutture;
servizio cultura, istruzione, lavoro e affari sociali;
servizio del contenzioso;
servizio del pre-consiglio dei Ministri e della qualità
del sistema normativo.
5. lufficio per le ricerche e la documentazione
giuridica si articola nei seguenti servizi:
servizio ricerche parlamentari e presso gli altri organi
costituzionali;
servizio documentazione giuridica e biblioteca Chigiana.
Art. 14
Dipartimento
per il coordinamento amministrativo
1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo
effettua il monitoraggio sullattuazione, in via
amministrativa, delle politiche del Governo e svolge
le relative azioni di coordinamento; verifica, anche
attraverso i moduli previsti dallart. 4, la copertura
amministrativa e la fattibilità delle iniziative
legislative; cura ogni altra attività attinente
al coordinamento amministrativo demandato alla Presidenza
e non attribuito ad altri dipartimenti; fornisce il
supporto allo svolgimento delle attività della
commissione per laccesso ai documenti amministrativi
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il dipartimento comprende lufficio centrale
per il coordinamento dellattuazione amministrativa
delle politiche del Governo, che si articola nei seguenti
servizi:
servizio monitoraggio e coordinamento;
servizio copertura amministrativa e fattibilità;
servizio affari amministrativi generali e documentazione;
servizio di segreteria della commissione per laccesso
ai documenti amministrativi.
3. Nellambito del dipartimento per il coordinamento
amministrativo opera, in posizione di autonomia funzionale,
lufficio per la valutazione delle attività
delle amministrazioni pubbliche, il quale provvede alla
valutazione dellefficienza e dellefficacia
delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche,
al coordinamento dellattività di valutazione
dei costi, rendimenti e risultati delle pubbliche amministrazioni,
anche attraverso la banca dati di cui allart.
17, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nonché alla vigilanza sulle gestioni pubbliche.
4. lufficio di cui al comma 3 si articola nei
seguenti servizi:
servizio valutazione delle attività della pubblica
amministrazione e dei pubblici servizi;
servizio per linformazione sulla pubblica amministrazione.
Art. 15
Dipartimento
per gli affari economici
1. Il dipartimento per gli affari economici opera in
materia di:
analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla
finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti
economico-finanziari di carattere generale;
attività di concertazione del Governo con le
parti sociali e monitoraggio sul conseguimento degli
obiettivi economico-fìnanziari programmati, relativamente
agli aspetti di carattere generale.
2. Il dipartimento per gli affari economici comprende
i seguenti uffici:
ufficio per il coordinamento dellattività
economica;
ufficio per il coordinamento della finanza pubblica.
3. lufficio per il coordinamento dellattività
economica si articola nei seguenti servizi:
servizio stato sociale, formazione e lavoro;
servizio pubbliche amministrazioni e servizi di pubblica
utilità
servizio attività produttive, ricerca e innovazione,
mercati finanziari,
sistema creditizio, privatizzazioni;
4. lufficio per il coordinamento della finanza
pubblica si articola nei seguenti servizi:
servizio finanza pubblica e valutazione generale in
materia economica e finanziaria;
servizio politica economica internazionale e fondi
Unione europea;
servizio investimenti ed innovazione tecnologica.
Art. 16
Dipartimento
per lo sviluppo delle economie territoriali
1. Il dipartimento cura in maniera specifica le tematiche
delloccupazione, in riferimento allattuazione
ed aggiornamento del Protocollo sulle politiche dei
redditi e delloccupazione nelle aree depresse;
esso opera in materia di conoscenza e coordinamento
delle situazioni economiche ed occupazionali a livello
locale e di interventi per le crisi aziendali e per
lattuazione degli strumenti di programmazione
negoziale. Nellambito di tali materie, il dipartimento
cura i rapporti con le parti sociali e le amministrazioni
pubbliche interessate.
2. Il dipartimento si articola nei seguenti due uffici:
ufficio per lattuazione dellaccordo sul
lavoro;
ufficio per lo sviluppo delle economie territoriali.
3. lufficio per lattuazione dellaccordo
sul lavoro si articola nei seguenti servizi:
servizio per loccupazione;
servizio per lattuazione e laggiornamento
dellaccordo sul lavoro.
4. lufficio per lo sviluppo delle economie territoriali
si articola nei seguenti servizi:
servizio strumenti di programmazione negoziata; crisi
aziendali;
servizio investimenti pubblici, infrastrutture e ambiente.
Art. 17
Dipartimento
degli affari generali e del personale
1. Il dipartimento degli affari generali e del personale
provvede:
allamministrazione ed alla gestione del personale
della Presidenza; alle attività di carattere
generale, di studio, di analisi e di verifica delle
funzioni organizzative della Presidenza; al supporto
organizzativo degli organi collegiali che operano presso
la Presidenza.
cura gli adempimenti relativi al personale di magistratura
degli organi di giustizia amministrativa e contabile,
nonché dellAvvocatura dello Stato e di
altri organi di consulenza generale facenti capo alla
Presidenza.
