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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Sentenze della Corte europea pronunciate nei confronti dell'Italia, anno 2022
Ricorso Data sentenza Esito
24085/11 De Vincenzo
[testo]
15.12.2022 Violazione dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 Protocollo 1 della Convenzione. Il ricorso concerneva l’inesecuzione o tardiva esecuzione di giudicati nazionali, che al momento del deposito del ricorso erano inottemperati da nove anni. La Corte ha ribadito che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi tribunale deve essere considerata parte integrante del "processo" ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e, richiamando la sua giurisprudenza, ha accertato la violazione del diritto della ricorrente ad adire un giudice e del diritto al pacifico godimento dei beni di proprietà. Pertanto ha condannato lo Stato al pagamento del danno morale e delle spese.
8790/21 Scalzo
[testo]
06.12.2022 Violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Il ricorso concerneva l’eccessiva lunghezza dell’iter giudiziario diretto a ottenere la dichiarazione di paternità nei confronti del suo presunto padre biologico. Dinanzi alla Corte Edu la ricorrente ha lamentato lo stato di incertezza in cui è stata costretta a vivere per più di dodici anni, non potendo avviare il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del suo presunto padre biologico, senza aver prima ottenuto una sentenza definitiva di disconoscimento di paternità nei confronti di quello che, dall’atto di nascita, risultava essere suo padre. La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, si è verificata un’interferenza sproporzionata nel diritto al rispetto della vita privata della ricorrente, e ha condannato lo Stato al pagamento del danno morale e delle spese.
14260/17 D.K.
[testo]
01.12.2022 NON violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale. Il ricorso concerneva l’efficacia delle indagini condotte dalle autorità nazionali sui presunti abusi sessuali subiti dalla ricorrente. Dinanzi alla Corte Edu la ricorrente ha sostenuto di essere stata vittima, insieme alla sorella, di abusi sessuali continuativi da parte dello zio, denunciati a distanza di molti anni. Poiché la legge in vigore all'epoca dei fatti non prevedeva la possibilità di avviare un procedimento d'ufficio per le fattispecie di reato in questione il procedimento avviato dalla ricorrente è stato archiviato per prescrizione, e così anche l’azione civile di risarcimento. La Corte ha osservato che, dal momento in cui sono venute a conoscenza delle accuse formulate dalla ricorrente, le autorità avevano svolto un'indagine sufficientemente approfondita e analizzato attentamente gli elementi prima di archiviare il caso.
25426/20
I.M. e altri
[testo]
10.11.2022

Violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Il ricorso riguardava la violazione da parte dello Stato dell’obbligo di proteggere la ricorrente e i suoi figli.
Dinanzi alla Corte Edu la ricorrente ha lamentato che, a seguito della separazione dal padre dei suoi figli, gli incontri tra i minori e l’uomo, tossicodipendente e alcolizzato accusato di maltrattamenti e minacce, non si sono svolti, come era previsto, in luoghi e con modalità protetti.
Inoltre, ha lamentato la violazione dei principi convenzionali in relazione alla decisione dei giudici nazionali di sospenderle l'autorità genitoriale essendosi opposta agli incontri dei figli col padre, invocando la mancanza di sicurezza degli stessi.
La Corte ha ritenuto che gli incontri avevano disturbato l'equilibrio psicologico ed emotivo dei bambini, e che la decisione di sospendere la potestà genitoriale della ricorrente sulla base del suo comportamento asseritamente ostile nei confronti degli incontri e dell'esercizio della co-genitorialità da parte del padre, fosse stata presa senza tener conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie.
La Corte ha condannato lo Stato a pagare ai minori i danni non patrimoniali, e ha ritenuto che nei confronti della ricorrente l'accertamento della violazione costituisca di per sé una sufficiente equa soddisfazione

