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Commissario dello Stato per la Regione Siciliana


 

Le funzioni

Diverse leggi statali hanno nel tempo attribuito altre funzioni di carattere amministrativo, che non interferiscono con la funzione primaria e hanno contribuito a connotare la posizione del Commissario dello Stato nell'assetto istituzionale e costituzionale quale punto di riferimento per lo svolgimento di compiti di interesse generale a livello regionale.

Nel corso degli anni, l'esercizio delle funzioni commissariali ha subito una progressiva evoluzione che, sempre nel rispetto della posizione di terzietà del Commissario dello Stato nei confronti sia dello Stato che della Regione, è passata attraverso fasi di collaborazione ad ampio raggio, verso forme avanzate di impulso, promozione e sostegno della attività delle pubbliche amministrazioni in ambito regionale, che hanno portato alla realizzazione di progetti innovativi e di iniziative rivolti a favorire i processi di sviluppo e di ammodernamento delle amministrazioni coinvolte.

Il Commissario dello Stato ha esercitato fino al novembre 2014 il controllo di legittimità costituzionale dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale siciliana, prima che questi venissero promulgati, in applicazione dell'art. 28 dello Statuto speciale. Nell'esercizio di tale competenza:

  • analizzava i disegni di legge depositati all'Assemblea regionale siciliana e ne seguiva l'iter parlamentare sino all'avvenuta approvazione definitiva.
  • proponeva ricorso alla Corte costituzionale avverso le leggi che venivano approvate dall'Assemblea:
    • nelle materie di competenza legislativa esclusiva della Regione, in caso di violazione di norme costituzionali e statutarie e di principi generali dell'ordinamento giuridico e di leggi nazionali di riforma economico-sociale;
    • nelle materie di competenza legislativa concorrente con quella dello Stato, anche per contrasto con i principi contenuti nelle "leggi quadro" statali.
  • informava l'Amministrazione centrale dello Stato sui provvedimenti legislativi adottati dalla Regione e dava notizia della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Lo Statuto Speciale della Regione Siciliana attribuisce al Commissario dello Stato il dovere di promuovere lo scioglimento dell'ARS per persistente violazione dello Statuto e la rimozione del Presidente della Regione (art. 8).
La Corte costituzionale mutando il suo orientamento espresso nel 2003 ritenne di dover allineare l’impugnativa speciale a quella prevista dall’art. 127 Cost.
Dopo la sentenza n. 255 del 2014 della Consulta al Commissario deve:

  • redigere il rapporto sui contenuti delle leggi regionali e trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’eventuale impugnativa entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale della Regione, essendo organo di impulso processuale;
  • informare gli organi statali sull'attività legislativa e amministrativa della Regione nonché sugli avvenimenti che possono avere ripercussione sulla situazione politica regionale e sui rapporti Stato-Regione;
  • esercitare compiti che non derivano espressamente dallo Statuto Speciale della Regione, in quanto attribuiti nel tempo dalla legislazione statale ordinaria e non interferienti direttamente con l'esercizio delle prerogative di autonomia della Regione. In particolare:
    • acquisire dall'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 235/2012, i provvedimenti che riguardano i deputati regionali coinvolti in procedimenti penali;
    • acquisire dalle Ragionerie provinciali dello Stato, ai sensi degli artt. 60 e 62 del D.lgs. 165/2001, l'elenco degli enti che non hanno provveduto a inviare il conto annuale delle spese per il personale entro i termini indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato e adotta i provvedimenti di sospensione dei finanziamenti erariali nei confronti delle amministrazioni inadempienti;
    • curare la trasmissione degli atti di sindacato ispettivo del Parlamento nazionale (interrogazioni e interpellanze) agli uffici competenti presenti nella Regione ai fini della acquisizione delle notizie utili per la risposta;
    • intervenire nei confronti degli uffici della Regione al fine di acquisire notizie, dietro espressa richiesta degli organi centrali dello Stato, su argomenti di specifico interesse che riguardino attività di competenza della Regione.

È fatto obbligo all’Amministrazione regionale e alle altre pubbliche amministrazioni di fornire al Commissario dello Stato le informazioni e i documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni (art. 3 D. P. R. 4 giugno 1969, n. 488). Al Commissario sono riconducibili le funzioni attribuite dall’art. 10 della legge La Loggia n. 131/2003, improntando il proprio operato ai principi costituzionali della leale collaborazione.

È parte rilevante l’attività informale svolta per favorire i rapporti del Governo nazionale con la Regione.



 

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Amministrazione trasparente

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