L. 22 novembre 1988, n. 517
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
le Assemblee di Dio in Italia.
[ Aggiornata al 5.08.2002]
Art 1.
1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia
sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono,
sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986,
allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità
nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli
istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e
persone che le costituiscono, le disposizioni della legge
24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289
Art 2.
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia
delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate
secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri
statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che
le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria
e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito
delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.
Art 3.
1. I militari appartenenti alle chiese associate alle
ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore
fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche
evangeliche che si svolgono nelle località dove
essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel
luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali
chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze
particolari di servizio, il permesso di frequentare la
chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa
dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività
delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta,
i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti
per territorio possono svolgere riunioni di culto per
i militari interessati. Il comando militare competente,
fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette
a disposizione i locali necessari e consente l'affissione
di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio di militari facenti
parte delle chiese associate alle ADI il comando militare
competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto,
le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano
celebrate da un ministro delle ADI.
5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che
prestano servizio militare sono posti in condizione di
poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio,
anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti
dei militari che lo richiedono.
Art 4.
1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte
delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati
che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri,
nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è
assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle
ADI.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è
a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso
è altresì consentito ai diaconi muniti delle
necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle
ADI competenti.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare
ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte
dai ricoverati.
Art 5.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le
ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica
di ministro di culto o di diacono.
Art 6.
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.
2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti
dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza
spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella
circoscrizione delle predette autorità statali
competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra
coloro che possono visitare gli istituti penitenziari
senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale
è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei
detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri
di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore
dell'istituto penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta
proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile,
competente per territorio.
Art 7.
1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza
spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico
esclusivo degli organi competenti delle ADI.
Art 8.
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi
di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato
ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro
cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per
gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano
previste forme di insegnamento religioso diffuso nello
svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni
caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Art 9.
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere
pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle
chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale,
il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici,
in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue
implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito
delle attività culturali previste dall'ordinamento
scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi
delle ADI competenti.
Art 10.
1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica
e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano,
secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali,
a studenti in possesso del titolo di studio di scuola
secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni
sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire
degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli
studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonché
la nomina del personale insegnante spettano agli organi
competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi
oneri finanziari.
Art 11.
1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese
associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo con il presidente delle ADI.
2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità,
non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico
per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso
ai ministri delle singole chiese.
Art 12.
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili
ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto
delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione
che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello
stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai
sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni,
indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto
certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.
3. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto
alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che
nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo
le vigenti norme di legge e ne dà attestazione
in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione
nuziale seguirà secondo la previsione del comma
1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che
ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i
diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura
degli articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale
dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige
in duplice originale subito dopo la celebrazione.
6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio
per la trascrizione è fatta dal ministro di culto,
davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale
dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque
giorni dalla celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato,
effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal
ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro
di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto
l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel
termine prescritto.
Art 13.
1. Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale
riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica
5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di
istruzione e beneficienza sia direttamente, sia attraverso
chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI
e gestiti dalle medesime.
2. Le attività di istruzione e beneficienza, svolte
dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto
dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili
concernenti le stesse attività svolte da enti non
ecclesiastici.
3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono
sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da
parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.
Art 14.
1. Ferma restando la personalità giuridica delle
"Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente
legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici
aventi finalità di culto, i quali svolgono anche
altre attività ai sensi dell'articolo 15:
a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con
sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;
b) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede
in Corato;
c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in
Giarre, frazione Macchia.
2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il
Ministero dell'interno.
3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio
delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo
e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma
di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono esenti da
ogni tributo ed onere.
Art 15.
1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi
civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette
alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto
e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri
di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto quelle di assistenza, beneficienza, istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro.
Art 16.
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14
si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle
ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.
2. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di
donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati
da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle
leggi civili relative alle persone giuridiche.
Art 17.
1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti
al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.
Art 18.
1. L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia"
e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono
iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone
giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono
risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi
di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art 19.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle
ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile
mediante riconoscimento con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno
dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può
essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante
dell'ente morale "Assemblea di Dio in Italia"
e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un
ente da parte del competente organo delle ADI determina
la cessazione con provvedimento statale della personalità
giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto
avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle
ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti,
i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate,
in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili
relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Art 20.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni
e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione
delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno
e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti
opere religiose, nonché le collette raccolte nei
predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza
autorizzazione né altra ingerenza da parte degli
organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa
ai principi di libertà di manifestazione del pensiero
e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro
della pianificazione delle radiofrequenze si terrà
conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite
dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale,
relative alla disponibilità di bacini di utenza
idonei a favorire l'economicità della gestione
ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità
alla disciplina del settore.