23593/14
Palaia
[testo]
10.11.2022

Violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Il ricorso concerneva il tema della valutazione del periodo di lavoro svolto in Svizzera dai ricorrenti ai fini contributivi e pensionistici e la promulgazione della legge di interpretazione autentica 27 dicembre 2006 n. 296, sfavorevole ai ricorrenti.
Dinanzi alla Corte Edu la ricorrente ha sostenuto che l’entrata in vigore della citata legge, che ha confermato  il criterio di calcolo della retribuzione pensionabile adottato dall’INPS, basato su una retribuzione teorica anziché su quella effettiva, ha leso il suo diritto ad un equo processo, in qualità di erede di F.P. incidendo su giudizi instaurati contro l’INPS, oltre a procurare un danno patrimoniale consistente nell’aver il padre ricevuto  una pensione inferiore a quella che sarebbe spettata se non fosse entrata in vigore la suddetta legge.
La Corte Edu ha riscontrato la violazione dell'art. 6 della Convenzione, essendo il legislatore intervenuto con una norma ad hoc al fine di assicurarsi un esito favorevole nei giudizi in cui era convenuto lo Stato.
Quanto alla lamentata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, poichè il padre della ricorrente è deceduto nel 2012, la Corte ha ritenuto di non poter pronosticare quale sarebbe stato l’esito finale dei giudizi nazionali, e ha deciso di condannare lo Stato al pagamento del danno per la perdita di opportunità, oltre che del danno morale.

 

50345/10 51045/10 51064/10 53223/10 53300/10 53301/10
Gusmerini e altri
[testo]   
29.09.2022

Violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Il ricorso concerneva il tema della valutazione del periodo di lavoro svolto in Svizzera dai ricorrenti ai fini contributivi e pensionistici e la promulgazione della legge di interpretazione autentica 27 dicembre 2006 n. 296, sfavorevole ai ricorrenti.
Dinanzi alla Corte Edu i ricorrenti hanno sostenuto che l’entrata in vigore della citata legge, che ha confermato  il criterio di calcolo della retribuzione pensionabile adottato dall’INPS, basato su una retribuzione teorica anziché su quella effettiva, ha leso il loro diritto ad un equo processo, incidendo su giudizi instaurati contro l’INPS, oltre a procurare loro un danno patrimoniale consistente nell’aver ricevuto  una pensione molto inferiore a quella che sarebbe spettata se non fosse entrata in vigore la suddetta legge.
La Corte Edu ha riscontrato la violazione dell'art. 6 della Convenzione, essendo il legislatore intervenuto con una norma ad hoc al fine di assicurarsi un esito favorevole nei giudizi in cui era convenuto lo Stato e ha condannato al pagamento delle spese, ritenendo sufficiente l’accertamento della violazione.
Non ha riscontato, nei casi di specie, la qualità di vittime dei ricorrenti in relazione alla lamentata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, non essendo stati confutati dai ricorrenti i calcoli prodotti dall’INPS, secondo i quali l'importo delle pensioni che sarebbero state loro versate in assenza della legge n. 296/2006 era pari o addirittura inferiore all'importo che avevano effettivamente ricevuto.

5797/17
Darboe e Camara
[testo]
21.07.2022

Violazione degli articoli 8, 3 e 13 in combinato disposto con gli articoli 8 e 3 della Convenzione.
Il ricorso riguardava la permanenza dei ricorrenti, migranti stranieri, in un centro di accoglienza per adulti, nonostante gli stessi avessero dichiarato all’arrivo in Italia di essere minori non accompagnati.
Dinanzi alla Corte Edu i ricorrenti hanno contestato la correttezza della procedura di valutazione dell'età, le condizioni di vita all’interno del centro di accoglienza e l’assenza di un rimedio efficace avverso le decisioni delle autorità.
La Corte ha rilevato che le autorità non hanno applicato il principio di presunzione di minore età, il cui rispetto avrebbe assicurato ai ricorrenti una serie di garanzie procedurali, con la conseguenza che la permanenza dei ricorrenti presso il centro di accoglienza per adulti ha rappresentato una violazione dei principi convenzionali, pregiudicandone il diritto a un adeguato sviluppo personale.
La Corte ha infine constatato l’assenza di rimedi specifici esperibili dal ricorrente avverso questa situazione. Pertanto ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali.

24816/03
Tremigliozzi e Mazze
[testo]
21.07.2022

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento civile intentato dai ricorrenti per ottenere l’indennità di espropriazione del terreno di proprietà. 
La Corte ha ritenuto che effettivamente la durata del procedimento non era stata ragionevole e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali.

32715/19 
M.S.
[testo]
07.07.2022

Violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale e, limitatamente al periodo dal 19 gennaio 2007 al 21 ottobre 2008, sotto il profilo sostanziale.
Il ricorso riguardava le violenze domestiche che la ricorrente aveva denunciato alle autorità di subire dal marito.
Dinanzi alla Corte la ricorrente ha lamentato, in particolare, la mancata adozione di adeguate misure preventive di protezione e assistenza da parte dello Stato e il mancato rispetto delle garanzie procedurali in considerazione del fatto che diversi dei reati denunciati erano stati dichiarati prescritti.
La Corte ha riscontrato nel caso di specie la violazione dei principi della Convenzione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali.

