Emblema della Repubblica
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Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali

 

D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421
Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999.

aggiornata al 5.08.2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole;

Vista l'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana firmata il 21 dicembre 1990 che stabiliva le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, resa esecutiva con proprio decreto 17 gennaio 1991 n. 92;

Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso di applicazione dell'intesa del 21 dicembre 1990, è emersa l'esigenza di rivederne taluni aspetti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 giugno 1999, con la quale il Ministro dell'interno è stato autorizzato a sottoscrivere, previa comunicazione al Parlamento, una nuova intesa definita con la Conferenza episcopale italiana, che stabilisca le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica;

Viste le comunicazioni rese dal Ministro dell'interno alla commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei deputati in data 15 luglio 1999 e alla commissione Affari costituzionali del Senato in data 20 luglio 1999;

Vista la nuova intesa firmata fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana firmata il 9 settembre 1999, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999 che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza al personale della Polizia di Stato di religione cattolica. L'intesa, composta di quindici articoli e allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sostituisce integralmente l'intesa firmata fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana in data 21 dicembre 1990.

Intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

quale autorità competente in materia di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1999, e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 2 luglio 1999 (Prot. n. 5449/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima.
Avendo convenuto sull'opportunità di riconsiderare alla luce dell'esperienza taluni aspetti dell'intesa fra le medesime autorità, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato;
In attuazione dell'articolo 11 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense,
Determinano di adottare come nuovo testo dell'intesa il seguente:

Articolo 1

1. L'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ed all'articolo 11, n. 2 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Articolo 2

1. L'assistenza è prestata al personale della Polizia di Stato residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione.

Articolo 3

1. L'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell'interno su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui all'articolo 10. L'autorità ecclesiastica competente:

a) per i cappellani territoriali è la Conferenza episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i vescovi delle diocesi interessate;

b) per i cappellani degli istituti di istruzione è il vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione;

c) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza episcopale italiana.

2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni.

Articolo 4

1. La competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno:

a) al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale;

b) al prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione;

c) al Ministro dell'interno la designazione del cappellano coordinatore nazionale.

Articolo 5

1. Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro dell'interno entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione.

2. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati.

Articolo 6

1. L'incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro dell'interno entro il 31 dicembre. L'incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai commi 2 e 3. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di età.

2. La cessazione dell'incarico in corso d'anno ha luogo qualora si verifichi la cessazione di attività della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione da parte dell'autorità ecclesiastica di cui all'articolo 3, comma 1.


3. L'incarico può essere altresì revocato con decreto motivato del Ministro dell'interno, sentito il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano o, se questi è religioso, l'ordinario da cui dipende

Articolo 7

1. Il Ministro dell'interno con proprio decreto:

a) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici;

b) conferisce i nuovi incarichi;

c) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui all'articolo 6, comma 3;

d) specifica l'importo del compenso di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da corrispondere ai cappellani

Articolo 8

1. Fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero:

a) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale;

b) offre il contributo del proprio ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza.

2. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito di tali funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall'autorità ecclesiastica.

3. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell'amministrazione, il cappellano territoriale risponde al questore del luogo dove la funzione è esercitata, ed è amministrato dalla questura del luogo dove ha sede l'ufficio.
Il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed è amministrato dal direttore dell'istituto.

4. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all'orario di lavoro prestato dal personale della Polizia di Stato.

5. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50% dell'orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi.

6. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilità.

7. Sono incompatibili con l'ufficio di cappellano gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui al presente articolo 10.

Articolo 9

1. L'amministrazione garantisce ai cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella.

2. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana.

Articolo 10

1. Le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di "cappellano coordinatore nazionale", al quale sono attribuiti, inoltre, i seguenti compiti:

a) mantenere i necessari collegamenti con la Conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonché tra la Conferenza episcopale italiana e il Dipartimento della pubblica sicurezza.

b) programmare l'attività di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani;

c) regolare gli avvicendamenti.

Articolo 11

1. L'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

2. Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorità ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che godrà degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio.

Articolo 12

1. Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco.

2. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40%.

3. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo.

Articolo 13

1. Il compenso di cui all'articolo 12 è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

2. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell'articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

3. Sul compenso di cui all'articolo 12 l'amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.

Articolo 14

1. Nell'addivenire alla presente intesa le parti convengono che, ove si manifesti l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Articolo 15

1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;

b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa.

Roma, 9 settembre 1999

Il presidente della C.E.I.
Ruini

Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino

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