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Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali

Otto per mille dell’Irpef a diretta gestione della chiesa cattolica
e delle altre confessioni religiose

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef viene effettuata dal contribuente apponendo la propria firma sulla dichiarazione dei redditi in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione è stabilita proporzionalmente alle scelte espresse e secondo gli accordi sottoscritti con le Confessioni religiose.

Per saperne di più

Come funziona

I meccanismi che regolano la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF sono contenuti negli articoli 47, 48 e 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

In forza del disposto dell'articolo 47, secondo comma, “una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono decise sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse”.

Al successivo articolo 48 è previsto che: “Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo” (comma così modificato dall’art. 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n.147, a decorrere dal 1° gennaio 2014).

È utile sottolineare che:
- la consistenza del dato contabile, e cioè l’ammontare dell’importo da ripartire tra lo Stato e le diverse confessioni religiose, è sempre proporzionale (otto per mille) all’importo che lo Stato incassa a titolo di Irpef;
- la ripartizione tra lo Stato e le confessioni religiose è collegata alla volontà dei contribuenti che in sede di dichiarazione annuale dei redditi esprimono, senza alcun obbligo, la propria scelta per la destinazione dell’importo complessivo dell’otto per mille (e non la destinazione dell’importo da essi pagato a titolo di Irpef);
- se i contribuenti non firmano, e quindi non indicano la propria scelta, cd. “scelte non espresse”, l’8 per mille dell’Irpef viene comunque destinato allo Stato e alle confessioni religiose e la ripartizione dei fondi avviene proporzionalmente alle “scelte espresse” (la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia, è devoluta alla gestione statale).

Il sistema previsto dalla legge n. 222 del 1985 è oggetto di revisione a cadenza triennale. L’articolo 49 dispone infatti che “Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.” Al medesimo fine operano le diverse Commissioni paritetiche previste dalle Intese con le Confessioni diverse dalla cattolica.

Tali Commissioni non esercitano alcun tipo di controllo contabile, ma si basano per le loro valutazioni sui rendiconti (peraltro pubblici) inviati dalle Confessioni religiose annualmente al Ministero dell’interno e triennalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ripartizione e destinazione

Per ogni confessione religiosa che concorre al sistema dell'otto per mille si riporta: la legge di approvazione dell’intesa, la destinazione delle somme e il link al sito web.

Chiesa Cattolica
- Art. 48 della legge 20 marzo 1985, n. 222, Norme sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico al servizio delle diocesi.
- Destinazioni: esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.
- www.8xmille.it/

Assemblee di Dio in Italia (ADI)
- Art. 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia (si ricorda che attualmente le ADI partecipano alla ripartizione della sola quota risultante dalle scelte espresse).
- Destinazioni: interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo.
- www.assembleedidio.org/ottopermille.php

Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
- Art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, e successive modificazioni; art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 637, Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione. -
Destinazioni: interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero.
- www.ottopermilleavventisti.it/

Tavola valdese
- Art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; art. 2, legge 8 giugno 2009, n. 68, Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione.
- Destinazioni: interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero.
- www.ottopermillevaldese.org/

Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
- Art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
- Destinazioni: sostentamento dei ministri di culto, specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero.
- www.chiesaluterana.it/8-x-mille/

Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI)
- Art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.
- Destinazioni: attività culturali, salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, interventi sociali e umanitari in particolare volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo.
- www.ucei.net/otto-per-mille/

Unione cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI)
- Art. 2 della legge 12 marzo 2012, n.34, Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
- Destinazioni: interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero.
- www.ottopermillebattista.org/

Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
- Art. 21 della legge 30 luglio 2012, n. 126 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
- Destinazioni: mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.
-www.ortodossia.it/

Chiesa Apostolica in Italia
- Art. 25 della legge 30 luglio 2012, n. 128, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (si ricorda che la Chiesa Apostolica in Italia partecipa alla ripartizione della sola quota risultante dalle scelte espresse)
- Destinazioni: interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri.
- www.chiesapostolica.it/

Unione Buddhista Italiana (UBI)
- Art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 245 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
- Destinazioni: interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.
- www.buddhismo.it/8x1000/

Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII)
- Art. 21, legge 31 dicembre 2012, n. 246 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
- Destinazioni: sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.
- www.hinduism.it/otto-per-mille.html

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) - (a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017)

Art. 18, legge 28 giugno 2016, n. 130, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Destinazioni: realizzazione delle finalità istituzionali  dell'Istituto,  attività di religione o di culto, interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero,  iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa  della vita  in  tutte  le  forme   esistenti,  difesa dell'ambiente.

www.sgi-italia.org/

 

Cenni storici

Il sistema di finanziamento alla Chiesa cattolica, introdotto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante Norme sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico al servizio delle diocesi, trae le sue origini dall’esigenza di rivedere radicalmente gli impegni finanziari dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, nonché dal proporre un sistema che potesse essere esteso anche alle altre confessioni religiose che avessero stipulato un’Intesa con lo Stato italiano.