65808/13 58494/14 66370/14 
Cianchella e altri
[testo]
23.06.2022

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in materia di equo processo, in relazione all’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica 27 dicembre 2006 n. 296, con effetti sui procedimenti giudiziari avviati dai ricorrenti nei confronti dell’INPDAP, al fine di vedersi riconoscere l’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità per interno e non in misura ridotta.
La Corte ha constatato che l’entrata in vigore della citata legge ha avuto l’effetto di modificare definitivamente l’esito della lite, favorendo la posizione dello Stato a svantaggio dei ricorrenti. Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

23735/19
De Giorgi
[testo]
16.06.2022

Violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il profilo materiale e procedurale.
Il ricorso riguardava le violenze e minacce subite dalla ricorrente e dai suoi figli da parte del marito, padre dei minori.
La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali sapessero o avrebbero dovuto sapere che sussisteva un rischio reale e immediato per la ricorrente e i suoi figli, stante le numerose denunce e richieste di protezione presentate dalla donna alle. La Corte ha tuttavia rilevato che, nel caso di specie, non sono state adottate misure preventive adeguate alle circostanze e non è stata garantita un’indagine effettiva sui maltrattamenti. Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento del danno morale e delle spese legali.

54032/18 T.C.
[testo]
19.05.2022 NON violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, per cinque voti contro due. Il ricorso riguardava il divieto imposto dai giudici nazionali al ricorrente, un testimone di Geova, di coinvolgere attivamente la figlia nelle sue pratiche religiose. Dinanzi alla Corte il ricorrente ha lamentato la violazione del diritto alla vita familiare e di aver subito una discriminazione a causa della religione da lui praticata. La Corte ha ritenuto che la misura contestata fosse stata adottata dalle autorità nell'interesse superiore del bambino e fosse finalizzata a preservarne libertà di scelta e a risolvere il conflitto tra le impostazioni educative dei due genitori, senza con ciò pregiudicare le libertà e i diritti del ricorrente.
14385/18 E.A. e altri
[testo]
05.05.2022 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale.
Ricorso in materia di eccessiva durata del procedimento intentato per ottenere il risarcimento del danno subìto da essi stessi o dai loro de cujus a seguito di infezioni post-trasfusionali. 
Il Governo aveva presentato una dichiarazione unilaterale per la definizione non contenziosa del caso, ritenuta non adeguata dalla Corte che ha provveduto all’esame sul merito.
In esito a tale esame, la Corte Edu ha riscontrato la violazione lamentata e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
45242/17
Perelli e altri
[testo]
4642/17
Ardimento e altri
[testo]
37277/16
A.A. e altri
[testo]
48820/19
Briganti e altri
[testo]
05.05.2022 Violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione. Il ricorso riguardava le emissioni inquinanti prodotte dall'impianto siderurgico «Ilva», operante nella città
15566/13 4030/14 17336/14 10767/15 21564/15 60961/15
Verrascina e altri
[testo]
28.04.2022 Violazione degli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione. I ricorsi riguardavano l'eccessiva durata dei giudizi nazionali e l’inefficacia del rimedio previsto dalla legge Pinto n. 89 del 2001, a seguito delle modifiche introdotte con decreto legge n. 83 del 2012 convertito dalla legge n. 134 del 2012, che stabiliva che la domanda di risarcimento per i danni causati dall'eccessiva durata del procedimento poteva essere presentata solo in presenza di una decisione nel merito divenuta definitiva. Nonostante tale previsione fosse stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 88 del 2018, la Corte ha condannato lo Stato al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti.
24984/20
Imeri
[testo]
28.04.2022 Violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Il ricorso riguardava l'impossibilità per il ricorrente di esercitare il diritto di visita di sua figlia dopo la separazione dalla madre della minore, a causa dell'opposizione della donna. La Corte ha osservato che le autorità non hanno adottato misure concrete e utili volte all’instaurazione di un rapporto effettivo tra il ricorrente e la minore, lasciando alla madre la libertà di scegliere unilateralmente le modalità dei contatti tra i due, così impedendo che si stabilisse una vera relazione. Pertanto, la Corte ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
18549/20
Fiagbe
[testo]
28.04.2022 Violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Il ricorso riguardava l'impossibilità per la ricorrente di riallacciare un legame con suo figlio, collocato presso una famiglia affidataria dal 2016, nonché l'inerzia dei servizi sociali nell’attuazione del progetto di ripristino degli incontri madre-figlio disposto dal tribunale. La Corte ha ritenuto che le autorità non abbiano rispettato gli obblighi positivi imposti dall'articolo 8 della Convenzione e che l'assenza di qualsiasi contatto per cinque anni ha reso impossibile lo sviluppo di una relazione significativa tra la ricorrente e suo figlio. Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e le spese legali.