3. È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la
libertà di distribuire gratuitamente in luoghi
pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso,
senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno
tributo locale.
Art 21.
1. Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto
delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli
scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie
dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo,
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
lire due milioni a favore dell'ente morale ADI di cui
all'articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto
delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime
e di amministrazione ecclesiastica.
2. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze.
Art 22.
1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento
totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati,
ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute
fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
Art 23.
1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono
alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando
le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi
sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo
mondo.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede
di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte
non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano
di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore
della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva
pertinenza dello Stato.
3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde
annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma
di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative
al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione
alle ADI.
4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata
nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art 24.
1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita
commissione paritetica, nominata dall'autorità
governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo
rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del
gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine
di predisporre eventuali modifiche.
Art 25.
1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero
dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione
delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde
adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto a cui è stata
assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali
è stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo
21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché
l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
c) gli interventi operati per le altre finalità
previste all'articolo 23.
Art 26.
1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare
per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al
patrimonio storico e culturale delle ADI.
Art 27.
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme
di attuazione della presente legge, terranno conto delle
esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se
richieste, opportune consultazioni.
Art 28.
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa
di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti
ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle
persone che le costituiscono, dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
Art 29.
1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto
della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
la opportunità di modifiche al testo della allegata
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.
Alle modifiche si procederà con la stipulazione
di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie
che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI
con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Allegato
Intesa tra il Governo della Repubblica
italiana e le "Assemblee di Dio in Italia",
in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
La Repubblica italiana e le "Assemblee di Dio in
Italia" (ADI), riconosciute in ente morale di culto
con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
1959, n. 1349, richiamandosi ai principi di libertà
religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà
di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, numero
848, e successive integrazioni e ratifiche, e dai Patti
internazionali relativi ai diritti economici, sociali
e culturali e ai diritti civili e politici del 1966 ratificati
con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo
e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930
non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta
intesa;
convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce
ad ogni effetto, nei confronti delle chiese cristiane
evangeliche associate alle ADI, la citata legislazione
sui culti ammessi.
Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana
prende atto che:
le ADI, convinte che la fede non necessita di tutela penale
diretta, riaffermato il principio che la tutela penale
in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso
la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà
riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante
la tutela specifica del sentimento religioso;
le ADI, nella convinzione che l'educazione e la formazione
religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di
specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non
richiedono di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato
o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle
chiese ad esse associate, l'insegnamento di catechesi
o di dottrine religiose o pratiche di culto.
Articolo 1
Con la entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno
1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289, cessano di avere efficacia ed applicabilità
nei riguardi delle chiese cristiane evangeliche associate
alle "Assemblee di Dio in Italia" (ADI), degli
istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e
persone che le costituiscono.
Articolo 2
La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle
ADI liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti
e disciplinate dai propri statuti.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che
le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria
e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito
delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.
Articolo 3
I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI
hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate,
alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche
che si svolgono nelle località dove essi si trovano
per ragioni del loro servizio militare.
Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo
ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese
potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari
di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più
vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli
organi ecclesiastici competenti.
Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività
delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta,
i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti
per territorio possono svolgere riunioni di culto per
i militari interessati. Il comando militare competente,
fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette
a disposizione i locali necessari e consente l'affissione
di appositi avvisi.
In caso di decesso in servizio di militari facenti parte
delle chiese associate alle ADI il comando militare competente
adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure
necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate
da un ministro delle ADI.
I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano
servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere,
unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministerio
di assistenza spirituale nei confronti dei militari che
lo richiedono.
Articolo 4
L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle
chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne
facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle
case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata
da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è
a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso
è altresì consentito ai diaconi muniti delle
necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle
ADI competenti.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare
ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte
dai ricoverati.
Articolo 5
Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI
rilasciano apposita certificazione della qualifica di
ministro di culto o di diacono.
Articolo 6
Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.
A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti
dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza
spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella
circoscrizione delle predette autorità statali
competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra
coloro che possono visitare gli istituti penitenziari
senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale
è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei
detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri
di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore
dell'istituto penitenziario.
Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente
per territorio.
Articolo 7
Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza
spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico
esclusivo degli organi competenti delle ADI.
Articolo 8
La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi
di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato
ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro
cui compete la potestà su di essi.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per
gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano
previste forme di insegnamento religioso diffuso nello
svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni
caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Articolo 9
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate
alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto
di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli
alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici,
in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue
implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito
delle attività culturali previste dall'ordinamento
scolastico.
Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi
delle ADI competenti
Articolo 10
Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate
alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati
o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con
il presidente delle ADI.