Con il Concordato del 1929 (parte dei cd. Patti lateranensi tra il Regno d’Italia e la Santa Sede), lo Stato italiano si era impegnato a continuare a corrispondere gli “assegni supplementari di congrua” a favore dei parroci e di altre categorie di ecclesiastici (vicari e cappellani curati, vescovi, canonici semplici, ecc.), confermando quindi il meccanismo fondato sul cosiddetto “sistema beneficiale-congruale” il cui sviluppo era stato determinato dalle cosiddette “leggi eversive” promulgate nel 1855 nel Regno di Sardegna, poi estese nel 1866 agli altri Stati annessi al Regno. Tale sistema era volto, da un lato, a garantire il sostentamento dei titolari di determinati uffici ecclesiastici attraverso il reddito di uno specifico patrimonio annesso all’ufficio, il cosiddetto “beneficio”; dall’altro, a garantire un dignitoso mantenimento al “clero in cura d’anime” il cui reddito era insufficiente, attraverso la corresponsione di un assegno a titolo di “supplemento di congrua”.

La Carta costituzionale del 1948 ha confermato la validità dei Patti lateranensi (articolo 7) e ha sancito il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, prevedendo che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze (articolo 8).

L’occasione per una radicale riforma del sistema beneficiale, la cui esigenza era fortemente avvertita anche all’interno delle gerarchie cattoliche soprattutto in seguito al clima e alle determinazioni del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962-7 dicembre 1965), è stata offerta dall’Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 1984 di revisione del Concordato lateranense del 1929, che ha ufficialmente riconosciuto il superamento del concetto del cattolicesimo come religione di Stato.

Su questa base, la Corte costituzionale ha poi affermato che “il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato, per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (sentenza n. 203 del 1989).

L’articolo 7, n. 6, dell’Accordo ha previsto la costituzione di un’apposita Commissione paritetica con il compito di predisporre le norme “per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici”.

La Commissione, constatando il venir meno dei presupposti – giuridici e storici – del sistema beneficiale-congruale, riconobbe “l’indubbio interesse collettivo alla introduzione di nuove forme moderne di finanziamento alle Chiese attraverso le quali si agevoli la libera contribuzione dei cittadini per il perseguimento di finalità ed il soddisfacimento di interessi religiosi”.

Il sistema delineato dalla Commissione si basava su alcuni principi che tenevano in considerazione – inter alia – il riconoscimento del valore del diretto apporto del cittadino, e di una sua responsabilità, nella vita delle comunità ecclesiali e religiose; la predisposizione di alcuni meccanismi di autofinanziamento; la finalizzazione dei flussi finanziari esclusivamente al sostentamento del clero e ad altri determinati fini; la definizione di un sistema per il sostentamento del clero che prevedesse la conoscibilità delle effettive destinazioni dei flussi finanziari. A partire dall’esigenza di nuove norme per il sostegno della Chiesa, con particolare attenzione al sostentamento del clero, veniva così a delinearsi un sistema moderno che mirava ad agevolare la libera contribuzione dei cittadini e a rispettare le loro scelte, attraverso un meccanismo che ne valorizzava le indicazioni di destinazione. Le caratteristiche precipue del nuovo meccanismo furono presentate dalla Commissione paritetica nei seguenti termini: dopo un primo periodo transitorio (1987-1989), “e quindi a far data dal 1° gennaio 1990, verrà a cessare ogni contributo finanziario diretto da parte dello Stato e diverrà operante un meccanismo bilanciato e concorrente di finanziamento autonomo ed orientato: 1) lo Stato ammetterà a deduzione fiscale, entro il tetto massimo attuale di lire un milione, le oblazioni fatte dai cittadini, mediante versamento su unico conto corrente intestato alla Conferenza Episcopale Italiana, e diretta al sostentamento del clero; 2) lo Stato riserverà una quota dello 0,8 % della massa Irpef dichiarata ciascun anno a scopi di interesse sociale e/o di carattere umanitario a diretta gestione statale (interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali); a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (sostentamento del clero, esigenze di culto della popolazione, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo) o di altre confessioni religiose interessate sulla base di intese con esse. Saranno, dunque, i cittadini a scegliere e decidere individualmente a quali scopi debba essere devoluta la quota predetta mediante opzione in sede di denuncia Irpef: la ripartizione delle somme avverrà in proporzione delle scelte operate. Il sistema, quindi, non comporta alcun incremento di imposta per i cittadini”.

Il sistema proposto dalla Commissione è stato ripreso dalla legge 20 marzo 1985, n. 222. Essendo riconducibile alla bilaterale negoziazione fra lo Stato e la Chiesa cattolica e collocandosi a pieno titolo nel contesto concordatario, la legge si connota per una particolare forza di resistenza rispetto ad eventuali modificazioni unilaterali. Le leggi che, sulla base delle rispettive intese, regolano i rapporti con le Confessioni religiose che concorrono alla ripartizione dell’8 per mille insieme alla Chiesa cattolica ed allo Stato, prevedono che in occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano i rapporti tra le Confessioni e lo Stato saranno previamente promosse le intese del caso, in conformità all'articolo 8 della Costituzione.

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