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Commissario dello Stato per la Regione Siciliana


 

la storia

Previsto dallo Statuto speciale della Regione Siciliana del 15 maggio 1946, è stato formalmente individuato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 maggio 1947, n. 307 - che ne ha stabilito la sede a Palermo - successivamente integrato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1969, n. 488 (norme di attuazione dello Statuto).

Il primo Commissario dello Stato, nel giugno 1947, è stato il Prefetto di Palermo pro tempore, Cesare Vittorelli, al quale nel corso degli anni si sono succeduti, anche a riposo, funzionari dello Stato di massimo livello, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri e scelti, fino a oggi, tra i Prefetti della Repubblica (d. lgs. Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307).

Per l'esercizio delle funzioni, in caso di assenza o impedimento del Commissario, è stata prevista la figura del Vice commissario dello Stato, pure scelto tra gli alti dirigenti dello Stato e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (D. P. R. 4 giugno 1969, n. 488).

Numerose sono state le impugnative di particolare rilievo. Ad esempio, nel 1956 il Commissario dello Stato impugnò la legge sulla disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali della Regione approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 marzo 1956, davanti all'Alta Corte. Nel relativo giudizio di legittimità costituzionale il Commissario dello Stato eccepì l'incompetenza dell'Alta Corte siciliana, avviando così il giudizio davanti alla Corte costituzionale, che si concluse nel 1957 con la cessazione di fatto di quell'organo costituzionale.

Dalla prima sede di via del Giardino (oggi via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa), l'Ufficio si è trasferito dapprima nei locali di via Principe di Villafranca e quindi, nel 1979, nell'attuale sede di piazza Principe di Camporeale, n. 23.

L'attività del Commissario dello Stato venne inizialmente incentrata all'osservanza delle previsioni statutarie relativamente all'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimità costituzionale innanzi all'Alta Corte poi dagli anni sessanta alla Consulta dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale siciliana (ARS) (art.28). Non è stata finora esercitata la facoltà di promuovere lo scioglimento dell'ARS e la rimozione del Presidente della Regione (art. 8).

Il potere di proporre ricorso avverso le leggi dello Stato lesive dell'autonomia regionale (art.30) è stato successivamente dichiarato decaduto dalla Corte costituzionale a seguito della sentenza n. 545 del 1989. Tale potere connotava in particolar modo la terzietà del Commissario nei confronti dello Stato e delle Regioni.

 

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

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