  28.04.2022  
10929/19
Landi
[testo]
07.04.2022 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione. Ricorso in materia di mancata adozione da parte delle autorità di misure preventive adeguate, di protezione e assistenza alla ricorrente e ai suoi figli, a seguito delle violenze domestiche inflitte dal partner, che hanno portato all'omicidio dei loro figli di un anno e al tentato omicidio della donna. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
54330/14
Nappo
[testo]
14.04.2022 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Ricorso in materia di eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute, subito a causa di infezioni post-trasfusionali. Il Governo ha sostenuto che il ricorso fosse irricevibile avendo la ricorrente omesso di riferire una circostanza decisiva quale quella dell’avvenuto pagamento del risarcimento in tempi ragionevoli. Tuttavia, la Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
50517/20
Terrone
[testo]
14.04.2022 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Ricorso in materia di eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu non ha accolto l’eccezione sollevata dal Governo in considerazione del fatto che il ricorrente è risultato deceduto dopo la presentazione dell’applicazione e gli eredi non hanno manifestato interesse a proseguire il ricorso, e ha comunque riscontrato la violazione, condannando lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
46586/14
D'Amico
[testo]
17.02.2022 Violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in materia di equo processo, in relazione all’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica 27 dicembre 2006 n. 296, con effetti sul procedimento giudiziari avviato dalla ricorrente nei confronti dell’INPDAP, al fine di vedersi riconoscere l’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità per interno e non in misura ridotta. La Corte ha constatato che l’entrata in vigore della citata legge ha avuto l’effetto di modificare definitivamente l’esito della lite favorendo la posizione dello Stato a svantaggio della ricorrente, pertanto ha condannato lo Stato al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
11791/20 SY
[testo]
24.01.2022 Violazione degli articoli 3, 5 §§ 1 e 5, 6 § 1 della Convenzione in relazione al mantenimento del ricorrente in regime carcerario ordinario, nonostante le decisioni dei giudici avessero previsto il suo ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza («REMS»). Sotto il profilo della lamentata violazione dell’art. 3 la Corte la Corte ha rilevato che lo stato di salute mentale del ricorrente era incompatibile con la detenzione in un reparto carcerario comune e che, nonostante le indicazioni chiare e univoche, l'interessato vi è rimasto detenuto per quasi due anni senza beneficiare di un programma terapeutico. La Corte ha conseguentemente riscontrato anche la violazione dell’art. 5 § 1, considerato che la somministrazione di una terapia adeguata è un presupposto di «regolarità» della privazione della libertà delle persone affette da disturbi mentali, La Corte ha altresì rilevato la violazione dell’art. 5 § 5 perché il Governo non è riuscito a dimostrare con esempi concreti che l’azione ai sensi dell’articolo 2043 c.c. costituisca un rimedio effettivo in casi come quello di specie. Infine la Corte ha dichiarato la violazione dell’art. 6 § 1, in ragione della mancata esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 20 maggio 2019 che ordinava la rimessione in libertà del ricorrente. Pertanto, la Corte ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali.
60083/19 D.M. e N.
[testo]
20.01.2022 Violazione dell’articolo 8 della Convenzione in relazione alla dichiarazione di adottabilità di una minore da parte dei giudici, che hanno ritenuto che la madre non fosse in grado di esercitare il suo ruolo genitoriale. La Corte ha rilevato che i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificare la dichiarazione di adottabilità della minore non hanno dimostrato in maniera convincente che la misura contestata costituisse l'opzione più appropriata nell'interesse superiore della minore, e dunque, l'ingerenza nella vita familiare della ricorrente non era proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento del danno non patrimoniale e delle spese legali.
48039/12 Immobiliare Podere Trieste s.r.l.
[testo]
13.01.2022 Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione della sentenza n. 22349/10 del Tribunale di Roma che condannava il Comune di Roma a versare alla società ricorrente il risarcimento danni per l'espropriazione dei suoi terreni, oltre alle spese processuali. La Corte Edu, alla luce della sua giurisprudenza in materia, ha ritenuto che, nel caso di specie, le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per garantire la piena e tempestiva esecuzione della decisione giudiziaria a favore della società ricorrente, e ha dichiarato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, condannando lo Stato al pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

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