Allinterno del dipartimento opera il servizio
ispettivo che, su incarico del Segretario generale ovvero
del capo dipartimento, effettua verifiche ed esplica
attività ispettive sul regolare funzionamento
degli uffici della Presidenza, anche ai sensi dellart.
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alle
ispezioni sul funzionamento di uffici affidati alla
responsabilità di Ministri o Sottosegretari,
il servizio può provvedere su incarico conferito
dal Segretario generale, dintesa con lautorità
politica competente. Nellambito del dipartimento
opera unapposita struttura di supporto allattività
del responsabile, a livello centrale, della prevenzione
e della protezione, ai sensi delle norme sulla sicurezza
dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il responsabile
della prevenzione e protezione può essere abilitato
dal Segretario generale ad avvalersi dei servizi tecnici
del dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi
e tecnici.
2. Il dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio degli affari generali;
ufficio per il trattamento giuridico ed economico del
personale della Presidenza;
ufficio reclutamento, formazione e mobilità
del personale della Presidenza;
ufficio per le onorificenze e laraldica.
3. lufficio degli affari generali si articola
nei seguenti servizi:
servizio attività generali;
servizio ispettivo;
servizio personale di magistratura degli organi di
giustizia e consultivi;
servizio del responsabile della prevenzione e protezione
(legge 19 settembre 1994, n. 626).
4. lufficio per il trattamento giuridico ed economico
del personale della Presidenza si articola nei seguenti
servizi:
servizio del trattamento giuridico del personale;
servizio del trattamento economico fondamentale e pensioni;
servizio del trattamento economico accessorio.
5. lufficio reclutamento, formazione e mobilità
del personale della Presidenza si articola nei seguenti
servizi:
servizio reclutamento e mobilità del personale;
servizio della contrattazione sindacale;
servizio formazione.
6. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento
opera il servizio per lattività giuridico-legislativa
e per gli affari contenziosi relativi alle materie di
competenza del dipartimento.
Art. 18
Dipartimento
del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici
1. Il dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi
e tecnici provvede: agli adempimenti di natura finanziaria,
patrimoniale e contabile relativi allattività
della Presidenza; alla stipulazione dei contratti per
lacquisizione dei beni strumentali e dei servizi
inerenti allo svolgimento dellattività
di istituto, nonché alla loro gestione, con esclusione
di quelli informatici e telematici.
2. Il dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio bilancio e contabilità;
ufficio tecnico.
3. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento
operano il servizio automezzi ed il centralino telefonico.
4. lufficio bilancio e contabilità si
articola nei seguenti servizi:
servizio bilancio;
servizio spese di funzionamento e gestioni varie;
servizio cassa ed erogazione spese diverse.
5. lufficio tecnico si articola nei seguenti servizi:
servizio immobili;
servizio contratti;
servizio impianti.
Art. 19
Ufficio per
linformatica, la telematica e la statistica
1. lufficio per linformatica, la telematica
e la statistica predispone e gestisce il piano triennale
e i piani annuali relativi allinformatizzazione
della Presidenza;
cura lanalisi funzionale e la progettazione dei
sistemi e dei servizi informatici e di telecomunicazione
e ne coordina la relativa gestione; analizza le esigenze
relative alla sicurezza e riservatezza dei sistemi e
dei servizi informatici e di telecomunicazione; cura
la formazione
specialistica degli addetti ai sistemi e servizi e,
dintesa con il dipartimento per gli affari generali
e del personale, laddestramento e la formazione
di base degli utenti; predispone e gestisce i contratti
di fornitura per gli aspetti di propria competenza;
coordina le attività di rilevamento ed elaborazione
dei dati statistici presso uffici e dipartimenti della
Presidenza nonché linterconnessione al
Sistema statistico nazionale.
2. lufficio comprende i seguenti servizi:
servizio pianificazione, controllo e monitoraggio dei
sistemi informativi e tecnologici;
servizio sistemi e servizi di telecomunicazione;
servizio utenti e formazione;
servizio statistica.
3. Per ciascun progetto da realizzare, il capo dellufficio
nomina il responsabile del progetto, che ne coordina
la realizzazione in tutte le sue fasi. Per particolari
progetti o per interventi specifici, il capo dellufficio
può costituire appositi gruppi di lavoro, nominandone
il responsabile.
4. I capi dei dipartimenti, su richiesta del Segretario
generale o del capo dellufficio per linformatica,
designano un responsabile per linformatica e le
telecomunicazioni, con il compito di interfaccia tra
le strutture interne e lufficio per linformatica,
la telematica la statistica.
5. Nellambito dellufficio opera la Commissione
interdipartimentale per linformazione, presieduta
dal Segretario generale e composta dal capo dellufficio,
dai capi dei dipartimenti interessati o, su loro delega,
dai responsabili di cui al comma 4, nonché da
consulenti e esperti nel settore informatico e di telecomunicazioni.