La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità,
non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico
per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso
ai ministri delle singole chiese.
Articolo 11
La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai
matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle
ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che
l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato
civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi
del comma precedente comunicano tale intenzione all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni,
indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto
certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.
L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto
alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che
nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo
le vigenti norme di legge e ne dà attestazione
in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale
seguirà secondo la previsione del primo comma e
nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad
essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti
e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli
del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale
dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige
in duplice originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio
per la trascrizione è fatta dal ministro di culto,
davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale
dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque
giorni dalla celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato,
effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal
ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro
di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto
l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel
termine prescritto.
Articolo 12
Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale
riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica
5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di
istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso
chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI
e gestiti dalle medesime.
Le attività di istruzione e beneficenza, svolte
dalle ADI ai sensi del precedente comma, sono soggette,
nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle
leggi civili concernenti le stesse attività svolte
da enti non ecclesiastici.
Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono
sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da
parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.
Articolo 13
Ferma restando la personalità giuridica delle "Assemblee
di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto
del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349,
con l'entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, sono civilmente riconosciuti i seguenti
enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i
quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'articolo
14:
a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con
sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;
b) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede
in Corato;
c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in
Giarre, frazione Macchia.
Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero
dell'interno.
I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio
delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo
e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma
di legge, effettuati entro diciotto mesi dall'entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa,
sono esenti da ogni tributo ed onere.
Articolo 14
Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili
si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette
alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto
e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri
di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione
e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali
o a scopo di lucro.
Articolo 15
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti di cui agli articoli 12 e 13 si svolgono sotto
il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza
da parte dello Stato.
Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed eredità ed il conseguimento di legati da parte
di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi
civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 16
Gli enti di cui agli articoli 12 e 13 sono soggetti al
regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.
Articolo 17
L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e
gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono
iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone
giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
legge di approvazione della presente intesa.
Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono
risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi
di rappresentanza dell'ente.
Decorsi i termini di cui al primo comma, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 18
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle
ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile
mediante riconoscimento con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento può
essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante
dell'ente morale "Assemblee di Dio in Italia"
e udito il parere del Consiglio di Stato.
La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente
da parte del competente organo delle ADI determina la
cessazione con provvedimento statale della personalità
giuridica dell'ente stesso.
La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto
avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle
ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti,
i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate,
in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili
relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Articolo 19
Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e
cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano,
secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali,
a studenti in possesso del titolo di studio di scuola
secondaria superiore.
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono
comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli
stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti
delle scuole universitarie di pari durata.
La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonché
la nomina del personale insegnante spettano agli organi
competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi
oneri finanziari.
Articolo 20
Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese
associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso
dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose,
nonché le collette raccolte nei predetti luoghi
continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né
altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad
essere esenti da qualunque tributo.
Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa
ai principi di libertà di manifestazione del pensiero
e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro
della pianificazione delle radiofrequenze si terrà
conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite
dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale,
relative alla disponibilità di bacini di utenza
idonei a favorire l'economicità della gestione
ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità
alla disciplina del settore.
È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà
di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie
ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica
autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.
Articolo 21
Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle
ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi
dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie
dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo,
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui
all'articolo 12 per il sostentamento dei ministri di culto
delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime
e di amministrazione ecclesiastica.
Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze.
Articolo 22
Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento
totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati,
ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute
fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
Articolo 23
A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono
alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando
le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi
sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo
mondo.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede
di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte
non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano
di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore
della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva
pertinenza dello Stato.
A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde
annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma
di cui al primo comma, calcolata sull'importo liquidato
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative
al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione
alle ADI.
La quota di cui al primo comma è quella determinata
nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Articolo 24
Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita
commissione paritetica, nominata dall'autorità
governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo
rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del
gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine
di predisporre eventuali modifiche.
Articolo 25
Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero
dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione
delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde
adeguata informazione.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto a cui è stata
assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali
è stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo
21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché
l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
c) gli interventi operati per le altre finalità
previste all'articolo 23.
Articolo 26
La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare
per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al
patrimonio storico e culturale delle ADI.
Articolo 27
Le autorità competenti, nell'emanare le norme di
attuazione della legge di approvazione della presente
intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti
dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 28
Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di
avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed
opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone
che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8
della Costituzione, dell'intesa stessa.
Articolo 29
Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della
presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata
in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la
opportunità di modifiche al testo della presente
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.
Alle modifiche si procederà con la stipulazione
di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con
lo Stato verranno promosse previamente, in conformità
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 30
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno
di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione. Roma, 29 dicembre
1986.
Bettino CRAXI
Francesco TOPPI