Tale commissione individua le linee di indirizzo, le
strategie e le priorità di intervento a livello
interdipartimentale; definisce i relativi progetti;
costituisce gruppi di lavoroe nomina il relativo responsabile;
verifica lo stato di avanzamento di tali progetti e
il raggiungimento degli obiettivi; risolve eventuali
conflitti.
Art. 20
Ufficio del
Segretario generale
1. lufficio svolge compiti di raccordo organizzativo
e funzionale fra le diverse strutture del Segretariato,
fornendo assistenza al Segretario generale ed al Vice
Segretario generale nella loro attività; provvede,
altresì, per il tramite della Segreteria speciale,
alla tutela del segreto di Stato ed alla cura delle
tematiche inerenti alla sicurezza interna, anche mediante
il centro cifra.
2. lufficio elabora il quadro conoscitivo per
lanalisi, la verifica e laggiornamento del
programma di Governo, provvedendo altresì alla
periodica predisposizione di una relazione, al fine
di garantire al Segretario generale ed al Comitato di
esperti di cui allarticolo 21 della legge la tempestiva
conoscenza, in ordine allo stato di attuazione del programma.
A tale scopo, lufficio opera in stretto collegamento
con le strutture della Presidenza, cui può richiedere
notizie o informazioni di interesse.
3. lufficio provvede allesame degli atti
e documenti sottoposti al Segretario generale, predisponendo
anche note informative ovvero, su sua richiesta, ricerche
ed analisi, di carattere giuridico amministrativo, su
questioni specifiche; cura la raccolta degli elementi
conoscitivi funzionali allelaborazione di atti
di direttiva o indirizzo.
lufficio assicura il supporto organizzativo allattività
del funzionario incaricato delle funzioni di Sovrintendente.
Il Sovrintendente garantisce la tempestiva realizzazione
delle esigenze strumentali e logistiche del Presidente
e di altre autorità politiche, nonché
di quelle inerenti al mantenimento e al decoro della
sede del Governo.
4. lufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio per il coordinamento interno;
servizio per lassistenza al Segretario generale;
segreteria speciale;
servizio per il programma di Governo.
5. Nellambito dellufficio opera, alle dipendenze
funzionali del Sovrintendente, il servizio di supporto
al Sovrintendente stesso.
6. Presso lufficio opera il servizio del medico
competente, al quale è preposto il soggetto responsabile
dei compiti di cui agli articoli 15 e 16 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni
ed integrazioni. Al servizio fanno capo, secondo le
direttive impartite dal Segretario generale, eventuali
strutture mediche istituite presso la Presidenza.
Art. 21
Servizio per
il controllo interno
1. Il servizio per il controllo interno esercita, nelle
forme di cui allari. 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, il controllo sullattività
amministrativa della Presidenza.
2. Il servizio può richiedere ai dipartimenti
ed alle altre strutture organizzative della Presidenza
qualsiasi atto o notizia nonché disporre ed effettuare
ispezioni ed accertamenti diretti.
3.I risultati dellattività del servizio
sono oggetto di una relazione trimestrale al Segretario
generale.
4. Alla direzione del servizio è preposto un
collegio, denominato Collegio per il controllo interno,
composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente,
di cui due consiglieri con qualifica di dirigente generale
ed un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni
superiori, gli avvocati dello Stato ed i professori
universitari ordinari. Con il medesimo decreto è
nominato il presidente del collegio.
5. Sono assegnati al servizio sei dirigenti appartenenti
al ruolo dei consiglieri della Presidenza ovvero, in
numero non superiore alla metà, dirigenti provenienti
da altre amministrazioni centrali dello Stato, nellambito
del contingente di cui alla tabella A allegata alla
legge.
Art. 22
Ufficio di
segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali
1. lufficio di segreteria della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali espleta lattività funzionalmente
necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
cura, dintesa con la segreteria della Conferenza
Stato-regioni, lattività istruttoria e
di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
2. lufficio di segreteria si articola nei seguenti
servizi:
servizio affari generali;
servizio ordinamento degli enti locali e gestione
servizi pubblici.
Art. 23
Ufficio di
segreteria del Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie
1. lufficio di segreteria del Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie provvede: alle attività
istruttorie e di segreteria funzionalmente necessario
allespletamento dellattività deliberativa
e consultiva del Comitato; alle attività di documentazione
degli orientamenti assunti, nelle materie di interesse
del Comitato, dagli organi giurisdizionali, consultivi,
di controllo e medico-legali.
2. lufficio comprende il servizio istruzione
e documentazione e il servizio operativo.
Art. 24
Disposizioni
finali
1. Con successivi provvedimenti del Segretario generale
sono specificati attribuzioni e compiti degli uffici
e servizi.
2. I comitati, le commissioni e gli altri organi collegiali,
la cui istituzione sia anteriore alla data d 18 maggio
1996 e non derivi da disposizioni legislative o regolamentari
sono soppressi, salvo che non siano confermati dallautorità
competente, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 10 marzo 1994 e dell11 novembre
1994. Sono, altresì, abrogate le disposizioni
incompatibili con il presente decreto.